Cassazione Penale, Sentenza n. 5891/2023 del 13/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per guida in stato di ebbrezza (art. 186 D.Lgs. 285/1992) sostenendo in un unico motivo che non risultava prova che, prima del prelievo ematico, gli fosse stato dato l'avviso di cui all'art. 114 delle disposizioni di attuazione del c.p.p. (facoltà di farsi assistere da un difensore). La prova dell'avviso si basava su una testimonianza della dottoressa dell'ospedale che descriveva una prassi generale ma non ricordava il caso concreto; inoltre il ricorrente deduceva che il prelievo era stato eseguito dopo la richiesta dei carabinieri (00:40) e l'analisi alle 1:30, quindi non per finalità terapeutiche, per cui l'obbligo di avviso non sarebbe venuto meno. Richiamava giurisprudenza che impone di dare l'avviso anche quando si utilizzi un prelievo eseguito per fini terapeutici.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato: ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Torino per nuovo esame. La Cassazione ha rilevato che il giudice di merito non ha motivato adeguatamente perché l'avviso non risultasse verbalizzato e non ha valutato sufficientemente l'attendibilità della testimonianza che si limitava a descrivere una prassi generale. Ha inoltre evidenziato gli elementi temporali (richiesta dei carabinieri prima del prelievo) che inducono a verificare se il prelievo fosse stato effettuato per scopi terapeutici o investigativi. Il giudice di rinvio dovrà quindi esaminare nuovamente la prova dell'avviso e dare specifiche ragioni sulla mancata annotazione.
Norme richiamate
art. 114 disposizioni di attuazione c.p.p.
Obbligo di dare al conducente l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore prima dell'esame ematico; se la prova dell'avviso è basata su deposizione testimoniale il giudice deve valutare l'attendibilità della testimonianza e motivare l'eventuale mancata verbalizzazione
art. 356 cod. proc. pen.
Richiamato insieme all'art. 114 come fondamento dell'obbligo della polizia giudiziaria di informare il conducente e di rispettare le garanzie difensive nell'ambito degli accertamenti ematici
art. 186, co.2 lett. B, 2-bis e 2-sexies D.Lgs. n. 285/1992
Norma incriminatrice (guida in stato di ebbrezza) applicata nel procedimento; le circostanze aggravanti sono state ritenute equivalenti alle attenuanti in primo grado e in appello
art. 192, art. 530, art. 533 cod. proc. pen.
Norme procedurali richiamate nella censura relative, in generale, a profili di nullità, motivazione e valutazione della prova; la Corte ha richiamato la necessità di motivazione specifica quando la prova dell'avviso è testimonial
Cass. Sez.4, n. 8862/2020 (Zanni)
Sez. 4, n. 8862 del 19/2/2020
Principio secondo cui l'avviso al conducente va dato anche quando il prelievo ematico sia stato eseguito per finalità terapeutiche e poi utilizzato dalla polizia giudiziaria per accertamenti
Cass. Sez.4, n. 11722/2019 (Ellera)
Sez. 4, n. 11722 del 19/02/2019
Giurisprudenza confermativa dell'obbligo di avviso e dell'esigenza di documentazione/valutazione dell'eventuale mancanza di verbalizzazione
Cass. sent. n. 18349/2021
Richiamata come principio secondo cui, quando la prova dell'avviso non è scritta ma testimoniale, il giudice deve accertare l'attendibilità del testimone e motivare le ragioni della mancata verbalizzazione
Massime di principio
- L'avviso ex art. 114 disp. att. c.p.p. deve essere dato prima dell'esame ematico quando il prelievo è richiesto dalla polizia giudiziaria; l'obbligo sussiste anche se il campione era stato prelevato per finalità terapeutiche e successivamente richiesto per accertamenti
- Se la prova dell'avviso è fornita da deposizione testimoniale e non è documentata in atto scritto, il giudice deve valutare l'attendibilità del testimone e spiegare perché l'avviso non è stato verbalizzato
- La mancata prova dell'avviso costituisce vizio rilevante che può portare all'annullamento della sentenza e al rinvio per nuovo esame
- Gli orari e la documentazione ospedaliera (richiesta della P.G., orario del prelievo, motivazioni cliniche) sono elementi decisivi per stabilire se il prelievo sia stato effettuato per scopi terapeutici o investigativi
- In situazioni analoghe il difensore deve eccepire tempestivamente l'assenza di avviso, chiedere acquisizione degli atti ospedalieri e sollecitare il giudice a motivare specificamente in caso di prova testimoniale
- Sul giudice grava l'onere di motivare la valutazione della prova dell'avviso: semplici giudizi di verosimiglianza non sono sufficienti a colmare l'assenza di documentazione
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