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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5943/2023 del 13/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato la qualificazione giuridica del capo 1 (detenzione non denunciata di tre fucili ricevuti per successione), sostenendo che la mancata denuncia della detenzione di armi comuni da sparo integra la fattispecie prevista dagli artt. 2 e 7 della legge n. 895/1967, e non la contravvenzione di cui all'art. 697 c.p. come ritenuto dalla Corte d'appello. In particolare si eccepisce che la titolarità di porto d'armi per uso caccia non esonera dall'obbligo di denuncia della detenzione e che l'art. 697 c.p. riguarda armi diverse (armi bianche, antiche, munizioni), mentre per le armi comuni da sparo rileva la disciplina speciale della legge 895/1967.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato la sentenza impugnata e disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per nuovo giudizio. Il Collegio ha enunciato il principio di diritto secondo cui integra la fattispecie degli artt. 2 e 7 legge n. 895/1967 la condotta di chi, avendone acquisita la proprietà per successione ereditaria, detenga armi comuni da sparo senza averne fatta la preventiva denuncia all'autorità locale di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 38 t.u.l.p.s.; tale obbligo grava anche sul titolare di licenza di porto d'armi per uso caccia.

Norme richiamate

  • legge n. 895/1967

    Gli artt. 2 e 7 individuano una fattispecie delittuosa autonoma per l'omessa denuncia della detenzione di armi comuni da sparo; la mancata denuncia del nuovo detentore (anche per successione ereditaria) integra tale reato.

  • art. 697 cod. pen.

    Riguarda una contravvenzione storicamente connessa all'omessa denuncia di alcune armi (armi proprie da punta e taglio, armi antiche e munizioni); la Cassazione ha escluso che tale norma sia applicabile alla fattispecie degli artt. 2 e 7 legge 895/1967 relativa alle armi comuni da sparo.

  • art. 38 t.u.l.p.s. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773 / testo unico leggi pubblica sicurezza)

    Stabilisce l'obbligo di denuncia all'ufficio di pubblica sicurezza del luogo in cui si trovano le armi; la Corte ricorda che tale obbligo grava su chiunque detenga armi comuni da sparo, indipendentemente dal titolo di acquisto.

  • R.D. n. 635/1940, art. 57

    "Le persone munite della licenza di porto d'armi sono tenute alla denuncia"

    Conferma espressamente che il titolare di licenza di porto d'armi è comunque tenuto all'obbligo di denuncia previsto dal t.u.l.p.s., quindi la licenza non esonera dall'obbligo di segnalare la detenzione.

  • R.D. n. 635/1940, art. 58

    Regola il trasferimento dell'arma da un luogo a un altro e l'obbligo di ripetere la denuncia nel luogo di arrivo; la Cassazione sottolinea la distinzione tra trasferimento del luogo di custodia e trasferimento della detenzione/possesso tra soggetti.

  • artt. 39 e 40 t.u.l.p.s.

    Attribuiscono al Prefetto poteri di vietare la detenzione o di ordinare la consegna delle armi in particolari condizioni, rendendo rilevante per l'ordine pubblico conoscere chi è il detentore delle armi.

  • legge n. 497/1974

    Ha modificato l'art. 7 della legge 895/1967 e contribuito a delineare l'autonoma fattispecie delittuosa per l'omessa denuncia delle armi comuni da sparo rispetto alla disciplina anteriore.

Massime di principio

  • Chi acquisisce il possesso o la detenzione di armi comuni da sparo (anche per successione ereditaria) è obbligato a denunciare immediatamente tale detenzione all'autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 38 t.u.l.p.s.; la mancata denuncia integra il reato previsto dagli artt. 2 e 7 legge n. 895/1967.
  • Il possesso di una licenza di porto d'armi (es. uso caccia) non esonera dall'obbligo di denuncia della detenzione: le finalità della licenza sono diverse e la norma specifica (art. 57 R.D. 635/1940) impone comunque la denuncia.
  • La mancata denuncia della detenzione riguarda la persona che detiene l'arma, non il solo trasferimento del luogo di custodia; quindi va distinto il trasferimento della detenzione tra soggetti dal trasferimento del luogo di custodia dell'arma.
  • La qualificazione del fatto (contravvenzione ex art. 697 c.p. vs. reato ex legge 895/1967) dipende dalla natura dell'arma e dalla disciplina speciale: per le armi comuni da sparo prevale la legge speciale (artt. 2 e 7 legge 895/1967).
  • In situazioni analoghe la difesa dovrebbe verificare immediatamente se sia stata adempiuta la denuncia di detenzione e, in caso contrario, provvedere subito alla regolarizzazione per ridurre profili di responsabilità penale; l'Autorità prefettizia può comunque adottare provvedimenti di divieto o di ritiro.

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