Cassazione Civile, Ordinanza n. 06135/2023 del 01/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
Un avvocato aveva difeso un lavoratore in un giudizio davanti al Tribunale del lavoro per l’accertamento dell’illegittimità del licenziamento e la reintegrazione. Il giudizio di primo grado si era concluso con sentenza favorevole al lavoratore e con condanna della società alle spese, attribuite al difensore antistatario. Successivamente, la società aveva proposto appello, ma prima che il gravame fosse definito le parti del rapporto sostanziale avevano sottoscritto una conciliazione in sede sindacale, senza l’assistenza del difensore, prevedendo anche la rinuncia al gravame. L’avvocato ha quindi chiesto in via monitoria/semplificata la condanna della società al pagamento dei compensi residui, assumendo che, ai sensi dell’art. 13, comma 8, l. n. 247/2012, la società e il cliente fossero solidalmente obbligati verso il professionista, poiché la controversia era stata definita con accordo in pendenza del giudizio e senza sua rinuncia al beneficio della solidarietà. Il Tribunale aveva respinto la domanda ritenendo che l’art. 13 non fosse applicabile, perché il primo grado si era già chiuso con liquidazione e pagamento delle spese e, quanto all’appello, il difensore non aveva svolto attività nel grado successivo, poi dichiarato improcedibile per mancata notifica. Con l’unico motivo di ricorso il professionista ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 13 l. n. 247/2012, dell’art. 4 d.m. n. 55/2014, della l. n. 794/1942 e degli artt. 91 e 415 c.p.c., sostenendo che la transazione era intervenuta quando il giudizio di appello era già pendente per effetto del deposito del ricorso, e che la solidarietà opera anche se l’avvocato non abbia svolto attività nel grado successivo, purché sia ancora creditore per l’attività prestata nel procedimento. La Corte ha ritenuto il motivo fondato: il presupposto applicativo della solidarietà professionale è la definizione della controversia mediante accordo intervenuto in pendenza di un giudizio effettivamente pendente; il giudizio di appello, introdotto con il deposito del ricorso, era in corso al momento della transazione, sicché non rilevano né la mancata partecipazione del legale all’accordo né il fatto che non si fosse costituito in appello. La Corte ha quindi cassato l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli in diversa composizione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ha cassato l’ordinanza del Tribunale di Napoli e ha rinviato la causa allo stesso Tribunale in diversa composizione per nuovo esame, anche sulle spese del giudizio di cassazione. Ha affermato che la solidarietà ex art. 13, comma 8, l. n. 247/2012 opera quando la controversia sia definita con accordo in pendenza di un giudizio effettivamente instaurato, anche se l’avvocato non abbia svolto attività nel grado di appello e anche se il gravame non sia poi proseguito fino alla decisione per mancata notifica. Non assume rilievo decisivo la precedente liquidazione delle spese nel primo grado, se il procedimento è proseguito con un appello pendente al momento della transazione.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
consente il ricorso per cassazione per violazione di legge avverso l’ordinanza in materia di compensi professionali; la censura è stata qualificata come errore di sussunzione e quindi come violazione di legge.
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate; non è oggetto di autonoma specifica interpretazione decisiva nella motivazione.
richiamata dal ricorrente tra le norme asseritamente violate; non assume un ruolo autonomo nella ratio decidendi espressa.
art. 13, comma 8, L. n. 247/2012
quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà
la solidarietà professionale opera quando la controversia sia definita con accordo intervenuto in pendenza di un giudizio effettivamente pendente; non è esclusa dal fatto che il difensore non abbia partecipato alla transazione o non si sia costituito nel grado successivo, purché sia ancora creditore per l’attività prestata.
richiamato dal ricorrente; la sentenza non sviluppa una specifica interpretazione autonoma di questa norma.
richiamato dal ricorrente nel contesto del giudizio del lavoro e dell’introduzione del processo; la Corte richiama più in generale che nel rito lavoro il giudizio di gravame si instaura con il deposito del ricorso.
art. 68 r.d.l. n. 1578/1933
norma previgente richiamata come antecedente dell’art. 13, comma 8, l. n. 247/2012; la sua ratio è evitare accordi tra le parti volti a eludere il compenso degli avvocati.
legge n. 36/1934
richiamata quale norma modificativa dell’art. 68 r.d.l. n. 1578/1933; rileva come passaggio storico della disciplina della solidarietà professionale.
richiamato per la trattazione camerale con memoria; non incide sulla ratio decidendi.
richiamato come base del rito seguito dal Tribunale; non è centrale nella decisione di merito.
richiamato come disciplina del procedimento per la liquidazione dei compensi; non è centrale nella ratio decidendi.
richiamato per affermare che il giudizio di lavoro in appello si instaura con il deposito del ricorso; ciò supporta la pendenza del giudizio al momento della transazione.
Massime di principio
- La solidarietà delle parti per i compensi dell’avvocato ex art. 13, comma 8, l. n. 247/2012 opera quando la controversia sia definita mediante accordo intervenuto in pendenza di un giudizio già effettivamente instaurato, non essendo necessario che l’accordo sia stato concluso con la partecipazione del difensore che agisce per il pagamento.
- Ai fini dell’applicazione della disciplina sulla solidarietà professionale, ciò che rileva è l’esistenza, al momento dell’accordo, di un processo effettivo e attuale; è sufficiente che il giudizio di impugnazione sia stato introdotto, anche se poi non coltivato o dichiarato improcedibile.
- La precedente liquidazione delle spese nel primo grado non esclude, di per sé, l’operatività della solidarietà professionale se la controversia prosegue in un grado successivo ed è definita con transazione prima della sua conclusione.
- Nel rito del lavoro, il deposito del ricorso di appello è idoneo a instaurare il giudizio di gravame; perciò, se la transazione interviene dopo tale deposito ma prima della definizione dell’appello, sussiste il presupposto del "giudizio" richiesto dalla norma.
- La finalità dell’art. 13, comma 8, l. n. 247/2012 è impedire accordi tra le parti diretti a sottrarre all’avvocato il compenso dovuto per l’attività professionale svolta negli ultimi tre anni, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà.
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