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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05297/2026 del 09/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatela)

La controversia

Una società a responsabilità limitata, dichiarata fallita dal Tribunale di Milano dopo la precedente declaratoria di inammissibilità del ricorso per concordato preventivo, ha proposto reclamo ex art. 18 l.fall. contro il decreto di inammissibilità del concordato e contro la sentenza dichiarativa di fallimento, chiedendo anche il risarcimento dei danni e la condanna dei creditori istanti alle spese della procedura. La Corte d'appello ha però dichiarato inammissibile il reclamo perché la procura alle liti risultava conferita da un soggetto che, secondo la documentazione ritenuta attendibile, non era provato avesse assunto validamente la carica di amministratore unico e legale rappresentante della società né che tale nomina fosse stata resa opponibile ai terzi. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: violazione dell'art. 182 c.p.c. per mancata sanatoria del difetto di rappresentanza; violazione delle norme societarie e dell'efficacia del registro imprese sulla nomina dell'amministratore; violazione delle norme sul trasferimento della sede all'estero e sulla giurisdizione; omessa pronuncia su legittimazione del creditore istante e procedibilità dell'istanza di fallimento; violazione della disciplina emergenziale Covid; insussistenza dei presupposti oggettivi del fallimento; mancata ammissione di CTU contabile; violazioni in tema di concordato preventivo e termini di proposta/piano.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi fossero inammissibili perché non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata: da un lato, la censura sull'art. 182 c.p.c. mirava in sostanza a un nuovo esame del materiale probatorio e non spiegava in che modo la decisione violasse la norma; dall'altro, non era stata adeguatamente censurata la distinta ragione decisiva fondata sulla mancata prova dell'opponibilità ai terzi della nomina del nuovo amministratore. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la motivazione della Corte territoriale, che non aveva deciso sulla giurisdizione ma aveva rilevato la mancanza di documentazione, italiana o estera, idonea a provare la nomina del nuovo amministratore. Gli ulteriori motivi sono stati parimenti dichiarati inammissibili poiché, essendo il reclamo respinto in limine per l'eccezione di difetto di rappresentanza, le questioni ulteriori non erano state esaminate nel merito dal giudice di merito e non potevano trovare ingresso in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore di ciascun controricorrente ed è stato disposto l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 18 l.fall.

    norma posta a base del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento; il ricorso per cassazione non ha superato il filtro di ammissibilità rispetto alla declaratoria di inammissibilità del reclamo

  • art. 162, comma 2, l.fall.

    richiamato per la declaratoria di inammissibilità del ricorso per concordato preventivo da parte del tribunale

  • art. 182 c.p.c.

    termine per la regolarizzazione dei difetti di rappresentanza

    il termine per sanare il difetto o vizio di rappresentanza opera solo se il vizio è rilevato d'ufficio dal giudice, non quando sia tempestivamente eccepito dalla controparte

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    la violazione di legge va dedotta con specifiche argomentazioni che confrontino la sentenza impugnata con la norma invocata; non è ammissibile la sola richiesta di rivalutazione del fatto

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    non consente di trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo esame del materiale probatorio

  • art. 9, comma 5, l.fall.

    invocato per dedurre un asserito difetto di giurisdizione, ma la Corte ha rilevato che la decisione impugnata non aveva statuito sulla giurisdizione

  • artt. 6 e 15, ultimo comma, l.fall.

    richiamati per contestare la legittimazione attiva del creditore istante e la procedibilità dell'istanza di fallimento, ma le questioni non erano state esaminate nel merito in appello

  • art. 10, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23

    invocato per sostenere l'improcedibilità dell'istanza di fallimento in ragione della disciplina emergenziale, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile

  • artt. 1 e 5 l.fall.

    richiamati per contestare l'insussistenza dei presupposti oggettivi del fallimento, senza scrutinio nel merito in cassazione

  • art. 191 c.p.c.

    richiamato per lamentare il mancato espletamento di una CTU contabile; motivo non esaminabile per effetto dell'inammissibilità delle altre doglianze

  • artt. 160 e ss. l.fall.

    richiamati in relazione alla disciplina del concordato preventivo e ai termini per piano e proposta, ma il motivo è rimasto inammissibile

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    presupposto per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso

  • art. 2448 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l'efficacia della nomina dell'amministratore e il rapporto con l'iscrizione nel registro imprese, ma la censura non è stata scrutinata nel merito

  • art. 2193 c.c.

    invocato sulla opponibilità ai terzi delle iscrizioni nel registro delle imprese

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione per violazione di legge non è sufficiente invocare formalmente la norma asseritamente violata: occorre spiegare in modo puntuale e specifico in che misura la motivazione della sentenza impugnata contrasti con la disposizione o con la giurisprudenza di legittimità.
  • È inammissibile il motivo che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, chieda una nuova valutazione del materiale istruttorio o una diversa lettura dei documenti di causa.
  • Quando la decisione di merito si fonda su una ratio decidendi autonoma e assorbente, il ricorrente deve censurarla specificamente; la mancata critica di tale ratio rende inammissibile il motivo anche se vengano dedotti ulteriori profili.
  • In tema di rappresentanza processuale, il meccanismo di assegnazione del termine per regolarizzare il difetto ex art. 182 c.p.c. opera solo se il vizio è rilevato d'ufficio dal giudice; se invece il difetto o il vizio della procura è eccepito tempestivamente dalla controparte, la parte interessata deve produrre subito la documentazione sanante con la prima difesa utile.
  • Se il giudice di merito dichiara inammissibile il reclamo o l'impugnazione per una questione preliminare di rappresentanza, le ulteriori censure che presuppongono un esame del merito non sono scrutinabili in cassazione quando la sentenza impugnata non si sia pronunciata su di esse.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiquidazione giudizialeConcordato preventivoAmministratori
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaSocietario
SottomaterieRicorso per cassazioneResponsabilità degli amministratori
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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