Cassazione Penale, Sentenza n. 26997/2023 del 21/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del 17/11/2022 che confermava la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP del 07/10/2022 per i reati previsti dagli artt. 74 e 73 DPR 309/90, aggravati ex art. 416 bis c.p. (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti). Denuncia: (1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (contestando la fondatezza del concorso nell'associazione e rilevando il numero esiguo di captazioni, l'assenza di rapporti con i presunti vertici e un interesse occasionale limitato a richieste dal fratello); (2) violazione di legge e vizio argomentativo circa la concretezza e attualità delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura carceraria (anche alla luce della riforma Law n.47/2015), contestando inoltre l'esistenza di carichi pendenti ritenuti dal Tribunale non sussistenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Primo motivo: inammissibile per "novum" e preclusione, essendo questioni di merito e valutazioni fattuali non sollevate anteriormente al giudizio di riesame, quindi non proponibili in sede di legittimità. Secondo motivo: inammissibile per manifesta infondatezza; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale che, richiamando la presunzione relativa prevista per i reati di cui all'art. 74 DPR 309/90 (e l'art. 275 c.p.p.), ha adeguatamente motivato la necessità della custodia carceraria basandosi sulla gravità delle condotte, sulla pericolosità sociale dell'indagato, sui precedenti e sui carichi pendenti, nonché sull'inefficacia degli arresti domiciliari e del braccialetto elettronico a prevenire il pericolo di reiterazione e i contatti con altri soggetti. Conseguenze economiche: il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario.
Norme richiamate
norma che disciplina il ricorso al tribunale del riesame avverso misure cautelari personali; richiamata per contestualizzare il riesame già esperito.
norma che disciplina il concorso nel traffico di stupefacenti; collegata alla presunzione relativa circa la sussistenza delle esigenze cautelari nei reati associativi e utilizzata per giustificare la custodia cautelare.
previsione sanzionatoria per il traffico illecito di stupefacenti, indicata fra i reati contestati all'indagato.
aggravante/qualificazione relativa alla partecipazione ad associazione di tipo mafioso (richiamata come aggravazione contestata).
art. 606 comma terzo e art. 609 comma secondo cod. proc. pen.
richiamati come limiti al sindacato di legittimità: impediscono di sollevare in Cassazione questioni nuove di merito o fattuali non affrontate in sede di gravame.
istituisce la presunzione relativa circa la necessità della custodia cautelare in carcere per talune fattispecie (richiamata dal Tribunale e accolta dalla Corte come fondamento argomentativo).
riforma evocata dal ricorrente in relazione ai limiti e criteri di applicazione delle misure cautelari; la Corte valuta che la motivazione del Tribunale è comunque conforme alla normativa vigente.
prevede la condanna alle spese in caso di inammissibilità del ricorso, applicata dalla Corte per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
disposizione procedurale che impone la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario; la Corte ordina tale trasmissione.
Sentenza Corte Cost. 13/06/2000 n. 186
richiamata per escludere che l'inammissibilità derivi da colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità; comunque non impedisce la condanna per spese e ammenda.
Massime di principio
- In sede di Cassazione non possono essere dedotti per la prima volta motivi che comportino valutazioni di merito o fatti (divieto di "novum"); tali questioni devono essere sollevate previamente nel giudizio di merito o di gravame.
- Nel caso di reati associativi finalizzati al traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 309/90) opera una presunzione relativa a favore della necessità della custodia cautelare: il giudice deve motivare adeguatamente gli elementi che eventualmente la attenuerebbero.
- La scelta della misura custodiale deve confrontarsi con il rischio di reiterazione e di inquinamento delle fonti di prova; misure meno afflittive (arresti domiciliari, braccialetto elettronico) possono essere ritenute insufficienti se non impediscono contatti pericolosi o la ripetizione del reato.
- La mancanza di dedizione di censure specifiche in sede di riesame su determinati profili (es. gravità indiziaria) preclude la loro rinnovazione davanti alla Corte di Cassazione.
- La presenza di precedenti penali e di carichi pendenti, se adeguatamente motivata, è rilevante ai fini della valutazione della pericolosità sociale e della sussistenza delle esigenze cautelari.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile la parte può essere condannata alle spese e a una ammenda (Cassa delle ammende); occorre valutare la buona fede processuale ma l'assenza di colpa dichiarata non esclude comunque la sanzione economica.
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