Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 01172/2025 del 17/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un appalto pubblico per la realizzazione di una variante stradale. L'appaltatrice, quale capogruppo del raggruppamento temporaneo, aveva iscritto due riserve nella contabilità dell'appalto: la prima per i maggiori oneri derivanti dal ritardo nell'esecuzione dei lavori rispetto al programma contrattuale; la seconda per l'adeguamento dei corrispettivi dei lavori ancora da eseguire dopo la scadenza originaria del contratto. Secondo la società, il pregiudizio economico dipendeva dalla condotta della stazione appaltante, che aveva tardato a ottenere l'autorizzazione di Rete ferroviaria italiana per le opere interferenti con la linea ferroviaria, e che inoltre non aveva attivato la procedura bonaria per la definizione delle riserve né adottato la determinazione prevista dalla normativa regolamentare. In Cassazione la ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 129, comma 8, e 130, commi 6 e 7, d.P.R. n. 554/1999, oltre che dell'art. 12 del capitolato speciale, sostenendo che la fattispecie riguardava una consegna frazionata dei lavori, contrattualmente prevista, e che quindi doveva applicarsi il regime dell'art. 130 e non quello dell'art. 129, comma 8.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la decisione impugnata fosse conforme alla giurisprudenza consolidata della Cassazione: in tema di appalto di opere pubbliche, il rimedio al ritardo abusivo nelle consegne frazionate dei lavori contrattualmente previste consiste nella facoltà di recesso dell'appaltatore, e non nella disciplina generale dell'inadempimento ex artt. 1218 e seguenti c.c. e 1453 e seguenti c.c. La Corte d'appello aveva correttamente ricondotto la fattispecie all'art. 129, comma 8, d.P.R. n. 554/1999, affermando che tale disciplina vale anche quando si tratti di consegne ripartite. Inoltre, il ricorso non conteneva una sufficiente esposizione dei fatti da cui desumere in concreto l'esistenza di consegne ripartite, limitandosi a reiterare una tesi già respinta nei gradi di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese e alla previsione del raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 83, comma 3, c.p.c.

    richiamato solo per la modalità di conferimento della procura speciale

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito della memoria

  • art. 360-bis n. 1 c.p.c.

    il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza della Corte e il ricorso non offre elementi per mutare l'orientamento

  • art. 129, comma 8, d.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554

    disciplina il rimedio dell'appaltatore nel caso di ritardo nella consegna dei lavori; la sua applicazione è ritenuta estesa anche alle consegne ripartite non consentite o difformi dal contratto

  • art. 130, commi 6 e 7, d.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554

    invocato dalla ricorrente per la consegna frazionata dei lavori, ma ritenuto non pertinente nel caso concreto

  • art. 1218 c.c.

    richiamato come disciplina generale dell'inadempimento, esclusa in favore della normativa speciale sugli appalti pubblici

  • art. 1453 c.c.

    richiamato come disciplina generale della risoluzione per inadempimento, esclusa in favore della normativa speciale sugli appalti pubblici

  • art. 240 d.lgs. n. 163/2006

    richiamato dalla ricorrente quale procedura bonaria per la definizione delle riserve

  • art. 203, comma 1, d.P.R. n. 554/1999

    richiamato dalla ricorrente in relazione agli atti dovuti della stazione appaltante dopo il collaudo con riserva

  • art. 204, comma 3, d.P.R. n. 554/1999

    richiamato dalla ricorrente in relazione agli atti dovuti della stazione appaltante dopo il collaudo con riserva

  • art. 12 del capitolato speciale d'appalto

    invocato per sostenere l'esistenza di consegne frazionate contrattualmente previste

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità

Massime di principio

  • In materia di appalto di opere pubbliche, il ritardo nella consegna dei lavori non è automaticamente sussumibile nella disciplina generale dell'inadempimento contrattuale, quando esista una normativa speciale che regola i rimedi dell'appaltatore.
  • La consegna frazionata dei lavori, se non consentita dal contratto o eseguita in difformità da esso, è equiparata a consegna tardiva o mancata, con applicazione della disciplina speciale prevista per il ritardo nella consegna.
  • Il rimedio dell'appaltatore per il ritardo nelle consegne frazionate contrattualmente previste consiste nella facoltà di recesso nei modi stabiliti dalla disciplina speciale, non potendo essere semplicemente trasposta la regola generale degli artt. 1218 e 1453 c.c.
  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a reiterare una tesi già respinta nei gradi di merito senza confrontarsi con l'orientamento giurisprudenziale consolidato né indicare elementi idonei a modificarlo.
  • Il ricorso è altresì inammissibile quando la censura di violazione di legge non è accompagnata da un'esposizione sufficiente dei fatti rilevanti necessari a verificare l'effettiva sussistenza del presupposto invocato, come la concreta esistenza di consegne ripartite.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.