Cassazione Civile, Ordinanza n. 23361/2024 del 29/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privati)
La controversia
I convenuti in primo e secondo grado avevano agito lamentando immissioni rumorose intollerabili provenienti da un tratto della S.S. 3-bis Tiberina (E45) in prossimità delle loro abitazioni e chiedendo la cessazione delle immissioni, il risarcimento del danno e comunque un indennizzo ex art. 844, comma 2, c.c. Il Tribunale aveva accolto parzialmente la domanda, ordinando l’installazione di barriere antirumore e disponendo un indennizzo annuo per ciascun attore; la Corte d’appello aveva confermato. La società ricorrente ha proposto tre motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il giudice d’appello avrebbe ignorato che per quel tratto il Piano Nazionale di Contenimento ed Abbattimento del Rumore prevedeva la posa di pavimentazione fonoassorbente, non la realizzazione di barriere; 2) violazione dell’art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, per asserita ingerenza del giudice in scelte discrezionali della P.A., avendo la sentenza ordinato una specifica tipologia di intervento antirumore; 3) difetto assoluto di motivazione o motivazione apparente, perché la Corte territoriale non avrebbe chiarito l’asserito eccesso di potere né le ragioni della preferenza per le barriere rispetto all’asfalto fonoassorbente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., osservando che la ricorrente non aveva indicato adeguatamente dove il fatto asseritamente omesso fosse stato dedotto nei precedenti gradi e, comunque, che tale fatto non era decisivo perché entrambi i giudici di merito avevano valorizzato la necessità di un intervento non più procrastinabile per ridurre immissioni acustiche molto elevate. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che la domanda dei privati per ottenere la condanna della P.A. a un facere idoneo a eliminare o ridurre immissioni nocive rientra nella giurisdizione ordinaria e non invade scelte autoritative, trattandosi di attività soggetta al principio del neminem laedere; ha aggiunto che i giudici di merito non avevano neppure sovvertito i criteri di priorità del piano nazionale. Ha parimenti respinto il terzo motivo, perché la motivazione della sentenza d’appello, pur sintetica, era comprensibile e non appariva nulla o meramente apparente. La società ricorrente è stata condannata alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
consente, nel contesto delle immissioni intollerabili, di domandare anche un indennizzo oltre alla cessazione o riduzione delle immissioni.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio di omesso esame è scrutinabile solo se il fatto è specifico, decisivo e risulta effettivamente discusso nei gradi di merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
la doglianza di violazione di legge non può tradursi in una censura di merito sulla discrezionalità amministrativa quando la domanda riguarda un facere volto a eliminare immissioni nocive.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
il vizio motivazionale è configurabile solo nei casi estremi di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
il ricorso deve indicare specificamente il fatto omesso, il dato da cui risulta e il momento in cui è stato dedotto nel processo.
la disciplina della preclusione per doppia conforme è richiamata nel ragionamento della Corte, ma il rigetto del primo motivo viene fondato soprattutto sulla carenza di specificità e sulla non decisività del fatto asseritamente omesso.
art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E
non osta alla condanna della P.A. a un facere quando la controversia concerne la tutela contro immissioni intollerabili e non scelte autoritative.
art. 111 Cost.
richiamato congiuntamente all’art. 132 c.p.c. come parametro del controllo sulla motivazione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la motivazione è nulla solo se del tutto assente o meramente apparente, non per semplice sinteticità o insufficienza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di rigetto del ricorso, sussiste l’obbligo del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In materia di immissioni acustiche provenienti da infrastrutture pubbliche, il privato può ottenere dal giudice ordinario non solo il risarcimento del danno, ma anche la condanna della P.A. a porre in essere un facere idoneo a eliminare o ridurre le immissioni entro la soglia di tollerabilità, perché la domanda non investe scelte autoritative ma attività soggetta al principio del neminem laedere.
- Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se non indica in modo puntuale il fatto, il dato processuale da cui emerge e il momento in cui esso è stato discusso nei gradi di merito; inoltre, il fatto deve essere realmente decisivo, cioè capace di determinare un esito diverso della lite.
- La censura di violazione dei limiti alla giurisdizione della P.A. non è fondata quando la sentenza ordina misure materiali per eliminare una situazione lesiva e non incide su scelte discrezionali o atti autoritativi dell’amministrazione.
- Il vizio di motivazione deducibile in cassazione è circoscritto al minimo costituzionale: è denunciabile solo l’assenza grafica, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile o la perplessità obiettiva; la mera sinteticità o insufficienza argomentativa non integra più un vizio rilevante.
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