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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26997/2023 del 21/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del 17/11/2022 che confermava la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP del 07/10/2022 per i reati previsti dagli artt. 74 e 73 DPR 309/90, aggravati ex art. 416 bis c.p. (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti). Denuncia: (1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (contestando la fondatezza del concorso nell'associazione e rilevando il numero esiguo di captazioni, l'assenza di rapporti con i presunti vertici e un interesse occasionale limitato a richieste dal fratello); (2) violazione di legge e vizio argomentativo circa la concretezza e attualità delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura carceraria (anche alla luce della riforma Law n.47/2015), contestando inoltre l'esistenza di carichi pendenti ritenuti dal Tribunale non sussistenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Primo motivo: inammissibile per "novum" e preclusione, essendo questioni di merito e valutazioni fattuali non sollevate anteriormente al giudizio di riesame, quindi non proponibili in sede di legittimità. Secondo motivo: inammissibile per manifesta infondatezza; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale che, richiamando la presunzione relativa prevista per i reati di cui all'art. 74 DPR 309/90 (e l'art. 275 c.p.p.), ha adeguatamente motivato la necessità della custodia carceraria basandosi sulla gravità delle condotte, sulla pericolosità sociale dell'indagato, sui precedenti e sui carichi pendenti, nonché sull'inefficacia degli arresti domiciliari e del braccialetto elettronico a prevenire il pericolo di reiterazione e i contatti con altri soggetti. Conseguenze economiche: il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    norma che disciplina il ricorso al tribunale del riesame avverso misure cautelari personali; richiamata per contestualizzare il riesame già esperito.

  • art. 74 DPR 309/90

    norma che disciplina il concorso nel traffico di stupefacenti; collegata alla presunzione relativa circa la sussistenza delle esigenze cautelari nei reati associativi e utilizzata per giustificare la custodia cautelare.

  • art. 73 DPR 309/90

    previsione sanzionatoria per il traffico illecito di stupefacenti, indicata fra i reati contestati all'indagato.

  • art. 416 bis c.p.

    aggravante/qualificazione relativa alla partecipazione ad associazione di tipo mafioso (richiamata come aggravazione contestata).

  • art. 606 comma terzo e art. 609 comma secondo cod. proc. pen.

    richiamati come limiti al sindacato di legittimità: impediscono di sollevare in Cassazione questioni nuove di merito o fattuali non affrontate in sede di gravame.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    istituisce la presunzione relativa circa la necessità della custodia cautelare in carcere per talune fattispecie (richiamata dal Tribunale e accolta dalla Corte come fondamento argomentativo).

  • Legge n. 47/2015

    riforma evocata dal ricorrente in relazione ai limiti e criteri di applicazione delle misure cautelari; la Corte valuta che la motivazione del Tribunale è comunque conforme alla normativa vigente.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    prevede la condanna alle spese in caso di inammissibilità del ricorso, applicata dalla Corte per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese.

  • art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

    disposizione procedurale che impone la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario; la Corte ordina tale trasmissione.

  • Sentenza Corte Cost. 13/06/2000 n. 186

    richiamata per escludere che l'inammissibilità derivi da colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità; comunque non impedisce la condanna per spese e ammenda.

Massime di principio

  • In sede di Cassazione non possono essere dedotti per la prima volta motivi che comportino valutazioni di merito o fatti (divieto di "novum"); tali questioni devono essere sollevate previamente nel giudizio di merito o di gravame.
  • Nel caso di reati associativi finalizzati al traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 309/90) opera una presunzione relativa a favore della necessità della custodia cautelare: il giudice deve motivare adeguatamente gli elementi che eventualmente la attenuerebbero.
  • La scelta della misura custodiale deve confrontarsi con il rischio di reiterazione e di inquinamento delle fonti di prova; misure meno afflittive (arresti domiciliari, braccialetto elettronico) possono essere ritenute insufficienti se non impediscono contatti pericolosi o la ripetizione del reato.
  • La mancanza di dedizione di censure specifiche in sede di riesame su determinati profili (es. gravità indiziaria) preclude la loro rinnovazione davanti alla Corte di Cassazione.
  • La presenza di precedenti penali e di carichi pendenti, se adeguatamente motivata, è rilevante ai fini della valutazione della pericolosità sociale e della sussistenza delle esigenze cautelari.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile la parte può essere condannata alle spese e a una ammenda (Cassa delle ammende); occorre valutare la buona fede processuale ma l'assenza di colpa dichiarata non esclude comunque la sanzione economica.

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