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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5885/2023 del 13/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Milano che, in parziale riforma del primo grado, aveva confermato condanne per reati di stupefacenti e qualificato il comportamento come associazione finalizzata al traffico di droga (art. 74 DPR 309/90). Le censure principali erano: 1) insufficienza degli "indicatori strutturali" per la configurazione dell'associazione (assenza di organizzazione stabile, eccessiva valutazione di semplici contatti, irrilevanza dell'uso di abitazioni e di sistemi di messaggistica non intercettabili); 2) inconciliabilità con una sentenza assolutoria emessa dal Tribunale di Milano il 17.2.2022 nei confronti di altri imputati; 3) per Zheng, violazione dell'art. 81 c.p. per mancato riconoscimento della continuazione con un reato già giudicato; 4) per Fu e Zhou contestazione del ruolo loro attribuito nella presunta associazione (mancanza di elementi che provino un ruolo stabile e organizzato).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivazione: le censure sono state ritenute generiche e prevalentemente in fatto, senza confronto con le dettagliate e congruenti argomentazioni delle sentenze di merito; non è ammissibile in questa sede rivalutare il merito probatorio né far valere l'esito di una diversa sentenza emessa in separato giudizio (ritenuta basata su diversa base probatoria e, nel procedimento in esame, il rito abbreviato aveva permesso ai giudici di acquisire atti e dichiarazioni rilevanti). La Corte ha confermato che i giudici di merito avevano adeguatamente descritto elementi indicativi dell'associazione (uso di basi operative per occultamento, ruoli specifici come collettore/rifornitore, detenzione e cessione stabile, struttura orizzontale con funzioni distribuite). È stata inoltre dichiarata inammissibile la doglianza su continuazione penale per carenza di autosufficienza e perché non dedotta in appello. Conseguenze processuali: condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria nella misura indicata nel dispositivo.

Norme richiamate

  • D.P.R. 309/1990, art. 73

    delitto di cui agli artt. 73 e 74 D.P.R. 309/90 menzionati in rubrica

    Art. 73 riguarda la disciplina delle sanzioni per il traffico di stupefacenti; nella sentenza è richiamato nel quadro delle condanne per cessioni e detenzioni finalizzate allo spaccio

  • D.P.R. 309/1990, art. 74

    associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 D.P.R. 309/90)

    La Corte ribadisce che per l'associazione dedita al narcotraffico non è richiesta un'organizzazione complessa: sono sufficienti strutture anche rudimentali (es. basi operative, ruoli stabili, mezzi per il perseguimento del fine comune) che garantiscano supporto stabile all'attività delittuosa

  • Codice penale, art. 81

    richiamata in relazione alla continuazione

    La Corte osserva che la doglianza sul mancato riconoscimento della continuazione non è ammissibile in Cassazione se la questione non è stata proposta in appello e manca la sentenza definitiva già giudicante prodotta, essendo norma che non impone la valutazione d'ufficio che incida sulla legalità della pena in questa sede

Massime di principio

  • In Cassazione non è possibile ottenere la riconsiderazione del merito probatorio: i ricorsi che si limitano a censire fatti o a proporre valutazioni alternative, senza mostrare errori di diritto o illogicità manifeste nella motivazione, sono inammissibili.
  • Per la configurazione dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 309/90) non è necessario dimostrare una struttura complessa o risorse ingenti: possono essere sufficienti strutture rudimentali (es. abitazioni per occultamento, ruoli stabili, coordinamento e continuità delle cessioni) purché emerge una organizzazione funzionale al fine criminoso.
  • La mera esistenza di una sentenza assolutoria relativa a diversi imputati in separato procedimento non vincola la Corte di Cassazione quando il procedimento impugnato si fonda su diverso rito (es. abbreviato) e su una diversa base probatoria; per invocare un contrasto occorre dimostrare la rilevanza probatoria concreta della pronuncia alternativa nel medesimo procedimento.
  • La questione della continuazione (art. 81 c.p.) deve essere proposta tempestivamente in appello per poter essere dedotta in Cassazione; un motivo nuovo non sollevato in appello è generalmente inammissibile in sede di legittimità.
  • Chi impugna in Cassazione deve formulare censure autosufficienti e specifiche, indicando con precisione il vizio di diritto o di motivazione (contraddizione, manifesta illogicità, violazione di norma), altrimenti il ricorso rischia di venire dichiarato inammissibile e di comportare condanna alle spese e sanzione pecuniaria.

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