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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17924/2023 del 22/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (eredi)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione a un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di competenze professionali dovute a due avvocati per l’attività difensiva svolta in un giudizio civile iniziato nel 1997 e sospeso nel 1999 per pregiudizialità penale. Gli eredi del cliente deceduto contestavano il credito eccependo la prescrizione decennale, assumendo che il termine dovesse decorrere dall’ultima prestazione professionale resa nel 1999 e che, quindi, il credito fosse già prescritto al momento della domanda monitoria del 2013. La Corte d’appello aveva invece ritenuto che la prescrizione decorresse dalla morte del cliente nel 2011, considerandola momento di esaurimento dell’incarico professionale, con conseguente mancato maturare della prescrizione. In cassazione i ricorrenti denunciavano violazione degli artt. 2957, comma 2, e 2935 c.c., censurando l’uso del criterio previsto per la prescrizione presuntiva triennale come parametro per la prescrizione estintiva ordinaria e sostenendo che, per gli affari non terminati, il dies a quo dovesse essere l’ultima prestazione dell’avvocato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza d’appello e rinviando alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione. Ha affermato che, ai fini della prescrizione estintiva del credito dell’avvocato, in caso di sospensione del processo per pregiudizialità il rapporto professionale resta nell’ambito degli "affari non terminati"; pertanto la prescrizione decorre dall’ultima prestazione resa dal professionista. Ha inoltre precisato che, una volta maturato il termine decennale dall’ultima attività, il successivo verificarsi di eventi che fanno cessare il rapporto (come la morte del cliente) non fa decorrere un nuovo termine prescrizionale. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare anche l’eventuale allegazione di ulteriori prestazioni svolte durante la sospensione del processo e provvedere sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 2957, comma 2, c.c.

    Per le competenze dell’avvocato, anche in tema di prescrizione estintiva ordinaria, può essere utilizzato come criterio di riferimento; per gli affari non terminati la prescrizione decorre dall’ultima prestazione, mentre nei casi di definizione del rapporto decorre dalla decisione della lite, dalla conciliazione o dalla revoca del mandato.

  • art. 2935 c.c.

    La decorrenza della prescrizione va collegata al momento in cui il diritto può essere fatto valere; il criterio va coordinato con quello dell’art. 2957, comma 2, c.c. per i crediti professionali degli avvocati.

  • art. 2946 c.c.

    È richiamato come disciplina della prescrizione ordinaria estintiva, distinta dalla prescrizione presuntiva.

  • art. 295 c.p.c.

    La sospensione del processo per pregiudizialità non determina, di per sé, l’immediata decorrenza della prescrizione del credito professionale.

  • art. 375, comma 2, 4-quater, c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 35 d.lgs. n. 149 del 2022

    Richiamato per l’applicazione del rito nel testo ratione temporis.

  • art. 394 c.p.c.

    Limita il riesame del giudice di rinvio ai profili consentiti dopo la cassazione con rinvio.

Massime di principio

  • Ai fini della prescrizione estintiva del credito dell’avvocato, il criterio dell’art. 2957, comma 2, c.c. può essere utilizzato come parametro interpretativo anche se la domanda riguarda la prescrizione ordinaria, perché esprime il principio generale per cui il termine decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere.
  • Quando il mandato professionale riguarda un processo sospeso per pregiudizialità, il rapporto tra avvocato e cliente va qualificato come affare non terminato; la prescrizione del compenso decorre quindi dall’ultima prestazione svolta dal difensore e non dalla successiva cessazione del rapporto.
  • Le cause successive di definizione del rapporto professionale o del giudizio non riaprono né fanno decorrere nuovamente la prescrizione se il termine decennale è già maturato dall’ultima prestazione utile.
  • In caso di contestazione del credito professionale, il giudice di rinvio deve esaminare tutte le allegazioni circa eventuali ulteriori attività difensive svolte dopo l’ultima prestazione rilevante, perché tali attività possono incidere sulla decorrenza della prescrizione.
  • La prescrizione estintiva risponde a un’esigenza oggettiva di certezza dei rapporti giuridici e non può essere neutralizzata da mere ricostruzioni soggettive fondate sull’affidamento o sulla protratta inerzia, se il termine legale è già maturato.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveInadempimentoMandato
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
IstitutiPrescrizioneOnere della provaBuona fede e correttezza

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