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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7026/2023 del 20/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La Procura generale ha impugnato la sentenza di patteggiamento resa dal Tribunale di Trapani per violazione di legge, deducendo l'omessa statuizione circa la sospensione della patente di guida prevista per la guida in stato di ebbrezza. Si contestava che, pur avendo il Tribunale applicato la pena mediante patteggiamento (art. 444 c.p.p.), non avesse disposto l'accessoria sanzione amministrativa della sospensione della patente, che la giurisprudenza e le norme del Codice della Strada attribuiscono anche alla sentenza di patteggiamento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione sulla sanzione amministrativa accessoria (sospensione della patente di guida). Ha disposto il rinvio al Tribunale di Trapani, in diversa persona fisica, perché provveda ad applicare la sospensione della patente e ne determini la durata esercitando il potere discrezionale. Per il resto la decisione di patteggiamento è stata confermata.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    applicazione della pena su conforme richiesta delle parti (patteggiamento)

    La Corte conferma che il patteggiamento rientra tra le forme di decisione ammissibili, ma ciò non esclude l'applicazione di sanzioni amministrative accessorie previste da altre norme

  • art. 445 cod. proc. pen.

    esclusioni delle pene accessorie nella sentenza di patteggiamento

    La sospensione della patente è qualificata come sanzione amministrativa accessoria e quindi non rientra nelle esclusioni previste dall'art. 445; pertanto può essere applicata anche nella sentenza di patteggiamento

  • art. 186, comma 2, lett. b), C.d.S.

    norma relativa alla guida in stato di ebbrezza

    Prevede la fattispecie di reato cui si riferisce il procedimento; la normativa del Codice della Strada contempla anche la sospensione della patente quale sanzione conseguente

  • art. 186, comma 2-quater e art. 222 C.d.S.

    riferimento espresso anche alla sentenza di patteggiamento come ipotesi cui consegue di diritto l'applicazione della sospensione della patente

    Il legislatore e la giurisprudenza interpretano queste disposizioni nel senso che la sospensione della patente si applica automaticamente anche in caso di patteggiamento

  • art. 135 cod. pen.

    Norma utilizzata per ragguagliare la multa nella misura richiesta dal Tribunale nel caso concreto

  • Giurisprudenza (Sezioni Unite e altre pronunce)

    Sez. U, n. 8488 del 27/05/1998; Sez. 4, n. 27994 del 03/07/2012; Sez. 2, n. 49461 del 26/11/2013; Sez. 4, n. 36868 del 14/03/2007; Sez. 4, n. 27931 del 05/05/2005

    Costante orientamento della Corte di Cassazione che stabilisce che la sospensione della patente, in quanto sanzione amministrativa accessoria, deve essere applicata anche nella sentenza di patteggiamento e non può essere esclusa dall'accordo tra le parti

Massime di principio

  • La sospensione della patente di guida per guida in stato di ebbrezza è una sanzione amministrativa accessoria che deve essere applicata anche quando la pena è stata concordata con patteggiamento.
  • L'omissione, da parte del giudice, di disporre la sospensione della patente nella sentenza di patteggiamento è motivo di annullamento limitato della decisione e comporta il rinvio al giudice di merito per la statuizione della sanzione accessoria.
  • La sanzione amministrativa accessoria non può essere esclusa dall'accordo tra le parti nel patteggiamento; il giudice deve dunque pronunciarsi espressamente sulla sua applicazione e determinarne la durata entro i limiti di legge.
  • La Procura può ricorrere in Cassazione per far valere l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie; il rimedio è efficace quando la omissione costituisce violazione di legge.
  • Al momento del patteggiamento, difensori e parti dovrebbero verificare e chiedere espressamente la statuizione di eventuali sanzioni accessorie; il giudice è comunque tenuto a provvedere d'ufficio se la legge lo richiede.
  • In caso di rinvio per l'applicazione della sanzione accessoria, il nuovo giudizio deve essere affidato a diversa persona fisica, come previsto dalla giurisprudenza per garantire imparzialità nella integrazione della decisione.

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