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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07612/2026 del 30/03/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di lavoro a termine intercorso con una società ferroviaria e poi ritenuto convertito a tempo indeterminato. In sede di merito, il lavoratore aveva ottenuto il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno patrimoniale per il periodo successivo alla scadenza del termine, con condanna anche al versamento dei contributi previdenziali. La Corte d'appello ha però escluso che il risarcimento dovesse decorrere dalla sola scadenza del contratto, individuando invece il dies a quo nella notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, considerata come offerta lavorativa recettizia, e ha detratto dall'ammontare dovuto i compensi percepiti dal lavoratore per attività autonoma svolta nel periodo di sospensione. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2909 c.c., sostenendo che si fosse formato un giudicato interno/idoneo a precludere ogni discussione sulla necessità di un'offerta di prestazione lavorativa dopo la cessazione del rapporto e, quindi, sulla decorrenza del danno; 2) violazione dell'art. 1223 c.c., contestando la sottrazione dell'aliunde perceptum derivante da attività autonoma, assumendo che tale lucro non potesse essere compensato con il danno perché proveniente da un titolo diverso e richiamando l'orientamento sulla compatibilità tra attività svolta e rapporto subordinato in materia di licenziamento illegittimo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la precedente pronuncia di merito, pur escludendo la necessità di un'offerta formale ex art. 1217 c.c., aveva comunque collegato il diritto al risarcimento al rifiuto datoriale di riammettere in servizio il lavoratore; da ciò la Corte ha desunto che un rifiuto presuppone pur sempre un'offerta, anche solo non formale, sicché correttamente la Corte d'appello aveva fatto decorrere il danno dalla notifica del ricorso introduttivo, qualificata come offerta lavorativa. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, confermando che, nella fattispecie di risarcimento conseguente all'apposizione di un termine nullo, l'aliunde perceptum deve essere detratto quando sia provato che il lavoratore abbia percepito redditi da altra occupazione nel periodo considerato, senza che rilevi, nel caso concreto, la natura autonoma dell'attività svolta; la Corte ha inoltre precisato che il giudice può rilevare d'ufficio il dato, purché i fatti siano allegati. Conseguentemente il ricorso è stato respinto con condanna del ricorrente alle spese e applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    viene richiamato per sostenere la preclusione del giudicato; la Corte esclude la violazione, ritenendo che il precedente giudicato non impedisse di individuare l'offerta lavorativa come presupposto del rifiuto datoriale e del danno risarcibile.

  • art. 1227 c.c.

    è richiamato nel precedente di merito per escludere la necessità di un'offerta secondo le forme previste dalla norma; la Corte osserva però che la responsabilità risarcitoria presuppone comunque un rifiuto datoriale rispetto a un'offerta, anche non formale.

  • art. 1217 c.c.

    la Corte rileva che, pur essendo stata esclusa la necessità delle forme dell'offerta formale, resta necessario un comportamento del datore di lavoro che rifiuti la riammissione del lavoratore, il che implica una previa offerta, anche informale.

  • art. 1223 c.c.

    viene applicato per confermare la detrazione dall'ammontare risarcitorio dei compensi percepiti dal lavoratore durante il periodo di sospensione del rapporto, in quanto idonei a ridurre il danno effettivamente subito.

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    indica il rito camerale seguito dalla Corte per la decisione dell'ordinanza.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata come parametro del vizio di violazione di legge denunciato nel primo motivo di ricorso.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in conseguenza del rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato insieme al comma 1 quater quale base per l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di risarcimento del danno derivante dalla conversione di un contratto a termine nullo, la decorrenza del danno può essere ancorata al momento in cui il lavoratore formuli, anche attraverso atti processuali, un'offerta lavorativa recettizia idonea a porre il datore in condizione di riammetterlo in servizio; l'esclusione della necessità di una forma solenne di offerta non esclude che un'offerta, anche informale, resti presupposto logico del rifiuto datoriale.
  • In tema di risarcimento conseguente all'apposizione di un termine nullo, l'aliunde perceptum deve essere sottratto alle retribuzioni dovute quando risulti che il lavoratore abbia svolto altra attività remunerata nel periodo di sospensione del rapporto, essendo sufficiente la prova della percezione di redditi ulteriori idonei a ridurre il danno effettivo.
  • La detrazione dell'aliunde perceptum non è limitata ai soli redditi da lavoro subordinato: ciò che rileva, ai fini della riduzione del danno, è che il lavoratore abbia effettivamente conseguito proventi durante il periodo per il quale chiede il risarcimento, sebbene nel caso concreto la Corte non svolga un accertamento sulla compatibilità dell'attività autonoma con il rapporto originario.
  • Nel giudizio di legittimità, la censura di violazione dell'art. 2909 c.c. è infondata se il giudicato invocato non preclude la diversa qualificazione del rapporto tra offerta lavorativa e rifiuto datoriale contenuta nella successiva decisione di merito, purché la decisione sia coerente con il contenuto effettivo del precedente giudicato.
  • Il giudice può considerare l'aliunde perceptum anche d'ufficio, purché siano stati allegati i fatti storici da cui esso risulta.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioniInadempimento
RamiLavoroProcesso civileObbligazioni
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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