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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21221/2022 del 05/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore cessionario)

La controversia

Una società cessionaria aveva agito in via monitoria/sommaria contro il Ministero per ottenere il pagamento di compensi maturati per il servizio di custodia di undici veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o penale, già svolto da altra società esercente depositeria e poi ceduto alla creditrice odierna. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d'appello di Roma aveva accolto solo parzialmente l'appello ministeriale, riducendo il quantum, escludendo l'inammissibilità per abusivo frazionamento del credito e riconoscendo gli interessi moratori di cui al d.lgs. 231/2002. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: primo, violazione di norme costituzionali e civilistiche e di disciplina speciale, per avere la Corte d'appello rigettato l'eccezione di abusivo frazionamento del credito, sostenendo che i crediti derivavano da un rapporto unitario di depositeria/custodia e che la loro azione separata, dopo cessione unitariamente acquisita, violava correttezza e buona fede; secondo, violazione del d.lgs. 231/2002, per avere applicato gli interessi maggiorati a rapporti che, secondo il ricorrente, sarebbero stati conclusi prima dell'8 agosto 2002 e dunque sottratti a quella disciplina; terzo, censura sulle spese, perché la compensazione solo parziale operata dalla Corte d'appello avrebbe dovuto essere integrale quale sanzione del frazionamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'intero ricorso. Sul primo motivo ha rilevato la violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c., poiché il ricorrente aveva fondato la censura su documenti senza indicarli specificamente nel ricorso: non ne aveva trascritto o riassunto adeguatamente il contenuto, né chiarito compiutamente quando e a quale titolo fossero sorti i crediti, né se coincidessero con quelli oggetto dei giudizi richiamati. Sul secondo motivo ha ritenuto la censura inammissibile perché la doglianza pretendeva di rimettere in discussione un accertamento di fatto del giudice di merito, che aveva qualificato i crediti come derivanti da singoli rapporti di custodia sorti dopo l'8 agosto 2002 e non da un servizio unico generale. Sul terzo motivo ha affermato che la compensazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, sicché la censura non era scrutinabile in cassazione. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità, non essendosi difesa l'intimata.

Norme richiamate

  • art. 702 bis c.p.c.

    norma processuale richiamata per il rito sommario con cui è stata introdotta la domanda in primo grado.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    base del primo motivo, relativo a un asserito vizio processuale.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    base del secondo motivo, per dedotta violazione di legge sostanziale.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    base del terzo motivo, poi ritenuto inammissibile per la natura discrezionale della decisione sulle spese.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    il ricorso fondato su documenti è inammissibile se non indica specificamente tali documenti, trascrivendone o riassumendone il contenuto e precisandone produzione e collocazione processuale.

  • artt. 2 e 111 Cost.

    richiamati dal ricorrente a sostegno della censura di abusivo frazionamento, ma non decisivi ai fini dell'esame del motivo.

  • artt. 1175 e 1181 c.c.

    richiamati dal ricorrente per sostenere la contrarietà a correttezza e buona fede del frazionamento del credito.

  • d.P.R. 571/1982, artt. 7, 8 e 12

    norme speciali invocate nel primo motivo, senza che la Corte ne ravvisasse un autonomo rilievo decisivo nel vaglio di ammissibilità.

  • art. 214-bis codice della strada

    richiamato dal ricorrente tra le fonti regolatrici del rapporto di custodia dei veicoli sequestrati.

  • d.lgs. 231/2002, artt. 2, 4 e 11

    invocato per contestare l'applicazione degli interessi moratori maggiorati; la Corte non esamina il merito perché la censura investe un accertamento di fatto riservato al giudice di merito.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione che si fonda su documenti deve rispettare rigorosamente l'onere di specificazione ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.: il ricorrente deve indicare in modo puntuale il contenuto dei documenti, la loro produzione nei precedenti gradi e la loro collocazione nei fascicoli, altrimenti la censura è inammissibile.
  • La qualificazione di un rapporto come unico contratto ovvero come una pluralità di rapporti autonomi, così come l'individuazione del momento di conclusione dei singoli rapporti, integra un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione come violazione di legge se non nei limiti consentiti dal sindacato di legittimità.
  • La doglianza relativa all'applicazione di una disciplina sopravvenuta, quando presuppone la diversa ricostruzione fattuale della genesi dei crediti o dei rapporti, non può essere veicolata in cassazione come mera violazione di legge se il giudice di merito ha già accertato fatti incompatibili con la tesi del ricorrente.
  • La decisione sulle spese di lite rientra nella discrezionalità del giudice di merito; in cassazione non è sindacabile per il solo fatto che la parte ricorrente avrebbe preferito una diversa misura di compensazione.
  • L'eccezione di abusivo frazionamento del credito richiede una chiara dimostrazione della pluralità artificiosa delle azioni rispetto a un unico rapporto sostanziale; senza adeguata allegazione e specificazione documentale, la censura non è scrutinabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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