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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46997/2024 del 19/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Madonia chiedeva la concessione di un permesso premio ex art. 30-ter legge 26 luglio 1975, n. 354. È condannato per omicidio in ruolo apicale nell'organizzazione mafiosa ed espia l'ergastolo. Il ricorso denunciava violazione ed errata applicazione dell'art. 30-ter in relazione agli artt. 627 e 666 c.p.p., nonché violazione dell'art. 27 Cost., e mancata o manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p.). In particolare si contestava che il Tribunale di Sorveglianza non avesse richiesto una nuova relazione di sintesi o integrazione dalla Direzione dell'istituto (aggiornamento necessario rispetto a relazioni del 2018/2020), avesse acquisito informazioni da istituti diversi e si fosse basato apoditticamente su pareri della DNA, della DDA e del Comitato provinciale che attestavano la persistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, senza valorizzare elementi positivi quali la lunga detenzione, l'antica temporalità dei fatti, l'assenza di implicazione dei familiari e gli esiti del percorso trattamentale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza avesse adempiuto ai rilievi della precedente sentenza rescindente: ha acquisito le relazioni della Procura nazionale antimafia e della DDA, ha ottenuto il parere dell'area trattamentale dell'istituto (sfavorevole) e ha considerato l'assenza di iniziative risarcitorie, la mancata collaborazione con la giustizia e la persistenza del mandamento di appartenenza. La motivazione è stata ritenuta congruente, lineare e non contraddittoria; le censure difensive sono state viste come mera rielaborazione dei fatti e non come vizi di legittimità. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e Madonia condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 30-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354

    Norma che disciplina la concessione di permessi premio; oggetto del sindacato sulla possibilità di misure extramurarie per condannati per reati ostativi. La Corte ha valutato l'applicazione in combinato con le informazioni acquisibili ai sensi di art. 4-bis.

  • art. 4-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 (modificato)

    art. 4-bis, comma 3-bis e comma 2

    La Corte ha richiamato l'onere informativo e i poteri istruttori del giudice previsti dall'art. 4-bis, sottolineando che dopo il d.l. 31/10/2022 la presunzione di mantenimento dei collegamenti con l'organizzazione è relativa; il giudice deve valutare sia il percorso rieducativo sia la persistenza di legami, utilizzando le informazioni acquisite da DNA, DDA e Comitato.

  • d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv. con legge 30 dicembre 2022, n. 199

    d.l. 31/10/2022, n. 162, conv. con legge 30/12/2022, n. 199

    Riforma che ha trasformato la presunzione di mantenimento dei collegamenti da assoluta a relativa e ha ampliato i poteri istruttori del giudice, influendo sul regime probatorio e valutativo per i reati ostativi di prima fascia.

  • art. 65, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230

    Norma che consente di acquisire informazioni integrative presso la Direzione dell'istituto penitenziario; la Corte ha ritenuto corretta l'acquisizione dei pareri e il ricorso non ha dimostrato l'obbligo di ulteriore integrazione.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) c.p.p.

    art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e)

    Limiti del sindacato di legittimità: i motivi devono riguardare violazione di norme o insufficienza e manifesta illogicità della motivazione. La Corte ha ritenuto che le censure difensive fossero interpretazioni dei fatti non sindacabili in cassazione come vizi di motivazione.

  • art. 27 Cost.

    Richiamato nella doglianza difensiva in rapporto alla proporzionalità della pena e dignità; la Corte non ha ritenuto che la decisione impugnata violasse il principio costituzionale richiamato.

  • Sez. 1, n. 16321 del 10/01/2024 (Giurisprudenza richiamata)

    Sez. 1, n. 16321 del 10/01/2024, Sinatra

    Richiama il principio che il condannato per reati ostativi di prima fascia che non ha collaborato deve dimostrare l'adempimento delle obbligazioni civili e riparatorie o l'impossibilità di adempiere, per accedere alle misure alternative.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiesta di sintesi delle deduzioni nel ricorso per cassazione; qui usato per delimitare il riassunto del motivo.

Massime di principio

  • Per richieste di permessi premio di soggetti condannati per reati ostativi di prima fascia il giudice deve acquisire le informazioni previste dall'art. 4-bis (DNA, DDA, Comitato per l'ordine e la sicurezza) e può chiedere integrazioni alla Direzione dell'istituto ai sensi dell'art. 65 DPR 230/2000.
  • Dopo la riforma 2022 la presunzione di mantenimento dei collegamenti con l'organizzazione criminale è relativa: il giudice valuta caso per caso il percorso rieducativo e la persistenza di legami, usando i poteri istruttori ampliati.
  • La mancanza di iniziative risarcitorie o di adempimento delle obbligazioni civili costituisce elemento negativo rilevante e, se il condannato non collabora, grava su di lui l'onere di dimostrare l'adempimento o l'impossibilità di adempiere.
  • Il giudice può ritenere decisivo il parere dell'area trattamentale dell'istituto; un aggiornamento che confermi valutazioni negative pregresse può legittimamente mantenere il diniego a misure esterne.
  • In cassazione non è possibile ottenere la riforma del giudizio semplicemente proponendo una diversa valutazione delle prove: è necessario censurare vizi di diritto o specifiche carenze nella motivazione secondo i limiti dell'art. 606 c.p.p.
  • Se le informazioni ufficiali (DNA, DDA, Comitato) attestano persistenza di collegamenti, il richiedente deve allegare elementi positivi e aggiornati che provino la rescissione dei legami; in mancanza, il diniego è giustificato.

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