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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27124/2021 del 06/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (mandataria)

La controversia

La controversia riguarda un contratto di leasing immobiliare avente ad oggetto immobili siti in Milano. La concedente aveva dichiarato risolto il rapporto per inadempimento della utilizzatrice nel pagamento dei canoni, avvalendosi della clausola risolutiva espressa. Successivamente le parti avevano sottoscritto nell maggio 2015 un accordo che, secondo la ricorrente, costituiva una transazione diretta a far proseguire il leasing fino al riscatto del bene, con rinuncia implicita della concedente alla precedente risoluzione. La Corte d'appello ha invece ritenuto che l'accordo fosse solo una regolamentazione delle modalità e dei tempi di pagamento del debito sorto dopo la risoluzione, e non una transazione, anche perché mancavano res litigiosa, reciproche concessioni e volontà di porre fine a una lite. Nel ricorso per cassazione la società utilizzatrice ha denunciato violazione degli artt. 99, 112, 101 c.p.c. e degli artt. 115, 116 c.p.c., 1362, 1363, 1366 ss., 1453, 1455, 1456, 1458 c.c., sostenendo che la corte territoriale avesse mal interpretato il testo dell'accordo del 2015, avesse attribuito rilievo a circostanze non dedotte, e avesse erroneamente escluso la natura transattiva e la conseguente revoca/rinuncia alla risoluzione già verificatasi.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi congiuntamente esaminati in parte inammissibili e in parte infondati. Ha ribadito che l'interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito e che in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici o vizio di motivazione nei limiti consentiti. Ha ritenuto corretta l'interpretazione della corte d'appello, perché l'accordo del 6 maggio 2015, letto nel suo tenore letterale e nella sua causa concreta, regolava soltanto tempi e modalità di pagamento del credito sorto dopo la risoluzione definitiva del leasing, senza incidere sulla risoluzione già intervenuta; la mancata consegna degli effetti cambiari rendeva inoltre inefficace il piano di pagamento. Ha escluso che fosse consentita una diversa lettura degli atti volta a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato come norma processuale asseritamente violata dalla ricorrente, senza specifica elaborazione autonoma da parte della Corte.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato come norma processuale asseritamente violata dalla ricorrente, senza specifica elaborazione autonoma da parte della Corte.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come norma processuale asseritamente violata dalla ricorrente, ma la Corte ha ritenuto i motivi incentrati in realtà su un diverso apprezzamento del merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla censura sulla valutazione delle prove; la Corte ha ribadito che la scelta delle fonti del convincimento spetta al giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla censura sulla valutazione delle prove; la Corte ha escluso un sindacato di legittimità volto a sostituire la propria valutazione a quella del merito.

  • art. 1324 c.c.

    È richiamato per estendere agli atti unilaterali i principi di interpretazione del contratto.

  • art. 1362 c.c.

    Indicata come criterio primario per la ricerca della comune intenzione delle parti, da leggere nel senso letterale complessivo dell'atto.

  • art. 1363 c.c.

    Usata per affermare che le clausole devono essere interpretate in correlazione tra loro e nel contesto complessivo dell'accordo.

  • art. 1366 c.c.

    Richiamata come criterio di interpretazione secondo buona fede o correttezza, contro letture cavillose o incoerenti con l'affidamento e con la causa concreta.

  • art. 1369 c.c.

    Richiamata come criterio funzionale, per interpretare l'accordo in coerenza con la sua ragione pratica o causa concreta.

  • artt. 1366 ss. c.c.

    Richiamo complessivo ai criteri interpretativi dell'ermeneutica negoziale, applicati nel caso per confermare la lettura della corte territoriale.

  • art. 1372 c.c.

    Richiamato per affermare che il contratto, una volta concluso, determina convenzionalmente la disciplina vincolante del rapporto.

  • art. 1453 c.c.

    Citato quale base subordinata della domanda di risoluzione del leasing per inadempimento.

  • art. 1455 c.c.

    Citato nel mezzo di doglianza relativo alla rilevanza e gravità dell'inadempimento.

  • art. 1456 c.c.

    Richiamato in relazione alla clausola risolutiva espressa di cui la concedente si era avvalsa; la Corte ne ha preso atto come presupposto della risoluzione definitiva.

  • art. 1458 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in tema di effetti della risoluzione del contratto.

  • art. 1965 c.c.

    Citato perché la ricorrente sosteneva che l'accordo del 2015 fosse una transazione; la Corte ha invece escluso i requisiti della transazione.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno delle censure processuali.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno delle censure processuali.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro di ricorso per la dedotta violazione/falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    Usato come parametro di ricorso per i vizi processuali dedotti.

  • art. 13, co. 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiamata come legge che ha modificato il d.p.r. n. 115 del 2002 in tema di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per vizi della motivazione nei limiti consentiti, non per chiedere una diversa ricostruzione della volontà delle parti.
  • Ai fini dell'interpretazione negoziale, il dato letterale va letto nel suo complesso e in coordinamento con tutte le clausole, non isolatamente; il significato dell'accordo deve risultare dal testo considerato globalmente.
  • Il criterio letterale non opera in modo assoluto e va integrato con i criteri funzionali e di buona fede, così da ricostruire la causa concreta e prevenire interpretazioni cavillose o incompatibili con l'affidamento ragionevole delle parti.
  • Quando l'accordo successivo al verificarsi di una risoluzione si limita a disciplinare tempi e modalità di pagamento del credito residuo, esso non implica di per sé revoca della risoluzione né prosecuzione del rapporto originario.
  • Per qualificare un atto come transazione occorre accertare la presenza di una res litigiosa, di reciproche concessioni e della volontà di porre fine a una lite; in difetto di tali requisiti non può parlarsi di transazione.
  • Se una clausola o un accordo sono suscettibili di più interpretazioni plausibili, non è consentito in cassazione sostituire alla lettura accolta dal giudice di merito una diversa, ancorché astrattamente possibile.
  • La valutazione delle prove, l'individuazione delle fonti del convincimento e la scelta tra risultanze istruttorie appartengono al giudice di merito e non possono essere riesaminate come terzo grado di giudizio in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieLeasingImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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