Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5887/2023 del 13/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di conferma della condanna per cessione di mg. 91 di eroina pura (riqualificata ai sensi dell'art. 7:3, comma 5, d.P.R. 309/90). Il ricorso per cassazione, proposto dal difensore, lamentava la mancata motivazione della Corte di appello in relazione alla richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62-bis e 62 n. 4 cod. pen. e la conseguente omessa valutazione sulla determinazione della pena; era anche richiamata la disciplina procedurale di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato parzialmente la sentenza impugnata esclusivamente nella parte in cui la Corte di appello non ha esaminato (né motivato) la richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62-bis e 62 n. 4 cod. pen. Non essendo tali motivi manifestamente infondati, la Corte di Cassazione ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma per un nuovo giudizio limitato a quel profilo, con conseguente riesame anche della determinazione della pena.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/90, art. 7:3, comma 5

    art. 7:3, comma 5, d.P.R. 309/90

    La norma è stata richiamata per la riqualificazione dell'illecito di cessione di sostanza stupefacente (eroina) nella specifica ipotesi prevista dal decreto; la qualificazione del reato è stata già operata dai giudici di merito.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Si tratta di una circostanza attenuante invocata dalla difesa; la Corte di appello non ha valutato né motivato la sua applicabilità, omissione censurata dalla Cassazione.

  • art. 62 n. 4 cod. pen.

    Ulteriore circostanza attenuante chiesta dalla difesa; anch'essa non è stata valutata dalla Corte di merito e perciò va riesaminata in sede di rinvio.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La Corte di appello aveva invece trattato motivi relativi alla causa di non punibilità di cui a tale articolo; tale aspetto era stato affrontato nei primi due motivi del gravame, distinti da quelli relativi alle attenuanti non esaminate.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato nel ricorso come riferimento formale alla struttura dei motivi e alla sintesi dei gravami presentati in Cassazione.

  • Giurisprudenza: Sez. 5, n. 27202 del 11/12/2012 (Rv. 256314)

    Sez. 5, n. 27202 del 11/12/2012 - dep. 2013, Rv. 256314

    Principio richiamato per affermare che, quando determinati motivi di gravame non sono stati esaminati dal giudice di merito e non risultano manifestamente infondati, è necessario il rinvio per un nuovo esame.

Massime di principio

  • Il giudice di merito è obbligato a pronunciarsi esplicitamente su tutti i motivi di gravame proposti dalle parti; l'omessa trattazione di una questione rilevante comporta l'annullamento parziale e il rinvio.
  • Se le circostanze attenuanti richieste non risultano manifestamente infondate, la Cassazione dispone il rinvio perché siano effettivamente valutate dal giudice di merito, anche in relazione alla determinazione della pena.
  • La riqualificazione del reato operata in sede di merito non esclude il diritto della difesa a ottenere una motivazione specifica circa l'applicabilità di attenuanti che possano influire sulla pena.
  • In situazioni analoghe il ricorrente deve esplicitare con chiarezza le circostanze attenuanti invocate e i fatti probatori a loro supporto; il giudice d'appello deve rispondere puntualmente a tali argomentazioni.
  • La Corte di Cassazione interviene soprattutto per garantire la completezza della motivazione: mancano risposte anche implicite su questioni sollevate in appello e non trattate possono determinare l'accoglimento parziale del ricorso.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.