Ordinanza n. 711/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) del provvedimento prot. n. PI014575-26 del 26.01.2026, con cui veniva comunicata l’esclusione dalla procedura, avente ad oggetto ““Realizzazione di un edificio a 3 piani (ex art. 20 III fase L. 67/88) – Procedura negoziata per servizi di ingegneria e architettura per adeguamento del progetto esecutivo lotto n. 2, riguardante la realizzazione delle aree esterne, tunnel di collegamento e centrali tecnologiche + progettazione esecutiva di un impianto di trigenerazione (L.160/2019 c.14, art. 1)”, dell’RTP Ing. Giovanni Toscano (primo classificato); b) del provvedimento dell’Amministrazione del 26.01.2026, con cui si comunicava l’aggiudicazione in via provvisoria in favore del RTP Ing. Antonio Nigro, secondo classificato, richiamato nel provvedimento sub a); c) del verbale di 2° seduta straordinaria del 21.01.2026, con cui l’A.O.R.N. escludeva il RTP Ing. Giovanni Toscano, proponendo al RUP l’aggiudicazione della procedura al secondo in ordine di arrivo, ovvero il RTP Nigro – Speranza – Zattera – Perri - Veltri, allegato al provvedimento sub a); d) del verbale di 1° seduta straordinaria del 14.01.2026, mediante il quale l’A.O.R.N. applicava il soccorso istruttorio, chiedendo al RTP Ing. Toscano di presentare un mandato collettivo speciale, recante data di produzione certa e anteriore al termine di presentazione dell’offerta, allegato al provvedimento sub a); e) per quanto occorra, se ed in quanto lesivi, dei verbali di gara nn. 1,2,3,4,5,6 rispettivamente del 28.10.2025, 04.11.2025, 06.11.2025, 14.11.2025, 26.11.2025 e 26.11.2025, mai comunicati né notificati, di contenuto sconosciuto; f) per quanto occorra, se ed in quanto lesivo, del bando di gara; g) per quanto occorra, se ed in quando lesivo, del disciplinare di gara; h) per quanto occorra, se ed in quanto lesivo, del capitolato di gara; i) per l’accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere la riammissione in gara; l) per l’accertamento del diritto del RTP ricorrente ad ottenere l’aggiudicazione della commessa; m) per la declaratoria, eventuale, di inefficacia del contratto di appalto, ove eventualmente stipulato, e per l’accertamento del diritto del ricorrente a conseguire l’aggiudicazione della relativa commessa; n) in via subordinata, per il risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi per effetto dell’esecuzione degli atti impugnati; o) di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguenziale comunque lesivo degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esclusione dalla procedura negoziata e conseguente aggiudicazione provvisoria al raggruppamento temporaneo secondo classificato
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il raggruppamento temporaneo ricorrente ha impugnato l'esclusione dalla procedura negoziata per servizi di ingegneria e architettura, nonché gli atti presupposti e conseguenti, chiedendo la riammissione in gara, l'aggiudicazione, l'eventuale declaratoria di inefficacia del contratto e, in subordine, il risarcimento per equivalente. La stazione appaltante aveva attivato il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 36/2023, richiedendo la produzione di un mandato collettivo speciale per la presentazione dell'offerta economica, sottoscritto da tutti i componenti del raggruppamento e recante data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte. Il ricorrente ha prodotto un mandato sottoscritto dai rappresentanti dei componenti, ma l'amministrazione lo ha ritenuto privo di data certa ai sensi dell'art. 2704 c.c. e quindi inidoneo a sanare la carenza documentale.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare, ritenendo insussistenti i presupposti per la sospensione degli atti impugnati. Quanto al fumus boni iuris, con valutazione necessariamente sommaria e riservata la verifica definitiva alla fase di merito, il Collegio ha ritenuto che l'esclusione sembrasse adeguatamente fondata sul mancato assolvimento dell'onere di produrre, in esito al soccorso istruttorio, il mandato collettivo speciale richiesto. Il mandato doveva essere sottoscritto da tutti i componenti del raggruppamento e avere data certa anteriore alla scadenza per la presentazione delle offerte; quello prodotto risultava, a un primo esame, privo di tale requisito secondo l'art. 2704 c.c. Il giudice ha fissato l'udienza pubblica per la trattazione del merito al 27 maggio 2026 e ha compensato le spese.
Norme richiamate
presentata in via incidentale dalla parte ricorrente
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha ritenuto insussistenti i presupposti per concedere la sospensione degli atti impugnati.
art. 101, comma 1, lett. a), d.lgs. 36/2023
il richiesto mandato collettivo speciale per la presentazione dell'offerta economica
Il soccorso istruttorio non ha consentito di ritenere sanata la carenza documentale, poiché il mandato prodotto doveva essere sottoscritto da tutti i componenti del raggruppamento e recare data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte.
privo di data certa ex art. 2704 c.c.
Il requisito della data certa anteriore alla scadenza per la presentazione delle offerte è stato ritenuto, in sede cautelare, non soddisfatto dal mandato collettivo prodotto.
Massime di principio
- Nelle procedure di gara, quando la stazione appaltante attiva il soccorso istruttorio per la produzione del mandato collettivo speciale di un raggruppamento, il documento prodotto deve risultare sottoscritto da tutti i componenti e avere data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte.
- La produzione, in sede di soccorso istruttorio, di un mandato collettivo privo di data certa anteriore alla scadenza delle offerte non appare idonea, in sede cautelare, a sanare la carenza documentale e può sorreggere il provvedimento di esclusione, salva la verifica piena nella fase di merito.
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