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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19778/2021 del 12/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 1974, con cui erano stati ripresi a tassazione maggiori redditi da lavoro autonomo e redditi diversi per plusvalenze da cessione di azioni di una società. Il contribuente contestava di avere conseguito la plusvalenza nel periodo 1974 e sosteneva che il corrispettivo fosse stato percepito nell'anno successivo, invocando l'applicazione retroattiva della disciplina del TUIR (artt. 81 e 82, in combinato con l'art. 36 d.P.R. n. 42/1988) e quindi del principio di cassa. Con il primo motivo di ricorso denunciava violazione di legge per avere la sentenza tributaria applicato il principio di competenza e ritenuto tassabile la plusvalenza nell'anno di stipulazione della cessione. Con il secondo motivo denunciava nullità della sentenza e violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla censura relativa alla quantificazione della plusvalenza, che egli riteneva inferiore rispetto a quella accertata, poiché il corrispettivo percepito sarebbe stato solo in parte di sua spettanza.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, affermando che la disciplina dell'art. 76 d.P.R. n. 597/1973, applicabile ratione temporis, assoggetta le plusvalenze speculative al principio di competenza e non è sovrapponibile alla disciplina sopravvenuta del TUIR; pertanto non è possibile applicare retroattivamente gli artt. 81 e 82 TUIR per far prevalere il principio di cassa. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la Commissione tributaria centrale non si era pronunciata sulla specifica doglianza relativa alla rideterminazione del quantum della plusvalenza in base a quanto effettivamente percepito dal contribuente nel 1975. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    parametro del motivo di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza

  • art. 112 c.p.c.

    impone al giudice di pronunciarsi su tutte le domande e le eccezioni ritualmente devolute

  • art. 9 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597

    richiamato dal ricorrente a sostegno dell'irrilevanza dei crediti non ancora riscossi

  • art. 76 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597

    "Le plusvalenze conseguite mediante operazioni poste in essere con fini speculativi e non rientranti fra i redditi d'impresa concorrono alla formazione reddito complessivo per il periodo d'imposta in cui le operazioni si sono concluse"

    la Corte lo qualifica come norma espressione del principio di competenza e come disciplina speciale applicabile alle plusvalenze speculative

  • artt. 81 e 82 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    richiamati come disciplina sopravvenuta delle plusvalenze realizzate mediante cessione di partecipazioni, non retroattivamente applicabile al caso

  • art. 36 d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42

    "Le disposizioni del testo unico non considerate nei precedenti articoli di questo Capo hanno effetto anche per i periodi di imposta antecedenti al primo periodo di imposta successivo al 31 dicembre 1987, se le relative dichiarazioni validamente presentate, risultano ad esse conformi"

    consente retroattività solo per disposizioni del TUIR confrontabili con la disciplina previgente e aventi portata interpretativa, non per norme nuove non sovrapponibili

  • art. 67 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    norma richiamata dal ricorrente nel motivo di ricorso

Massime di principio

  • La retroattività delle disposizioni del TUIR prevista dall'art. 36 d.P.R. n. 42/1988 opera solo quando la norma sopravvenuta sia confrontabile con quella previgente e abbia natura interpretativa o comunque si collochi in un ambito di continuità normativa.
  • Se la disciplina sopravvenuta introduce una fattispecie diversa da quella previgente, la retroattività non è applicabile, anche se la nuova norma è in astratto più favorevole al contribuente.
  • In tema di plusvalenze speculative disciplinate dall'art. 76 d.P.R. n. 597/1973, il momento impositivo coincide con la conclusione dell'operazione e non con la percezione del corrispettivo; il principio di cassa non si applica a tale fattispecie speciale.
  • Il giudice di merito deve pronunciarsi su tutte le specifiche contestazioni relative anche al quantum dell'imposizione; l'omessa decisione su una censura autonoma integra vizio di omessa pronuncia.
  • Quando il ricorrente deduce che il reddito accertato sia stato rideterminato in misura superiore a quella effettivamente percepita, la questione deve essere esaminata in concreto sulla base della quota di corrispettivo spettante al contribuente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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