Cassazione Civile, Ordinanza n. 01670/2024 del 16/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Ufficio aveva rettificato la dichiarazione IVA 2004 di un contribuente, disconoscendo la detrazione dell'IVA esposta in una fattura passiva relativa al riacquisto di un macchinario agricolo. La vicenda si inseriva in un'operazione triangolare: il contribuente aveva inizialmente venduto il macchinario usato a una società, il bene era poi passato a una società di credito e quindi rivenduto allo stesso contribuente con riconoscimento del privilegio speciale della c.d. legge Sabatini, pur in assenza del presupposto del bene nuovo. La CTR aveva annullato l'avviso ritenendo applicabile un principio della Corte di giustizia sul difetto di gettito in operazioni fittizie circolari. L'Agenzia ricorreva deducendo violazione degli artt. 19 e 21, comma 7, d.P.R. 633/1972, sostenendo che in presenza di fattura riferita a operazione oggettivamente inesistente o ideologicamente non vera l'IVA non è detraibile, e che il richiamo alla sentenza CGUE era inconferente rispetto a una fattispecie diversa da quella di causa.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo del ricorso. Ha affermato che la detrazione IVA presuppone non solo la regolarità formale della fattura, ma anche l'effettività dell'operazione e la sussistenza delle condizioni legali di detraibilità; in caso di operazioni oggettivamente inesistenti, il diritto alla detrazione è escluso. Ha inoltre ritenuto non pertinente il precedente della Corte di giustizia invocato dalla CTR, perché relativo a vendite fittizie circolari all'interno di un gruppo, con IVA regolarmente assolta e con specifica verifica del rischio di perdita di gettito, situazione diversa da quella esaminata. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
violazione e falsa applicazione
La censura è stata proposta come vizio di violazione di legge denunciato in cassazione.
Il diritto alla detrazione IVA sorge solo se l'operazione è reale ed effettiva e ricorrono le condizioni di detraibilità previste dalla norma; non basta la mera regolarità formale della fattura.
art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633/1972
Le fatture emesse per operazioni inesistenti rendono l'imposta dovuta per l'intero importo indicato; tale disciplina, coordinata con l'art. 19, preclude la detrazione al cessionario in mancanza del presupposto sostanziale.
art. 26, comma 3, d.P.R. n. 633/1972
Richiamato in combinato disposto con gli artt. 19 e 21 per confermare la preclusione alla variazione dell'imposta in assenza del presupposto.
L'onere di provare l'effettività dell'operazione e la sua inerenza all'attività d'impresa può gravare sul contribuente quando l'Amministrazione contesti l'operazione con elementi sintomatici di inesistenza o simulazione.
Richiamata come disciplina agevolativa che presupponeva, nel caso concreto, il carattere nuovo del bene; la sua mancanza è stata valorizzata come indice di non veridicità dell'operazione.
Direttiva 2006/112/CE
Richiamata indirettamente per confrontare la fattispecie interna con quella esaminata dalla Corte di giustizia, ma ritenuta non decisiva nel caso concreto.
Massime di principio
- La detrazione dell'IVA non dipende dalla sola forma della fattura, ma richiede che l'operazione sottostante sia reale e presenti i presupposti sostanziali previsti dalla legge.
- Quando l'Amministrazione contesti l'operazione con elementi idonei a farne emergere la fittizietà o l'inesistenza, il contribuente deve dimostrarne l'effettività e l'inerenza all'attività d'impresa.
- Le fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti collocano l'imposta fuori dal meccanismo normale di compensazione IVA a monte/IVA a valle, con conseguente indetraibilità per il destinatario.
- Il richiamo a principi europei sulla neutralità e proporzionalità dell'IVA è pertinente solo se la fattispecie interna sia realmente sovrapponibile a quella esaminata dalla Corte di giustizia, soprattutto quanto a buona fede, rischio di perdita di gettito e contesto operativo.
- In presenza di un bene che non possiede il requisito essenziale richiesto dalla disciplina agevolativa invocata, la documentazione fiscale che rappresenti l'operazione come conforme a tale disciplina può essere considerata ideologicamente non vera.
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