Cassazione Civile, Ordinanza n. 08347/2023 del 23/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un’operazione del 3 agosto 2004 tra una società operante nella distribuzione di carburanti e la società poi convenuta, con contestuale cessione di ramo d’azienda e versamento di somme che una parte qualificava come mutuo e l’altra come operazione diversa, con partecipazione agli utili. La società attrice sosteneva di avere erogato euro 150.000, poi impegnati a essere remunerati con una quota degli utili in luogo degli interessi pattuiti al 5%, e lamentava l’inadempimento della controparte per mancato pagamento degli utili/interessi e per la cessione dell’azienda a terzi, chiedendo la risoluzione del rapporto e la restituzione del capitale con interessi e danni. I convenuti contestavano la qualificazione del rapporto come mutuo, sostenevano che la somma effettivamente versata fosse inferiore, eccepivano anche l’avvenuta restituzione di parte dell’importo e l’usurarietà del rapporto, oltre a chiedere la declaratoria di nullità, annullamento o rescissione. Il Tribunale aveva qualificato il rapporto come mutuo parziario, ritenuto provato il versamento di euro 150.000 e dichiarato la risoluzione con condanna alla restituzione di euro 46.404,99; la Corte d’appello aveva invece ridotto il capitale mutuato a euro 105.000, confermando la risoluzione ma riconoscendo su tale somma gli interessi di mora al 5%. In cassazione il ricorrente principale denunciava, con due motivi ex art. 360 n. 5 c.p.c. e violazione dell’art. 115 c.p.c., che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso l’imputazione del bonifico di euro 104.977,95 alla restituzione del capitale e avesse ignorato l’accordo modificativo che prevedeva una partecipazione agli utili in luogo degli interessi; la società controricorrente proponeva ricorso incidentale sostenendo che la Corte d’appello fosse incorsa in ultrapetizione nel rideterminare il quantum mutuato e nel non considerare integralmente i versamenti in contanti ritenuti dal Tribunale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto che le censure del ricorrente principale mirassero a una rivalutazione del merito e non superassero il giudizio di specificità, poiché la Corte d’appello aveva già esaminato il bonifico e le allegazioni difensive, escludendone l’imputazione alla restituzione del mutuo in base a una motivazione logica e alle difese delle parti; inoltre il principio di non contestazione non riguarda le conclusioni ricostruttive desumibili da documenti, ma solo fatti storici. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che la modifica pattizia relativa alla remunerazione del rapporto non aveva effetto novativo estintivo in mancanza di una inequivoca volontà in tal senso, e che comunque il ricorrente non aveva indicato un diverso parametro per il calcolo degli interessi di mora. Il ricorso incidentale è stato a sua volta dichiarato inammissibile perché la società si era limitata a riportare le conclusioni in appello senza confrontarsi con i motivi di gravame e, soprattutto, perché la questione del quantum mutuato era stata effettivamente devoluta al giudice d’appello. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il principio di non contestazione riguarda i fatti storici posti a fondamento di domande ed eccezioni e non si estende alle conclusioni ricostruttive o ermeneutiche desumibili da documenti e allegazioni.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio è inammissibile quando la censura mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito o non indica con precisione il fatto decisivo omesso.
Sulle somme dovute a seguito dell’inadempimento sono dovuti gli interessi moratori secondo il tasso contrattualmente pattuito, ove applicabile, in combinato con la disciplina legale.
La Corte lo richiama, in combinato con l’art. 1224 c.c., per giustificare il riconoscimento degli interessi sulle somme da restituire.
È richiamato solo come parametro evocato dal ricorrente per sostenere l’assetto di cointeressenza agli utili, ma la Corte non ne fonda la decisione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Essendo il ricorso dichiarato inammissibile, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. opera sui fatti storici allegati dalle parti, non sulle inferenze interpretative che se ne vogliano ricavare da documenti, scritture contabili o complessive ricostruzioni della vicenda.
- In sede di legittimità è inammissibile la censura che, sotto la veste del vizio motivazionale o della violazione dell’art. 115 c.p.c., sollecita una rivalutazione delle prove e una diversa lettura del compendio istruttorio.
- La modificazione pattizia di una modalità di remunerazione o di adempimento non produce novazione estintiva del rapporto originario se non risulta una chiara volontà comune di estinguere l’obbligazione precedente e sostituirla integralmente.
- La deduzione di ultrapetizione richiede il confronto puntuale tra le domande/impugnazioni effettivamente proposte e la statuizione impugnata; se il capo di sentenza era stato devoluto, il giudice di appello può riesaminarlo senza incorrere in extrapetizione.
- L’impugnazione deve confrontarsi con la ratio della decisione e con i motivi accolti o respinti dal giudice di merito; la mera riproposizione delle conclusioni senza critica specifica rende il motivo inammissibile.
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