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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24070/2024 del 18/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale della libertà di Cosenza che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo di terreni e opere a questi relativi. Il ricorrente aveva dedotto vizio della motivazione e omissione di valutazione dei rilievi e delle consulenze tecniche prodotte dalla difesa, contestando la sussistenza del fumus e del periculum.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancanza di interesse all'impugnazione, rilevando che i terreni sequestrati erano di proprietà della società di cui il Pellegrino è legale rappresentante e che il ricorrente aveva agito in proprio anziché in qualità di rappresentante della società. Poiché l'eventuale annullamento del decreto di sequestro avrebbe prodotto effetti solo a favore della società e non dell'indagato in proprio, mancava l'interesse concreto richiesto per proporre il ricorso. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma a titolo di sanzione pecuniaria ai sensi degli artt. 616 cod. proc. pen. e correlati.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Norma richiamata nella imputazione penale che riguarda il concorso di persone nel reato; citata come parte del quadro fattuale sottostante al sequestro.

  • art. 30, comma 1, e art. 44, lett. c), d.P.R. n. 380/2001

    Norme del testo unico sull'edilizia richiamate nell'incolpazione; utilizzo per descrivere le violazioni urbanistico-edilizie che hanno giustificato il sequestro preventivo.

  • art. 323 cod. pen.

    Norma penale contestata (distruzione o deturpamento di cose naturali o paesistiche) citata nell'imputazione che ha sorretto la misura ablativa.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.

    Richiamata dal ricorrente come presunta violazione della motivazione e degli errori di valutazione nella decisione impugnata; riguarda i motivi di ricorso per cassazione relativi alla motivazione e alla giurisprudenza.

  • art. 125, comma 3 cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata dal ricorrente (collegata alla disciplina del sequestro), la Corte non ha ritenuto che la mera formulazione di rilievi tecnici potesse supplire all'assenza di interesse concreto all'impugnazione.

  • art. 321 e art. 324 cod. proc. pen.

    Norme relative ai provvedimenti del giudice in materia cautelare e alla composizione del Tribunale per il riesame; citate in relazione al procedimento di riesame e all'ordinanza impugnata.

  • art. 568, comma 4 cod. proc. pen.

    Principio richiamato dalla Corte: ogni impugnazione richiede un interesse concreto e attuale dell'impugnante, mirato a rimuovere un pregiudizio effettivo causato dal provvedimento impugnato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile quando non sussista assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Il ricorso avverso un provvedimento di misura cautelare reale è ammissibile solo se l'impugnante ha un interesse concreto e attuale, ossia se l'eliminazione del vincolo produce un vantaggio immediato nella sua sfera giuridica.
  • L'indagato che non sia proprietario del bene sottoposto a sequestro non ha automaticamente legittimazione ad impugnare: se i beni appartengono a una società, l'impugnazione deve essere promossa dalla società ovvero dal soggetto che agisce in quella qualità (es. legale rappresentante in nome e per conto della società).
  • La mera prospettazione di errori di motivazione o di omissioni nella valutazione di consulenze tecniche non è sufficiente ad evitare l'inammissibilità se manca l'interesse concreto dell'impugnante.
  • La giurisprudenza consolidata richiede che l'impugnazione sia funzionale a ottenere un effetto pratico favorevole; impugnazioni tese solo alla correzione teorica o formale sono inammissibili.
  • La proposizione di ricorsi manifestamente inammissibili può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; dunque è necessario verificare preliminarmente la legittimazione e l'interesse reale prima di ricorrere.

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