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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5886/2023 del 13/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza del 28/09/2021 con cui la Corte d'Appello di Napoli aveva confermato la condanna per reati connessi al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/90). Il ricorrente denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'attribuzione della partecipazione al gruppo associato (capo C): si censurava il travisamento della prova, l'isolamento del fatto partecipativo dal contesto associativo, la mancata indicazione dei passaggi delle intercettazioni che avrebbero motivato la decisione, la discrepanza con la sentenza del GIP e la valutazione errata di elementi come il numero e la natura dei contatti (molti dei dialoghi riguardavano madre e sorella), l'asserito rapporto con gli Equabile e l'uso dell'autovettura formalmente intestata, la quale aveva avuto più proprietari tra il 2013 e il 2015. Si sottolineava inoltre la mancata considerazione delle dichiarazioni del teste Marziale e della circostanza che l'imputato risiedeva nei pressi delle piazze di spaccio e fosse cugino omonimo di altro soggetto coinvolto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha riscontrato carenze e contraddizioni nella motivazione della sentenza di appello (motivazione succinta, mancata valutazione delle dichiarazioni del teste Marziale, omissione di quali passaggi delle intercettazioni avessero rilievo decisorio, contraddizione con la sentenza di primo grado sul ruolo svolto dal Perrella). Per tali vizi la Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990, art. 74

    Norma penale che punisce il traffico di sostanze stupefacenti; nel caso la decisione di merito aveva applicato la fattispecie associativa collegata alla normativa sugli stupefacenti, ma la Cassazione ha ritenuto che non fosse stata adeguatamente motivata la partecipazione associativa del ricorrente sulla base delle prove esaminate

  • Disp. att. cod. proc. pen., art. 173, comma 1

    Richiamata dal ricorrente in ordine ai motivi di ricorso; utilizzata come cornice normativa per le censure di violazione di legge e vizio di motivazione valutate dalla Cassazione

  • Codice di procedura penale, art. 102 c.p.p.

    Norma che disciplina la sostituzione del difensore; richiamata in atti per la nomina del sostituto processuale in udienza (rilevante sul piano formale ma non decisiva sul merito)

Massime di principio

  • La mera trascrizione integrale di intercettazioni non sostituisce una motivazione che spieghi quali e perché singoli passaggi siano ritenuti decisivi per la condanna: il giudice deve indicare i passaggi probatori che fondano la conclusione.
  • La mancata valutazione o la valutazione insufficiente di dichiarazioni testimoniali rilevanti (es. teste che coordina le indagini) costituisce vizio di motivazione idoneo all'annullamento della sentenza.
  • Quando le conclusioni di merito (es. ruolo dell'imputato nel sodalizio) divergono rispetto al primo grado, il giudice d'appello deve esporre le ragioni e i nuovi elementi probatori che giustificano il cambiamento; l'omissione genera contraddizione logica.
  • Elementi indiziari 'deboli' (residenza in zona, omonimia familiare, sporadici contatti, intestazione formale di un veicolo con pluri-proprietà) richiedono un'ulteriore e specifica argomentazione per sostenere l'esistenza di una partecipazione associativa.
  • Per la difesa: concentrare le censure su travisamento della prova, mancanza di nesso causale tra singoli elementi e partecipazione associativa, e sull'assenza di riscontri oggettivi può condurre all'annullamento per vizio motivazionale.
  • Esito processuale possibile in caso di grave insufficienza motivazionale: annullamento della sentenza e rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione, senza decisione sul merito sostanziale dell'accusa

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