Cassazione Penale, Sentenza n. 5884/2023 del 13/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma, disposta in appello, delle condanne pronunciate in primo grado per furti pluriaggravati (mezzi e bancali di frutta, vari episodi del maggio-giugno 2014). Le censure principali sono: per Lezzi, che la condanna sarebbe fondata solo sulle dichiarazioni della persona offesa senza serio vaglio di attendibilita', nonché una presunta discrepanza sull'identita' dell'autista del mezzo; richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art.62-bis cod. pen.; per Leggiero, che l'affermazione di responsabilita' si fonda su dichiarazioni autocriticche rese alla persona offesa e trasmesse agli inquirenti (sostenendo violazione del divieto di testimonianza ex art.62 cod. proc. pen. e giurisprudenza costituzionale), e altresi' richiesta delle attenuanti generiche. Entrambi i ricorrenti insistono che la motivazione di merito sia viziata o insufficiente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili come manifestamente infondati. Ha ritenuto che la Corte territoriale abbia fornito logica e sufficiente motivazione, avendo valutato complessivamente una pluralita' di elementi probatori (compresa la credibilita' della persona offesa e l'esistenza di piu' autisti quel giorno), e che le censure costituivano una mera reiterazione dei motivi di appello non confrontati argomentativamente con le ragioni della decisione impugnata. In relazione alla questione delle dichiarazioni confessorie rese a soggetti privati, la Corte ha ricordato che tali dichiarazioni assumono valore probatorio secondo le regole del mezzo di prova e possono quindi essere valutate dal giudice di merito insieme ad altri elementi. Quanto alle attenuanti generiche, il rigetto e' stato ritenuto non illogico in presenza di precedenti penali e di carenza di elementi positivi a favore. Percio', ricorsi inammissibili; condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria per l'inammissibilita'.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Richiamato per descrivere il concorso di persone nel reato; la responsabilita' di Leggiero e' stata valutata in concorso ex art.110 cod. pen.
art. 62-bis cod. pen.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto correttamente motivato il mancato riconoscimento delle attenuanti per assenza di elementi positivi e per la presenza di precedenti penali
art. 62 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa in relazione al divieto di testimonianza; la Corte ha valutato che le dichiarazioni confessorie rese a un 'teste laico' (persona offesa/privato) non sono automaticamente inutilizzabili ma vanno valutate secondo le regole ordinarie della prova
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per valutare l'eventuale assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilita'; la Corte ha escluso tale assenza di colpa e percio' ha disposto la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria
Corte Costituzionale, sentenza n. 237 del 13/05/1993
Citate dai ricorrenti in relazione al divieto di testimonianza; la Corte di Cassazione non ha ritenuto che la decisione di merito avesse violato il principio richiamato, richiamando invece la possibilita' di utilizzazione, nei limiti delle regole probatorie, delle confissioni stragiudiziali rese a privati
Massime di principio
- La Corte di Cassazione esamina inammissibilita' e manifesta infondatezza: motivi che costituiscono mera reiterazione di censure gia' formulate in appello e non argomentate rispetto alla decisione di merito sono normalmente inammissibili.
- Le dichiarazioni confessorie rese dall'imputato a soggetti privati (non operatori di polizia giudiziaria) non sono automaticamente inutilizzabili: assumono valore probatorio secondo le regole del mezzo di prova che le introduce e possono essere valutate dal giudice insieme ad altri elementi.
- Per ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche ex art.62-bis e' necessario che vi siano elementi positivi e concreti che evidenzino l'assenza di inclinazione a delinquere; la semplice buona condotta formale o contestazioni generiche non sono sufficienti, soprattutto in presenza di precedenti penali.
- In ricorso per cassazione e' essenziale non limitarsi a riproporre i motivi d'appello: bisogna svolgere una critica argomentata delle ragioni che il giudice di merito ha addotto, indicando in che punto la motivazione sarebbe carente, contraddittoria o illegittima.
- Se la Corte rileva che l'inammissibilita' non e' dipesa da colpa involontaria, puo' condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria ex art.616 cod. proc. pen.; pertanto, il difensore deve valutare la concretezza delle prospettazioni per evitare sanzioni.
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