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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11379/2024 del 19/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Tribunale di Firenze (17/04/2023) che ha dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato di lesioni personali stradali gravi in conseguenza di condotta riparatoria ai sensi dell'art. 162-ter c.p. Il Procuratore Generale ha dedotto (1) errata applicazione dell'art. 162-ter, sostenendo che la causa estintiva opera solo se la condotta riparativa è posta in essere personalmente dall'imputato e non quando il risarcimento sia stato corrisposto dalla compagnia assicuratrice; (2) vizio di motivazione e travisamento della prova perché, anche ammessa l'applicabilità dell'istituto al caso di pagamento da parte dell'assicurazione, non sarebbe provata la sollecitazione da parte dell'imputata a far valere tale pagamento come proprio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato e ha confermato la decisione del Tribunale di Firenze. Ha ritenuto che l'art. 162-ter c.p. sia applicabile anche quando il danno è integralmente risarcito dalla compagnia assicuratrice, purché il risarcimento sia stato sollecitato dall'imputato. Inoltre la Corte ha considerato adeguata e non contraddittoria la motivazione del Tribunale che aveva rilevato che l'accordo transattivo era stato raggiunto senza riserve dalle parti, facendo ragionevolmente presumere la sollecitazione/volontà dell'imputata di avvalersi degli effetti liberatori del risarcimento operato dall'assicurazione. La Corte ha richiamato precedenti giurisprudenziali analoghi che equiparano il pagamento da parte dell'assicurazione all'atto personale dell'imputato quando questi ne ha conoscenza e ne manifesta la volontà.

Norme richiamate

  • art. 162-ter cod. pen.

    La causa di estinzione del reato per condotte riparatorie di cui all'art. 162-ter cod. pen. è applicabile anche nel caso in cui il danno sia integralmente risarcito dalla compagnia assicuratrice dell'imputato, se sollecitata da quest'ultimo

    La Corte interpreta la norma in senso estensivo: la "condotta riparatoria" può considerarsi realizzata anche tramite il risarcimento effettuato dall'assicurazione, a condizione che il risarcimento sia stato sollecitato dall'imputato e questi ne abbia la conoscenza e la volontà di farlo proprio.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norme riferite ai motivi di ricorso per cassazione: lett. b) per vizio di applicazione della legge penale; lett. e) per vizio di motivazione. La Corte ne ha escluso il fondamento nei termini prospettati dal ricorrente.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Dispositivo relativo alla sintesi del ricorso; la Corte ha dato conto dei motivi in forma conforme al predetto articolo.

  • art. 62 n. 6 cod. pen.

    Ai fini della sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. il risarcimento, ancorché eseguito dalla società assicuratrice, deve ritenersi effettuato personalmente dall'imputato tutte le volte in cui questi ne abbia conoscenza e mostri la volontà di farlo proprio

    Principio di giurisprudenza richiamato dalla Corte: il pagamento dell'assicurazione può essere imputato all'imputato quando sussiste la sua conoscenza e volontà, principio applicabile in via analogica al caso della causa estintiva di cui all'art. 162-ter.

Massime di principio

  • L'art. 162-ter cod. pen. può estinguere il reato anche se il risarcimento è pagato dall'assicurazione, purché sia dimostrabile che l'imputato ha sollecitato o accettato il risarcimento e ne aveva conoscenza.
  • La prova della "sollecitazione" o della volontà dell'imputato può desumersi da comportamenti processuali concreti (es. accordo transattivo raggiunto senza riserve, partecipazione o consenso dell'imputato alla definizione), non è necessario che il pagamento sia materialmente effettuato di tasca propria.
  • In assenza di prova contraria, un accordo risarcitorio concluso senza riserve dalle parti può essere considerato indice razionale della volontà dell'imputato di avvalersi degli effetti liberatori del risarcimento assicurativo.
  • Nel giudizio di legittimità l'onere di dimostrare l'erroneità della valutazione della volontà/sollecitazione dell'imputato grava sul ricorrente (spesso il Pubblico Ministero); i vizi di motivazione devono essere effettivamente sussistenti e non meramente prospettati.
  • Per situazioni analoghe è utile documentare espressamente la volontà dell'imputato (comunicazioni, atti processuali, dichiarazioni) quando si intende far valere la causa estintiva basata su risarcimento operato dall'assicurazione.

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