Cassazione Civile, Ordinanza n. 00337/2024 del 05/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario confinante)
La controversia
La controversia riguarda la costruzione di una scalinata esterna realizzata dai proprietari di un fabbricato e ritenuta in violazione delle distanze legali dal confine e tra fabbricati, secondo il codice civile integrato dagli strumenti urbanistici del Comune. In primo grado era stata ordinata la demolizione; la Corte d'appello, quale giudice di rinvio dopo una precedente cassazione, ha confermato il rigetto dell'appello dei proprietari. I ricorrenti hanno censurato la sentenza di rinvio deducendo, con due motivi, la violazione dell'art. 384 c.p.c. e dell'art. 879, comma 2, c.c., sostenendo che il giudice di rinvio avrebbe dovuto attenersi al principio di diritto già fissato dalla Cassazione e dichiarare l'inapplicabilità delle norme sulle distanze una volta accertato che l'area interposta tra i due fabbricati era stata ceduta al Comune e destinata ad uso pubblico. Con il secondo motivo hanno altresì dedotto la falsa applicazione dell'art. 879, comma 2, c.c., dell'art. 4, lett. g), l. n. 847/1964 e degli artt. 872 e 873 c.c., sostenendo che un'area destinata a verde attrezzato e uso pubblico rende inapplicabili le norme sulle distanze tra costruzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi, ritenendoli infondati. Ha affermato che il giudice di rinvio aveva correttamente svolto gli accertamenti di fatto richiesti dalla precedente sentenza rescindente sulla effettiva cessione dell'area al Comune e sulla sua destinazione, ma che tali circostanze non erano decisive ai fini dell'inapplicabilità dell'art. 879, comma 2, c.c., perché per escludere l'osservanza delle distanze occorre che l'area interposta sia una piazza o una via pubblica appartenente a un ente territoriale e destinata al pubblico servizio. La Corte ha quindi confermato la decisione impugnata e condannato i ricorrenti, in solido, alle spese del giudizio di cassazione, con distrazione in favore del difensore del resistente, oltre all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
il giudice di rinvio deve attenersi ai limiti fissati dalla sentenza rescindente, ma può procedere ai necessari accertamenti di fatto e alla decisione sulle questioni rimaste aperte o assorbite, nei limiti delle preclusioni processuali.
l'esonero dall'osservanza delle distanze tra costruzioni richiede l'esistenza di una piazza o via pubblica; non basta una generica destinazione pubblica o l'appartenenza dell'area alla pubblica amministrazione.
la nozione di fondi finitimi rileva ai fini delle distanze legali; la presenza di una striscia di terreno pubblica non necessariamente esclude l'applicazione della disciplina sulle distanze se non integra una piazza o via pubblica.
le norme urbanistiche integrative delle distanze legali concorrono a regolare la materia e la loro violazione rileva ai fini della tutela civilistica.
art. 4, lett. g), l. n. 847 del 1964
richiamata dai ricorrenti quale fonte urbanistica integrativa delle distanze, ma ritenuta non idonea a fondare l'inapplicabilità della disciplina civilistica nel caso concreto.
consente la distrazione delle spese in favore del difensore che ne abbia fatto richiesta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto dell'impugnazione sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
artt. 375, comma 2, 4-quater, e 380-bis.1 c.p.c.
disciplinano la trattazione in camera di consiglio del ricorso per cassazione secondo il rito accelerato.
richiamato nel precedente giudizio di cassazione tra le norme oggetto di deduzione, senza rilievo decisivo nella presente ordinanza.
richiamato nel precedente giudizio di cassazione in relazione al riparto dell'onere della prova sulla cessione dell'area e sulla destinazione pubblica.
la precedente cassazione aveva escluso l'inammissibilità per novità dell'allegazione in appello relativa al mutato regime giuridico dell'area interposta.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve rispettare il principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma può e deve compiere gli ulteriori accertamenti di fatto necessari a decidere la controversia, purché nel perimetro delle questioni riaperte dalla sentenza rescindente.
- L'inapplicabilità delle norme sulle distanze tra costruzioni ex art. 879, comma 2, c.c. presuppone non la mera destinazione pubblica o la proprietà pubblica del suolo interposto, ma la presenza di una vera piazza o via pubblica destinata al pubblico servizio.
- Una striscia di terreno di proprietà pubblica o destinata a uso pubblico non è di per sé sufficiente a escludere l'operatività delle distanze legali tra fondi finitimi; occorre una specifica qualificazione del suolo come spazio pubblico nel senso richiesto dalla norma.
- Le questioni dichiarate assorbite dalla sentenza di cassazione possono essere riesaminate dal giudice di rinvio solo se espressamente riproposte; altrimenti restano coperte da giudicato interno/implicito nei limiti indicati dalla decisione rescindente.
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