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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19885/2023 del 12/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un appalto di lavori di ristrutturazione di un edificio storico-culturale affidato dal Comune a una società appaltatrice. L’impresa aveva agito per il pagamento di numerose riserve iscritte nella contabilità dei lavori; il Comune, costituitosi, aveva contestato la legittimità delle riserve e proposto domanda riconvenzionale per vizi dell’opera e danni da rifacimento. In primo grado erano state accolte in parte le pretese dell’appaltatrice e in parte la domanda del Comune; in appello la Corte veneziana aveva ritenuto tempestive e regolari varie riserve, aveva confermato alcuni capi a favore dell’impresa, aveva accolto solo in parte l’appello incidentale sulla questione IVA e aveva regolato le spese con reciproca soccombenza. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione con sette motivi: 1) omessa pronuncia sulla restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado; 2) violazione delle norme sulle riserve nel certificato di collaudo, sostenendo che le riserve 33-38 andassero formulate con contestuale esplicazione al collaudo e che le riserve già presenti in altri documenti dovessero comunque essere riproposte; 3) errata valutazione della tempestività delle riserve 5 e 33, che secondo il ricorrente andavano iscritte già al primo SAL; 4) erronea attribuzione di rivalutazione e interessi sulle somme dovute per le riserve 2,10,12,13,14,18 e 19 e contestazione della decorrenza di interessi e rivalutazione sul credito risarcitorio del Comune; 5) violazione della disciplina delle riserve, per avere la Corte d’appello ritenuto sufficiente la generica iscrizione nel libretto delle misure con successiva esplicazione nel registro di contabilità; 6) erronea esclusione dell’IVA dal credito riconosciuto al Comune per i costi di riparazione dei vizi eseguiti tramite terzi, ritenuto dalla Corte di merito di natura risarcitoria; 7) erronea regolazione delle spese di lite. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo per genericità, infondati il secondo e il quinto, inammissibile il terzo perché volto a rivalutare il fatto, inammissibile in parte e fondato in parte il quarto quanto alla decorrenza degli interessi sulle somme dovute per le riserve, e fondato il sesto sulla debenza dell’IVA quale onere consequenziale del danno risarcibile. Il settimo motivo è stato assorbito. Il ricorso è stato quindi accolto nei limiti dei motivi quarto e sesto, con cassazione della sentenza impugnata in parte qua e rinvio alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione anche per le spese.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo; ha rigettato il secondo e il quinto; ha dichiarato inammissibile il terzo; ha accolto parzialmente il quarto motivo nella parte relativa alla decorrenza degli interessi sulle somme riconosciute per le riserve; ha accolto il sesto motivo sulla debenza dell’IVA nei costi di riparazione sostenuti dal Comune; ha dichiarato assorbito il settimo motivo sulle spese. La sentenza d’appello è stata quindi cassata limitatamente ai capi oggetto di accoglimento e la causa rinviata alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia è scrutinabile solo se la domanda o eccezione omessa sia puntualmente riportata nel ricorso per cassazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro per denunciare violazione o falsa applicazione di legge nei motivi relativi alle riserve, agli interessi e all’IVA.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro per denunciare omessa pronuncia o motivazione nei limiti consentiti dal ricorso per cassazione.

  • art. 54 R.D. n. 350/1895

    Per le riserve nei documenti contabili dei lavori è rilevante la loro tempestiva iscrizione nel registro di contabilità; la riserva deve essere formulata al momento in cui il danno è percepibile secondo media diligenza.

  • art. 107 R.D. n. 350/1895

    "All'atto della firma egli può aggiungere le domande che crede nel proprio interesse, rispetto alle operazioni di collaudo"

    La norma attribuisce una facoltà di aggiungere domande in sede di collaudo, non un onere di riproposizione delle riserve già formulate altrove; la sottoscrizione del certificato di collaudo senza riserve preclude solo le contestazioni sulle operazioni di collaudo.

  • art. 203 D.P.R. n. 554/1999

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della disciplina delle riserve in sede di collaudo; la Corte non ne accoglie la lettura abrogativa dell'art. 54.

  • artt. 1224 e 1282 c.c.

    Gli interessi legali sui crediti di valuta richiedono la mora; l’iscrizione della riserva non costituisce di per sé in mora la stazione appaltante.

  • art. 4 D.P.R. n. 633/1972

    Richiamato nella censura sull’IVA, ma la Corte ritiene che l’imposta debba essere inclusa tra gli oneri consequenziali del danno quando il danneggiato non abbia titolo alla detrazione o al rimborso.

  • art. 19 D.P.R. n. 633/1972

    Richiamato nella questione IVA, senza che ciò escluda automaticamente la rifusione dell’imposta nel danno risarcibile.

  • art. 19-ter D.P.R. n. 633/1972

    Richiamato nella questione IVA, ma non impedisce l’inclusione dell’IVA nei costi di riparazione sostenuti come conseguenza del danno.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    Richiamati per la regolazione delle spese; il relativo motivo è stato assorbito per effetto dell’accoglimento parziale del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il vizio di omessa pronuncia deve essere dedotto riportando in modo puntuale, nel ricorso stesso, il contenuto della domanda o eccezione asseritamente non esaminata e il relativo richiamo negli atti di causa; altrimenti il motivo è inammissibile.
  • In materia di appalto pubblico, la disciplina delle riserve richiede che la contestazione sia tempestivamente iscritta nel registro di contabilità quando il pregiudizio è percepibile secondo media diligenza; la successiva esplicazione nei documenti contabili può rilevare solo nei limiti consentiti dalla normativa, ma non sostituisce l’onere originario di tempestiva iscrizione.
  • L’art. 107 del R.D. n. 350/1895 attribuisce all’appaltatore la facoltà di aggiungere domande al momento della firma del certificato di collaudo, ma non impone di riproporre, a pena di decadenza, riserve già ritualmente formulate in precedenti documenti contabili.
  • La sottoscrizione del certificato di collaudo senza riserve preclude solo le contestazioni relative alle operazioni di collaudo, non anche la tutela di diritti già fatti valere con riserva nei documenti contabili dell’appalto.
  • L’iscrizione della riserva non equivale, di per sé, a costituzione in mora della stazione appaltante: per i crediti di valuta gli interessi legali decorrono secondo le ordinarie regole della mora e non automaticamente dalla semplice appostazione della riserva.
  • Nel danno risarcibile vanno considerati anche gli oneri accessori e consequenziali, compresa l’IVA sui costi di ripristino, salvo che il danneggiato abbia diritto alla detrazione o al rimborso dell’imposta.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalitàRisoluzione del contratto

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