Cassazione Civile, Ordinanza n. 08799/2024 del 03/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Quattro soggetti, già docenti e già incaricati per almeno un anno come presidi, avevano partecipato a un corso-concorso riservato per l'accesso alla qualifica dirigenziale scolastica ed erano stati immessi in ruolo come dirigenti scolastici. In primo grado avevano ottenuto il riconoscimento del diritto all'assegno ad personam previsto dall'art. 58 del CCNL 11.4.2006, con decorrenza dall'immissione in ruolo. La Corte d'appello ha invece escluso il diritto, rilevando che gli interessati, dopo il corso-concorso, erano tornati a svolgere mansioni di docenza prima del transito nella dirigenza e che non rientravano tra i soggetti già stabilmente in funzione dirigenziale. Con il ricorso per cassazione i lavoratori hanno dedotto: violazione dell'art. 345 c.p.c. per avere la Corte territoriale valorizzato eccezioni nuove del Ministero e omesso di considerare la contumacia dell'amministrazione; violazione del D.M. 3.10.2006, delle clausole collettive e di alcune circolari ministeriali, sostenendo che la mancata continuità nell'incarico dipendeva dal ritardo amministrativo nella conclusione del corso-concorso e che nessuna norma richiedeva la continuità delle funzioni per ottenere l'assegno; ulteriore violazione delle norme costituzionali e contrattuali, affermando che l'assegno ad personam spettasse ai docenti già incaricati di presidenza e poi assunti nella qualifica dirigenziale, per evitare un peggioramento del trattamento economico; infine, violazione degli artt. 3, 36 e 97 Cost. e della disciplina sul trattamento economico dei dirigenti pubblici, lamentando una disparità di trattamento rispetto ad altri dirigenti scolastici e l'insufficienza della retribuzione percepita.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. deve riguardare un fatto storico preciso e non una questione giuridica o un fatto processuale, e perché alla contumacia del convenuto non può attribuirsi valore di mancata contestazione dei fatti allegati dall'attore; inoltre, la Corte d'appello aveva correttamente considerato che nel giudizio di merito era stato allegato il fatto del ritorno dei ricorrenti alla docenza prima del transito in dirigenza. Ha giudicato infondati anche il terzo e il quarto motivo, aderendo all'interpretazione già data dall'arresto richiamato: l'art. 58, comma 3, del CCNL 11.4.2006 tutela solo chi, al momento del passaggio alla qualifica dirigenziale, conservava effettivamente un trattamento economico maggiorato per l'incarico di presidenza in atto; la clausola mira a evitare una reformatio in peius nel passaggio di qualifica e non si applica a chi aveva già perso l'incarico e la relativa maggiorazione perché restituito al ruolo docente. La Corte ha escluso che eventuali ritardi o responsabilità dell'amministrazione nella conclusione della procedura concorsuale possano fondare una domanda retributiva di questo tipo, e ha ritenuto non invocabile l'art. 45 d.lgs. n. 165/2001 per sindacare scelte della contrattazione collettiva, che può legittimamente differenziare trattamenti anche a parità di mansioni, in base ai diversi percorsi professionali. Il ricorso è stato quindi respinto e i ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La censura di appello novità non è stata accolta, perché il fatto del difetto di continuità era già emerso dagli atti introduttivi e comunque la doglianza in cassazione non poteva fondarsi su un generico vizio di fatto processuale.
art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.
Il vizio motivazionale deve riguardare un fatto storico preciso e non una questione giuridica, né un fatto processuale.
art. 58 CCNL 11.4.2006
L'assegno ad personam è riconosciuto ai docenti già incaricati di presidenza che, al momento dell'assunzione nella qualifica dirigenziale, conservano il maggior trattamento economico percepito; la clausola serve a evitare la reformatio in peius nel passaggio di qualifica.
art. 36 Cost.
Non è utilizzabile, nel caso esaminato, per pretendere un trattamento economico di base diverso da quello derivante dalla disciplina contrattuale applicabile e per sindacare le scelte negoziali collettive in materia retributiva.
art. 3 Cost.
La diversa posizione dei ricorrenti rispetto ad altri dirigenti scolastici è stata ritenuta idonea a escludere una violazione del principio di eguaglianza.
art. 97 Cost.
Richiamato dai ricorrenti, ma non ritenuto violato dalla disciplina contrattuale interpretata dalla Corte.
Il principio di parità di trattamento contrattuale opera entro il sistema della contrattazione collettiva e non consente al giudice di sindacare le differenziazioni previste dall'autonomia negoziale, salvo norme inderogabili o principi UE immediatamente applicabili.
Richiamato nella ricostruzione del quadro normativo sulla dirigenza scolastica e sulle sue modalità di accesso.
Richiamato per il superamento del sistema degli incarichi annuali e per la disciplina del reclutamento dei dirigenti scolastici.
Ha consentito transitoriamente la conferma degli incarichi già conferiti e previsto un corso-concorso riservato per chi avesse maturato almeno un anno di incarico di presidenza.
Richiamato nella ricostruzione del passaggio a un nuovo sistema retributivo, con soppressione della progressione economica per posizioni stipendiali.
Massime di principio
- La clausola collettiva che riconosce un assegno ad personam nel passaggio alla qualifica dirigenziale va interpretata in senso restrittivo quando il testo usa il verbo "conservano": tutela solo chi, al momento del passaggio, continua a percepire il trattamento economico maggiorato connesso all'incarico svolto.
- L'assegno destinato a evitare una reformatio in peius non può essere riconosciuto a chi aveva già perso l'incarico e la relativa maggiorazione retributiva prima dell'immissione in ruolo nella nuova qualifica.
- Eventuali ritardi amministrativi nella conclusione di procedure di reclutamento non consentono, di per sé, di estendere oltre il dato testuale una clausola contrattuale di natura retributiva.
- Il principio di parità di trattamento di cui all'art. 45 d.lgs. n. 165/2001 non autorizza un sindacato giudiziale sulle differenziazioni introdotte dalla contrattazione collettiva, che può legittimamente prevedere trattamenti diversi in ragione di percorsi professionali e situazioni di fatto differenti.
- Nel giudizio di legittimità, il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non può essere utilizzato per contestare questioni giuridiche, valutazioni della prova o fatti processuali come la contumacia della parte convenuta.
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