Cassazione Civile, Ordinanza n. 29434/2025 del 06/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
Un avvocato aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti della propria cliente per il saldo di un preavviso di parcella relativo a un incarico difensivo in un giudizio civile. La società cooperativa aveva proposto opposizione sostenendo che la domanda monitoria fosse improponibile perché costituiva un abusivo frazionamento del credito: il professionista, infatti, avrebbe separatamente azionato una sola frazione di un più ampio credito professionale maturato nell’ambito di una relazione continuativa con la cliente, che gli aveva affidato numerosi incarichi giudiziali nel corso di oltre quattro anni. Il giudice di pace aveva accolto l’opposizione e revocato il decreto; il tribunale aveva confermato, ritenendo applicabile il divieto di frazionamento anche a crediti distinti ma esigibili, se inseriti in un rapporto unitario o comunque in una relazione di fatto teleologicamente unitaria e privi di un apprezzabile interesse del creditore alla trattazione separata. In Cassazione il professionista ha denunciato violazione degli artt. 2 e 111 Cost. e degli artt. 1175 e 1375 c.c., sostenendo che il tribunale avesse letto in modo estensivo e improprio il principio sull’abusivo frazionamento del credito, applicandolo a crediti distinti e autonomi e trascurando l’evoluzione giurisprudenziale successiva, che avrebbe ristretto la nozione ai crediti inseribili nel medesimo giudicato o fondati sugli stessi fatti costitutivi.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso e ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato improponibile la domanda monitoria per abusivo frazionamento del credito. Ha ritenuto corretta la ricostruzione del tribunale, secondo cui, nei rapporti di durata tra avvocato e cliente, il divieto di frazionamento può operare anche rispetto a crediti omogenei, immediatamente esigibili e fondati su titoli analoghi o su una medesima relazione di fatto, quando l’azione separata determini un inutile aggravio processuale e il creditore non alleghi un interesse oggettivamente apprezzabile alla tutela frazionata. La Corte ha inoltre precisato che i giudicati prodotti dalla resistente su altre controversie non impedivano la decisione nel presente giudizio, trattandosi di questioni processuali con efficacia solo formale nel processo in cui sono state rese. È stata poi condannata la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dato atto dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma utilizzata per denunciare in cassazione la violazione e falsa applicazione di legge.
art. 2 Cost.
richiamato come fondamento costituzionale dei doveri di correttezza, buona fede e tutela della parte esposta all’abusivo frazionamento.
art. 111 Cost.
richiamato in relazione ai principi del giusto processo e alla necessità di evitare aggravi ingiustificati dell’attività processuale.
invocati come parametri dei doveri di correttezza e buona fede che impediscono la frammentazione abusiva della pretesa creditoria.
richiamati per evidenziare che il rischio di giudicati contrastanti è già governabile, nei crediti basati su un unico titolo, dagli ordinari strumenti processuali.
artt. 88 e 92, primo comma, c.p.c.
richiamati dalla Corte in relazione alla liquidazione delle spese quando l’abusivo frazionamento non impedisce la decisione di merito per intervenuto giudicato su altra frazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dei presupposti dell’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.
Massime di principio
- Nei rapporti di durata tra le stesse parti, i crediti omogenei, immediatamente esigibili e fondati su fatti costitutivi analoghi non possono essere azionati separatamente quando l’accertamento distinto comporti un inutile e ingiustificato dispendio di attività processuale, salvo che il creditore dimostri un apprezzabile interesse alla tutela frazionata.
- L’abusivo frazionamento del credito integra, di regola, una violazione dei doveri di buona fede e correttezza processuale e può condurre all’improponibilità della domanda, lasciando però impregiudicato il diritto del creditore a riproporre unitariamente la pretesa.
- Se la frazione di credito è già stata definita con giudicato di merito, il giudice del successivo processo non può dichiarare improponibile la domanda per il solo fatto del frazionamento, ma deve decidere nel merito e può sanzionare il comportamento abusivo nella regolazione delle spese.
- La nozione di abusivo frazionamento non è limitata ai soli crediti derivanti da un unico contratto o da un unico titolo formale: può riguardare anche una relazione di fatto unitaria o un rapporto di durata nel quale convergano più pretese coordinate.
- La mera pluralità di incarichi o di titoli formali non basta, di per sé, a escludere l’abusività del frazionamento, se i crediti restano inseriti in un contesto relazionale unitario e risultano contemporaneamente esigibili senza una ragione oggettiva per trattazioni giudiziali separate.
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