Cassazione Penale, Sentenza n. 5888/2023 del 13/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduce l'errore del giudice di merito nella determinazione della pena: il Tribunale avrebbe adottato una pena base inferiore al minimo edittale applicabile per il reato di furto in abitazione aggravato (art. 624-bis, comma terzo) e, inoltre, avrebbe ritenuto prevalenti le circostanze attenuanti generiche sull'aggravante prevista dall'art. 625, comma primo, n. 2, violando il comma quarto dell'art. 624-bis che vieta di considerare equivalenti o prevalenti tali attenuanti rispetto alle aggravanti e stabilisce che le diminuzioni si devono operare sulla pena risultante dall'aumento per le aggravanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, disponendo il rinvio ad altro magistrato del Tribunale di Sassari per nuovo esame della quantificazione della pena. In motivazione la Corte ha rilevato che il Tribunale aveva indicato una pena base (anni 2 e mesi 3 di reclusione ed euro 600,00 di multa) in misura inferiore al minimo edittale e aveva poi operato riduzioni sulle quali ha inciso anche la prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante, in violazione dell'art. 624-bis, comma quarto; la sentenza di merito era quindi da annullare solo quanto al trattamento sanzionatorio.
Norme richiamate
art. 624-bis cod. pen. (furto in abitazione)
comma terzo; comma quarto
La norma prevede il reato e il relativo minimo edittale (anche nella formulazione ratione temporis) e, al comma quarto, stabilisce che le circostanze attenuanti diverse da quelle degli artt. 98 e 625-bis, concorrenti con aggravanti dell'art. 625, non possono essere considerate equivalenti o prevalenti rispetto alle aggravanti e che le diminuzioni devono calcolarsi sulla pena aumentata per le aggravanti
art. 625 cod. pen. (circostanze aggravanti)
Individua la circostanza aggravante (violenza sulle cose) che, se operante, comporta l'aumento della pena di base da applicare al reato contestato
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Dispositivo procedurale usato per enunciare il motivo di ricorso in modo sintetico ai fini della cassazione; richiamato ai fini della formulazione del motivo
art. 98 e art. 625-bis cod. pen.
Richiamati dalla Corte come riferimento alle attenuanti tipiche che sono escluse dal divieto di equivalenza/prevalenza rispetto alle aggravanti; nella fattispecie le attenuanti generiche diverse da quelle previste non potevano prevalere sull'aggravante
Massime di principio
- Quando è applicabile un'aggravante prevista dall'art. 625 rispetto al furto in abitazione (art. 624-bis), la pena di base va prima aumentata per l'aggravante e soltanto su quella quantità possono operare eventuali diminuzioni; non è corretto calcolare riduzioni partendo da una pena inferiore al minimo edittale.
- Le circostanze attenuanti generiche, se concorrenti con aggravanti ex art. 625, non possono essere considerate equivalenti o prevalenti su tali aggravanti salvo che ricorrano attenuanti speciali espressamente previste (art. 98, art. 625-bis); il giudice deve motivare chiaramente la mancata operatività del divieto.
- Se il giudice di merito quantifica la pena in violazione del minimo edittale o delle regole di coordinamento tra aggravanti e attenuanti, la Cassazione procede ad annullamento parziale (limitato al trattamento sanzionatorio) con rinvio per nuovo esame della pena a diverso magistrato.
- Il rito abbreviato prevede una riduzione di pena, ma questa non può essere utilizzata per eludere limiti edittali o disposizioni che impongono l'applicazione dell'aumento per aggravanti prima delle diminuzioni.
- In ipotesi simili, per evitare annullamenti, il giudice di merito deve: a) verificare e applicare il minimo edittale ratione temporis; b) aumentare la pena per le aggravanti prima di operare diminuzioni; c) motivare la valutazione comparativa tra attenuanti e aggravanti in conformità all'art. 624-bis, comma quarto.
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