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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17122/2026 del 31/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società per IRPEG, IRAP e IVA relative agli anni d’imposta 2002, 2003 e 2004. La questione residua riguardava la deducibilità/detraibilità dell’IVA relativa a fatture emesse da un fornitore ritenuto soggettivamente inesistente, poiché privo di un’adeguata struttura organizzativa e qualificato come società fittizia. La Commissione/CGT di merito aveva respinto il ricorso della contribuente ritenendo provata sia la fittizietà del fornitore sia la consapevolezza della società destinataria di partecipare a una frode IVA, valorizzando gli elementi desunti dal PVC e la stipulazione di un mero contratto verbale. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, in un unico motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 54 del d.P.R. n. 633/1972 e degli artt. 2697 e 2729 c.c., nonché nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., lamentando che la CGT non avesse accertato né motivato in modo effettivo sulla prova della consapevolezza della frode in capo alla contribuente e che l’Ufficio non avesse allegato elementi specifici a sostegno di tale requisito soggettivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha richiamato il principio per cui, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve provare non solo la fittizietà del fornitore, ma anche, con elementi oggettivi e specifici, che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a una frode IVA, mentre il contribuente può fornire prova contraria della propria assenza di consapevolezza e della massima diligenza esigibile. Pur dando atto che la fittizietà del fornitore non era più controversa, la Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse meramente apparente quanto al requisito soggettivo della consapevolezza/conoscibilità della frode, perché la CGT si era limitata ad affermazioni apodittiche sulla non particolare difficoltà dell’indagine e sulla natura verbale del contratto, senza spiegare perché ciò rendesse conoscibile la frode alla contribuente. Ne è seguita la cassazione della sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato come norma invocata dalla contribuente in tema di detrazione IVA; la Corte non ne fornisce una interpretazione autonoma, ma la considera nel quadro della disciplina delle operazioni soggettivamente inesistenti.

  • art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato come norma invocata dalla contribuente; la sua applicazione è valutata congiuntamente alla disciplina della prova nelle contestazioni di fatture soggettivamente inesistenti.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ribadisce il riparto dell’onere della prova: incombe sull’Amministrazione dimostrare la fittizietà del fornitore e la consapevolezza o conoscibilità della frode; al contribuente spetta la prova contraria della propria ignoranza incolpevole e dell’adozione della massima diligenza.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato per la prova per presunzioni; la Corte ammette che il requisito soggettivo possa essere desunto da elementi indiziari, purché oggettivi e specifici e idonei a collegarsi alla sfera di conoscibilità del contribuente.

  • art. 132 c.p.c.

    La Corte ravvisa un vizio di motivazione apparente della sentenza impugnata, tale da integrare nullità per violazione del requisito della motivazione del provvedimento.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro di legittimità invocato per denunciare violazione di legge in relazione alla disciplina IVA e probatoria.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro di legittimità invocato per la nullità della sentenza dovuta a motivazione apparente/violazione dell’art. 132 c.p.c.

  • art. 21-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    La sentenza penale di non luogo a procedere è stata ritenuta dalla CTR inidonea alla decisione ai sensi di tale norma; la Cassazione non fonda su questo punto la propria decisione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato solo per il procedimento di decisione in camera di consiglio e la proposta di definizione anticipata.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria deve provare sia la fittizietà del fornitore sia la conoscenza o conoscibilità, da parte del cessionario/committente, della partecipazione a una frode IVA.
  • La prova della consapevolezza della frode può essere fornita anche per presunzioni, ma gli indizi devono essere oggettivi e specifici e non possono esaurirsi nella sola fittizietà del fornitore.
  • Il contribuente, una volta allegati elementi idonei dall’Ufficio, può contrastare la pretesa dimostrando di avere agito senza consapevolezza della frode e con la massima diligenza esigibile da un operatore economico accorto.
  • La motivazione è apparente, e quindi la sentenza è nulla, quando il giudice si limita ad affermazioni apodittiche senza rendere percepibile l’iter logico-giuridico seguito per ritenere integrato il requisito soggettivo della frode.
  • Elementi relativi alla struttura organizzativa del fornitore non sono di per sé sufficienti a fondare la conoscibilità della frode in capo al contribuente, se non viene spiegato perché tali elementi fossero concretamente accessibili o percepibili da quest’ultimo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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