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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35219/2026 del 02/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione penitenziaria)

La controversia

Il ricorrente, detenuto in regime ex art. 41-bis presso la Casa circondariale di Sassari dopo essere stato ristretto a Milano-Opera, aveva proposto reclamo ex art. 18-ter Ord. pen. contro il provvedimento del Magistrato di sorveglianza che aveva trattenuto numerose fotografie pervenute dall’istituto di provenienza, prive del relativo visto di controllo. Il Tribunale di sorveglianza di Messina aveva respinto il reclamo rilevando la pluralità di immagini dello stesso soggetto in pose differenti, un messaggio finale ambiguo e segni identificativi riferiti a oggetti, persone, veicoli e luoghi, potenzialmente idonei a veicolare informazioni illecite. Con il primo motivo, il detenuto denunciava violazione ed erronea applicazione dell’art. 18-ter Ord. pen., sostenendo che le fotografie non costituissero corrispondenza e che, essendo già state in suo possesso prima del trasferimento e poi custodite in magazzino, la loro trasmissione non rientrasse nella disciplina del trattenimento della corrispondenza. Con il secondo motivo denunciava vizio di motivazione, assumendo che le fotografie non contenessero elementi concretamente pericolosi e che il provvedimento non avesse spiegato adeguatamente i presupposti del trattenimento. Il Procuratore generale aveva chiesto l’annullamento con rinvio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto che le fotografie, in quanto veicolo di un messaggio indirizzato a destinatari determinati, rientrassero nella nozione di corrispondenza rilevante ai fini dell’art. 18-ter Ord. pen.; il controllo poteva quindi riguardare gli elementi grafici o identificativi idonei ad alterare il significato apparente e a veicolare comunicazioni illecite. Il primo motivo è stato respinto anche perché la pronuncia invocata dal ricorrente riguardava un diverso problema, relativo alle comunicazioni tra detenuti sottoposti al regime speciale. Quanto al secondo motivo, la Corte ha giudicato adeguata e non illogica la motivazione del Tribunale, fondata sulle pose delle persone ritratte, sull’ambiguità del messaggio, sulla presenza di tatuaggi e sull’assenza del visto di controllo dell’istituto di provenienza. La tesi secondo cui le fotografie fossero già nella disponibilità del detenuto è stata considerata priva di riscontri e smentita dall’assenza del visto. Il rigetto ha comportato la condanna alle spese processuali ai sensi dell’art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 18-ter Ord. pen.

    Tali restrizioni – in quanto limitative di un diritto fondamentale della persona – sono, ai sensi dell’art. 15 Cost., soggette a riserva di legge rinforzata dalla garanzia giurisdizionale, sicché la loro adozione è rimessa a un provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria e consentita nei soli casi normativamente previsti, ossia quelli in cui sussista una situazione di pericolo concreto per le esigenze relative alle indagini o di prevenzione dei reati, di ordine e di sicurezza pubblica che costituiscono i presupposti per l'adozione della prima forma di controllo.

    Il trattenimento della corrispondenza è consentito nei casi previsti dalla legge, in presenza di un pericolo concreto per le esigenze investigative o di prevenzione dei reati, ovvero per l’ordine e la sicurezza, e deve essere disposto con provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria.

  • art. 38 reg. esec. Ord. pen.

    In assenza di specifiche disposizioni in ordine all’operazione successiva al controllo sulla corrispondenza e, in particolare, alla disciplina del trattenimento della stessa, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che ad essa, stante il suo stretto collegamento funzionale con il visto di censura, si applichi la disciplina generale dettata dagli artt. 18-ter Ord. pen. e 38 reg. esec. ord. pen.

    La disciplina generale sul controllo e sul trattenimento della corrispondenza, contenuta nell’art. 38 del regolamento di esecuzione e nell’art. 18-ter Ord. pen., si applica anche al trattenimento conseguente al visto di censura previsto per i detenuti in regime speciale.

  • art. 41-bis, comma 2-quater, lett. e), Ord. pen.

    Quanto alle comunicazioni con l'esterno e alla possibilità di tenere corrispondenza epistolare da parte dei detenuti sottoposti al regime speciale di cui all'art. 41-bis Ord. pen., la lett. e) del comma 2-quater di tale disposizione prevede «la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento o con autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia».

    Per i detenuti sottoposti al regime speciale la corrispondenza è assoggettata al visto di censura, salvo le comunicazioni espressamente escluse dalla norma; il trattenimento successivo al controllo è regolato dalla disciplina generale.

  • art. 616 c.p., comma 4

    La prima disposizione – dedicata alle «limitazioni e controlli della corrispondenza» – prevede, al comma 1, che per «esigenze attinenti le indagini o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza e di ordine dell'istituto» è possibile disporre limitazioni nella corrispondenza epistolare, sottoporla a visto di controllo, nonché controllare il contenuto delle buste;

    La Corte richiama la definizione di corrispondenza contenuta nell’art. 616, comma 4, c.p., che comprende le comunicazioni a distanza effettuate in forme diverse, e ritiene che le fotografie possano rientrarvi quando veicolano un messaggio tra persone determinate.

  • art. 15 Cost.

    Tali restrizioni – in quanto limitative di un diritto fondamentale della persona – sono, ai sensi dell’art. 15 Cost., soggette a riserva di legge rinforzata dalla garanzia giurisdizionale, sicché la loro adozione è rimessa a un provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria e consentita nei soli casi normativamente previsti, ossia quelli in cui sussista una situazione di pericolo concreto per le esigenze relative alle indagini o di prevenzione dei reati, di ordine e di sicurezza pubblica che costituiscono i presupposti per l'adozione della prima forma di controllo.

    Le restrizioni alla corrispondenza, incidendo su un diritto fondamentale, sono ammissibili solo nei casi stabiliti dalla legge e sulla base di un provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria.

  • art. 18 della Circolare DAP n. 3676/6126 del 2 ottobre 2017

    Quanto alla corrispondenza in arrivo priva di mittente, la disposizione in parola stabilisce che la stessa non deve essere consegnata al detenuto/internato, ma deve essere direttamente inoltrata all'Autorità giudiziaria per le determinazioni di competenza.

    La circolare disciplina la corrispondenza priva di mittente e ne esclude la consegna diretta al detenuto, imponendone l’inoltro all’autorità giudiziaria; la Corte richiama inoltre le disposizioni della circolare sulla definizione di corrispondenza e sulle modalità di controllo.

  • art. 18.1 della Circolare DAP del 2 ottobre 2017

    La definizione giuridica, per espressa previsione dell’art. 18.1 Circolare Dap del 2 ottobre 2017, «è rintracciabile nel codice penale, all'articolo 616, comma 4, che la definisce epistolare, telegrafica, telefonica, informatica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza. In sostanza deve considerarsi corrispondenza ogni comunicazione di idee, sentimenti, propositi o notizie fra due o più persone determinate, in modo diverso dalla conversazione in presenza, e che presenti i caratteri della personalità (nel senso che sia determinato il destinatario) e dell’attualità».

    È corrispondenza ogni comunicazione a distanza di idee, sentimenti, propositi o notizie tra persone determinate, caratterizzata dalla personalità e dall’attualità; la forma materiale del supporto non esclude di per sé tale qualificazione.

  • art. 18 del Regolamento interno d’Istituto

    Il Tribunale ha chiarito – con argomento scevro da fratture logiche – che le fotografie trattenute rappresentavano persone in pose differenti (nel provvedimento di trattenimento reclamato si legge “in pose ammiccanti”) e con un messaggio finale dal contenuto ambiguo, oltre che non autenticate nelle forme previste, in violazione dell'art. 18 del Regolamento Interno d'Istituto.

    La Corte considera rilevante, nella valutazione della legittimità del trattenimento, che le fotografie non fossero autenticate nelle forme prescritte dal regolamento interno dell’istituto.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.p.

    Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione Foti, per mezzo dei difensori di fiducia, avv. Pino e Vaira, deducendo due motivi.

    La norma è richiamata quale base dei motivi di ricorso per cassazione relativi alla violazione di legge e ai vizi denunciati dal ricorrente.

  • art. 616 c.p.p.

    Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

    Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • art. 18 Ord. pen.

    La prima disposizione – dedicata alle «limitazioni e controlli della corrispondenza» – prevede, al comma 1, che per «esigenze attinenti le indagini o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza e di ordine dell'istituto» è possibile disporre limitazioni nella corrispondenza epistolare, sottoporla a visto di controllo, nonché controllare il contenuto delle buste;

    La disposizione è richiamata per individuare il quadro normativo dei controlli sulla corrispondenza e per rilevare la violazione delle modalità previste per l’autenticazione delle fotografie.

Massime di principio

  • La nozione di corrispondenza rilevante per i controlli penitenziari comprende le comunicazioni a distanza dirette a destinatari determinati e attuali; anche fotografie possono costituire corrispondenza quando veicolano un messaggio, e non sono meri supporti materiali estranei alla comunicazione.
  • Il trattenimento della corrispondenza di un detenuto sottoposto al regime ex art. 41-bis è soggetto alla disciplina generale degli artt. 18-ter Ord. pen. e 38 reg. esec. Ord. pen. e deve poggiare su elementi concreti dai quali sia ragionevole desumere che il contenuto effettivo della comunicazione possa differire da quello apparente e veicolare informazioni illecite.
  • La motivazione del trattenimento può essere sintetica, ma deve rendere comprensibili gli elementi concreti che giustificano il sospetto di pericolosità; non è sufficiente una formula generica o la sola affermazione del carattere criptico della comunicazione.
  • Il carattere criptico o ambiguo di espressioni e riferimenti, valutato alla luce del contenuto e del contesto della corrispondenza, può fondare un ragionevole sospetto di comunicazione illecita e giustificare il trattenimento per esigenze di ordine e sicurezza.
  • La verifica della pericolosità della corrispondenza deve basarsi sul contenuto della singola comunicazione e sui relativi elementi grafici o identificativi; il solo rilievo della pericolosità del mittente non è sufficiente.
  • La deduzione che il materiale trattenuto fosse già nella disponibilità del detenuto deve essere sostenuta da elementi obiettivi; l’assenza del visto di controllo dell’istituto di provenienza può essere valutata, insieme agli altri elementi documentali, per escludere che il materiale fosse già stato regolarmente consegnato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniReati ostativi
RamiProcesso penaleEsecuzione penale

Testo integrale

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