Cassazione Civile, Ordinanza n. 01172/2025 del 17/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un appalto pubblico per la realizzazione di una variante stradale. L'appaltatrice, quale capogruppo del raggruppamento temporaneo, aveva iscritto due riserve nella contabilità dell'appalto: la prima per i maggiori oneri derivanti dal ritardo nell'esecuzione dei lavori rispetto al programma contrattuale; la seconda per l'adeguamento dei corrispettivi dei lavori ancora da eseguire dopo la scadenza originaria del contratto. Secondo la società, il pregiudizio economico dipendeva dalla condotta della stazione appaltante, che aveva tardato a ottenere l'autorizzazione di Rete ferroviaria italiana per le opere interferenti con la linea ferroviaria, e che inoltre non aveva attivato la procedura bonaria per la definizione delle riserve né adottato la determinazione prevista dalla normativa regolamentare. In Cassazione la ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 129, comma 8, e 130, commi 6 e 7, d.P.R. n. 554/1999, oltre che dell'art. 12 del capitolato speciale, sostenendo che la fattispecie riguardava una consegna frazionata dei lavori, contrattualmente prevista, e che quindi doveva applicarsi il regime dell'art. 130 e non quello dell'art. 129, comma 8.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la decisione impugnata fosse conforme alla giurisprudenza consolidata della Cassazione: in tema di appalto di opere pubbliche, il rimedio al ritardo abusivo nelle consegne frazionate dei lavori contrattualmente previste consiste nella facoltà di recesso dell'appaltatore, e non nella disciplina generale dell'inadempimento ex artt. 1218 e seguenti c.c. e 1453 e seguenti c.c. La Corte d'appello aveva correttamente ricondotto la fattispecie all'art. 129, comma 8, d.P.R. n. 554/1999, affermando che tale disciplina vale anche quando si tratti di consegne ripartite. Inoltre, il ricorso non conteneva una sufficiente esposizione dei fatti da cui desumere in concreto l'esistenza di consegne ripartite, limitandosi a reiterare una tesi già respinta nei gradi di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese e alla previsione del raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
richiamato solo per la modalità di conferimento della procura speciale
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
richiamato per il deposito della memoria
il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza della Corte e il ricorso non offre elementi per mutare l'orientamento
art. 129, comma 8, d.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554
disciplina il rimedio dell'appaltatore nel caso di ritardo nella consegna dei lavori; la sua applicazione è ritenuta estesa anche alle consegne ripartite non consentite o difformi dal contratto
art. 130, commi 6 e 7, d.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554
invocato dalla ricorrente per la consegna frazionata dei lavori, ma ritenuto non pertinente nel caso concreto
richiamato come disciplina generale dell'inadempimento, esclusa in favore della normativa speciale sugli appalti pubblici
richiamato come disciplina generale della risoluzione per inadempimento, esclusa in favore della normativa speciale sugli appalti pubblici
art. 240 d.lgs. n. 163/2006
richiamato dalla ricorrente quale procedura bonaria per la definizione delle riserve
art. 203, comma 1, d.P.R. n. 554/1999
richiamato dalla ricorrente in relazione agli atti dovuti della stazione appaltante dopo il collaudo con riserva
art. 204, comma 3, d.P.R. n. 554/1999
richiamato dalla ricorrente in relazione agli atti dovuti della stazione appaltante dopo il collaudo con riserva
art. 12 del capitolato speciale d'appalto
invocato per sostenere l'esistenza di consegne frazionate contrattualmente previste
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
Massime di principio
- In materia di appalto di opere pubbliche, il ritardo nella consegna dei lavori non è automaticamente sussumibile nella disciplina generale dell'inadempimento contrattuale, quando esista una normativa speciale che regola i rimedi dell'appaltatore.
- La consegna frazionata dei lavori, se non consentita dal contratto o eseguita in difformità da esso, è equiparata a consegna tardiva o mancata, con applicazione della disciplina speciale prevista per il ritardo nella consegna.
- Il rimedio dell'appaltatore per il ritardo nelle consegne frazionate contrattualmente previste consiste nella facoltà di recesso nei modi stabiliti dalla disciplina speciale, non potendo essere semplicemente trasposta la regola generale degli artt. 1218 e 1453 c.c.
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a reiterare una tesi già respinta nei gradi di merito senza confrontarsi con l'orientamento giurisprudenziale consolidato né indicare elementi idonei a modificarlo.
- Il ricorso è altresì inammissibile quando la censura di violazione di legge non è accompagnata da un'esposizione sufficiente dei fatti rilevanti necessari a verificare l'effettiva sussistenza del presupposto invocato, come la concreta esistenza di consegne ripartite.
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