Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 16569/2022 del 23/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (custode)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di risarcimento proposta da una persona che aveva riferito di essere caduta, il 3 febbraio 2012, all'interno del parcheggio autovetture a servizio di esercizi commerciali. La domanda era stata proposta contro la società indicata come proprietaria/gestore dell'area e contro il consorzio del parco commerciale. Il convenuto consorzio aveva chiamato in causa un'altra società, che a sua volta aveva chiesto la manleva della propria assicuratrice. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo non provata la responsabilità dei convenuti, anche per la condotta imprudente della danneggiata; la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'appello ex art. 348-ter c.p.c. La ricorrente ha quindi proposto un unico motivo per cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c. e errata valutazione della prova testimoniale: sosteneva che i testimoni avevano confermato la presenza di ghiaccio nell'area del parcheggio, l'omessa custodia e la mancanza di segnalazioni di pericolo, e che l'ora tarda della caduta impediva una corretta percezione dello stato dei luoghi. La Corte ha però ritenuto il motivo inammissibile perché, sotto la veste della violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, non consentita in cassazione, anche alla luce della precedente declaratoria di inammissibilità dell'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura non attaccasse una reale violazione dell'art. 2051 c.c., ma sollecitasse una rivalutazione del fatto e della prova testimoniale, operazione preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui, nella responsabilità da cose in custodia, il danneggiato deve provare fatto dannoso, nesso causale e danno, mentre al custode spetta provare il caso fortuito; tuttavia, il giudice di merito aveva accertato in modo insindacabile la condotta imprudente della danneggiata, idonea a interrompere il nesso eziologico. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2051 c.c.

    Nella responsabilità da cosa in custodia il danneggiato deve provare l'esistenza del fatto dannoso, il nesso causale e il danno; al custode incombe la prova del fortuito. Il comportamento imprudente del danneggiato, quando presenti autonoma efficienza causale, può interrompere il nesso eziologico.

  • art. 1227, primo comma, c.c.

    La condotta del danneggiato va valutata anche in termini di incidenza causale sull'evento, secondo un criterio oggettivo di comportamento contrario a regole di cautela, fino a poter escludere o ridurre la responsabilità del custode.

  • art. 2 Cost.

    Il dovere generale di ragionevole cautela del danneggiato è ricondotto al principio di solidarietà.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La ricorrente ha formalmente denunciato violazione di legge, ma la censura è stata ritenuta in realtà diretta a ottenere un nuovo esame del merito.

  • art. 348-ter c.p.c.

    La precedente declaratoria di inammissibilità dell'appello rende non proponibile in cassazione il vizio che in sostanza attiene alla motivazione e alla rivalutazione del fatto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ricorrendo i presupposti, è stato posto a carico della ricorrente l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    Richiamato per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

  • artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c.

    Richiamati per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.

Massime di principio

  • In tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., il danneggiato deve provare il fatto dannoso, il nesso causale e il danno; il custode deve provare il caso fortuito.
  • La condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa va valutata secondo un criterio oggettivo di prudenza: se ha autonoma efficienza causale nella produzione dell'evento, può interrompere il nesso eziologico o escludere la responsabilità del custode.
  • In cassazione non è consentito ottenere, sotto la veste della violazione di legge, una rivalutazione del merito o delle prove già apprezzate dal giudice di merito.
  • Quando l'appello è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c., non è proponibile in cassazione una censura che, in sostanza, investa soltanto la motivazione e la ricostruzione dei fatti.
  • Il 'fatto colposo' del danneggiato ex art. 1227 c.c. va inteso come comportamento oggettivamente contrario a regole di condotta e di comune prudenza, non necessariamente come colpa in senso psicologico.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.