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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01972/2025 del 28/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un’azione monitoria/sommaria promossa dal creditore per ottenere il pagamento di oltre 11 milioni di euro nei confronti di due garanti che avevano prestato fideiussione a garanzia di un contratto di sale and lease back. La garante rimasta in giudizio, dopo il decesso dell’altro fideiussore, ha eccepito la propria qualità di consumatore, l’incompetenza del tribunale, la nullità totale o parziale delle fideiussioni perché conformi a schema ABI e dunque asseritamente in violazione della normativa antitrust, nonché la nullità del rapporto principale per violazione del patto commissorio. In appello ha insistito soprattutto sulla nullità antitrust della garanzia. In cassazione ha proposto cinque motivi: 1) violazione dell’art. 342 c.p.c. per asserita irritualità dell’appello e, in subordine, violazione dell’art. 51 c.p.c. per mancata astensione del giudice; 2) violazione della normativa antitrust e delle regole sull’onere della prova e sull’esibizione documentale, lamentando il rigetto della richiesta di acquisire moduli fideiussori; 3) violazione delle norme sulla fideiussione e della disciplina antitrust, contestando la qualificazione della garanzia come fideiussione specifica e la conseguente esclusione dell’applicazione del provvedimento Banca d’Italia del 2005; 4) violazione dell’art. 1957 c.c. e contraddittorietà della qualificazione del contratto, in rapporto alla clausola a prima richiesta; 5) violazione della normativa antitrust e dell’art. 1957 c.c. per mancata considerazione della nullità parziale delle clausole 2, 7 e 9 e della conseguente liberazione del fideiussore.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, in via preliminare, che il ricorso fosse carente della chiara esposizione dei fatti di causa richiesta dall’art. 366, n. 3, c.p.c., perché costruito come assemblaggio di atti e documenti senza sufficiente raccordo logico. Ha inoltre ritenuto il primo motivo generico e non confrontato con la sentenza impugnata; il secondo motivo inammissibile perché prospettava un vizio motivazionale sotto il paradigma dell’art. 360, n. 3, c.p.c. e comunque perché l’istanza ex art. 210 c.p.c. riguardava documenti già nella disponibilità della parte e non indispensabili; i motivi terzo, quarto e quinto sono stati dichiarati inammissibili perché non specifici, ripetitivi delle difese di merito e non supportati dalla puntuale indicazione dei canoni ermeneutici violati. La Corte ha anche osservato che il giudice di merito non aveva qualificato le polizze come contratti autonomi di garanzia, ma aveva solo richiamato principi giurisprudenziali riferiti a tale figura, ritenendoli applicabili anche alla fideiussione specifica, e che in ogni caso il termine di cui all’art. 1957 c.c. era stato rispettato con richiesta di pagamento del 1 aprile 2015. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 702 bis c.p.c.

    norma richiamata per introdurre il procedimento sommario di cognizione davanti al tribunale

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato come parametro del primo motivo, ma la censura è stata ritenuta generica e non confrontata con la decisione di merito

  • art. 51, n. 4 c.p.c.

    invocato per asserita obbligazione di astensione del giudice, ma tardivamente e irritualmente dedotto in cassazione

  • art. 2 L. n. 287 del 1990

    richiamato in relazione alla dedotta nullità delle fideiussioni conformi a schema ABI per violazione antitrust

  • art. 2697 c.c.

    richiamato sul riparto dell’onere della prova circa la riferibilità delle fideiussioni all’intesa vietata

  • art. 702 quater c.p.c.

    richiamato per il regime di ammissibilità delle nuove prove nel procedimento sommario, subordinato a indispensabilità/impossibilità non imputabile

  • art. 210 c.p.c.

    invocato per l’ordine di esibizione dei moduli fideiussori, ritenuto in concreto non decisivo e comunque riguardante documenti già disponibili

  • artt. 1938 e seguenti c.c.

    richiamati per contestare l’inquadramento delle garanzie e la loro disciplina

  • art. 1957 c.c.

    invocato per sostenere la decadenza del creditore dalla garanzia; la Corte ha rilevato che il termine semestrale era stato rispettato

  • art. 1362 e ss. c.c.

    richiamati come canoni legali di interpretazione del contratto; la Corte afferma che la loro violazione deve essere specificamente indicata, non potendosi proporre una mera interpretazione alternativa

  • art. 96 c.p.c.

    richiamato nella decisione di merito per la condanna a ulteriore somma per responsabilità aggravata

  • art. 366, n. 3 c.p.c.

    base della declaratoria preliminare di inammissibilità per difetto di chiara esposizione dei fatti di causa

  • art. 360, n. 3 c.p.c.

    parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge, ritenuti inammissibili per genericità o per improprio uso del vizio

  • art. 360, n. 5 c.p.c.

    menzionato per evidenziare che il vizio di contraddittorietà motivazionale non può essere denunciato sotto il n. 3

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando manca una chiara e ordinata esposizione dei fatti di causa, poiché il giudice di legittimità non può essere chiamato a ricostruire autonomamente la vicenda attraverso un collage di atti e documenti.
  • Le censure di ricorso devono confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; motivi generici o meramente ripetitivi delle difese di merito sono inammissibili.
  • La denuncia di violazione dei canoni ermeneutici ex artt. 1362 e ss. c.c. richiede l’indicazione puntuale delle regole interpretative asseritamente violate e di come il giudice di merito se ne sia discostato; non è sufficiente proporre una lettura alternativa del contratto.
  • Nel procedimento sommario, la richiesta di acquisizione documentale ex art. 210 c.p.c. non può essere usata per sanare omissioni difensive, specie se i documenti sono già nella disponibilità della parte e non risultano indispensabili.
  • In materia di fideiussioni asseritamente conformi a schemi anticoncorrenziali, la censura deve essere costruita con allegazioni specifiche e prova pertinente circa la riferibilità concreta della garanzia all’intesa vietata; altrimenti la doglianza non supera il vaglio di ammissibilità.
  • La deduzione di decadenza del creditore ex art. 1957 c.c. richiede di misurarsi con gli accertamenti di fatto del giudice di merito, incluso il dato dell’invio della richiesta di pagamento entro il termine semestrale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFideiussione
RamiProcesso civileContrattiBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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