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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35558/2022 del 02/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (privati)

La controversia

La controversia nasce da un sinistro avvenuto su strada pubblica durante il mercato rionale: una persona, mentre camminava tra le bancarelle in pieno giorno, cadeva a terra a causa di una buca presente sul manto stradale e chiedeva il risarcimento dei danni al Comune custode della via. Nei gradi di merito era stata riconosciuta la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell’ente, con concorso colposo della danneggiata nella misura del 50%, e il Comune era stato condannato al pagamento di una somma risarcitoria. In cassazione il Comune ha dedotto, con due motivi, la violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 2051 c.c., nonché il vizio motivazionale, sostenendo che la Corte d’appello avrebbe contraddittoriamente affermato la propria responsabilità pur avendo riconosciuto la condotta imprudente della vittima; in particolare, ha sostenuto che la condotta autonoma e colposa della danneggiata integrasse il fortuito idoneo a interrompere il nesso causale tra cosa e danno.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, affermando che nella responsabilità da cosa in custodia la colpa del danneggiato non è di per sé sufficiente a escludere la responsabilità del custode: occorre che la condotta della vittima presenti i caratteri del caso fortuito, cioè imprevedibilità e inevitabilità oggettive tali da interrompere il nesso causale. Nel caso concreto, la valutazione del giudice di merito circa la non idoneità della condotta della vittima a integrare fortuito è stata ritenuta un apprezzamento di fatto insindacabile in cassazione, e il ricorso si è tradotto in una richiesta di rivalutazione del merito. Il Comune è stato quindi condannato alle spese di lite, distratte in favore del difensore antistatario dei controricorrenti, ed è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2051 c.c.

    La responsabilità del custode prescinde da un connotato di colpa; il danneggiato deve provare il nesso causale tra cosa ed evento, mentre il custode si libera solo provando il caso fortuito.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sulla ripartizione dell’onere probatorio è stata ritenuta infondata nel caso concreto, poiché il danneggiato deve allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e il danno.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La dedotta contraddittorietà della motivazione è stata esclusa, poiché non vi è incompatibilità tra concorso colposo della vittima e responsabilità del custode.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    I motivi sono stati scrutinati come censure di violazione di legge e di motivazione, ma sono stati ritenuti infondati.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La violazione dell’art. 2051 c.c. è stata esclusa perché la Corte territoriale ha applicato correttamente i principi sulla responsabilità da custodia.

  • art. 1227, comma 1, c.c.

    La condotta colposa del danneggiato rileva come concorso causale, ma non basta da sola a escludere la responsabilità del custode; occorre la prova di un comportamento imprevedibile e inevitabile.

  • art. 2 Cost.

    Il dovere generale di ragionevole cautela del danneggiato si collega al principio di solidarietà.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto per la proposta del relatore.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Sono stati dichiarati i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nella responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c. il criterio di imputazione è oggettivo: il danneggiato deve provare il rapporto causale tra la cosa e il danno, mentre il custode può liberarsi solo dimostrando il caso fortuito.
  • La colpa del danneggiato non coincide automaticamente con il caso fortuito: per escludere la responsabilità del custode la condotta della vittima deve essere oggettivamente imprevedibile e inevitabile, tale da interrompere la serie causale.
  • La valutazione circa l’imprevedibilità e non prevenibilità della condotta della vittima è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è normalmente censurabile in cassazione se il ricorso mira solo a una diversa lettura degli elementi istruttori.
  • In presenza di interazione tra cosa e comportamento umano, la disciplina dell’art. 1227, comma 1, c.c. consente di apprezzare il concorso colposo del danneggiato senza che ciò escluda automaticamente la responsabilità del custode.
  • La deduzione di violazioni di regole di prudenza del custode rileva, di regola, sul piano dell’art. 2043 c.c., mentre nell’art. 2051 c.c. il fulcro è il nesso causale e la prova del fortuito.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàCaso fortuito e forza maggiore

Testo integrale

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