Cassazione Civile, Ordinanza n. 29038/2024 del 11/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società appaltatrice aveva stipulato con un comune un appalto per opere di smontaggio e rifacimento della copertura di una chiesa. I lavori erano stati sospesi dal 30 aprile 1997 e la società sosteneva che la sospensione fosse divenuta illegittima dopo il rilascio del nulla osta della Soprintendenza, intervenuto nel dicembre 1998 e comunicato nel gennaio 1999, perché il committente non avrebbe ordinato la ripresa dei lavori e, invece, avrebbe disposto un collaudo statico che sarebbe stato pretestuoso. La società chiedeva la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno per il protrarsi della sospensione e per il conseguente disinteresse alla prosecuzione dell’appalto. In cassazione articolava cinque motivi: omesso esame di fatti decisivi e violazione di legge in relazione alla sospensione dei lavori e alle presunte carenze progettuali; nullità della sentenza per motivazione apparente o insufficiente; omesso esame delle doglianze sulle violazioni antisismiche e sulla sentenza penale di assoluzione dei propri amministratori; ulteriore nullità per aver il giudice di appello disatteso le risultanze del processo penale; omesso esame delle osservazioni del consulente tecnico di parte e violazione delle norme processuali e probatorie. La Corte di cassazione ha ritenuto che tutti i motivi, in realtà, mirassero a ottenere un nuovo esame del merito e delle risultanze istruttorie, non consentito in sede di legittimità, e che la motivazione della corte territoriale fosse adeguata e non apparente.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure sotto la veste dell'omesso esame di fatti decisivi e della violazione di legge contestassero in realtà la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito e chiedessero un riesame del materiale istruttorio. Ha inoltre escluso il vizio motivazionale, rilevando che la sentenza d'appello aveva considerato i documenti e i fatti principali della vicenda, inclusi i provvedimenti della Soprintendenza, la sospensione dei lavori e la sentenza penale. Quanto alla critica sulle osservazioni del c.t.p., la Corte ha rilevato difetto di autosufficienza del ricorso. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ricorrendone i presupposti, è stato dato atto del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 30 d.P.R. n. 1063/1962
Applicabile ratione temporis alla disciplina della sospensione dei lavori nell'appalto pubblico; nel caso concreto la sospensione iniziale era ritenuta necessaria per acquisire il nulla osta della Soprintendenza.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La doglianza per violazione di legge è inammissibile quando, sotto tale veste, si contesta in realtà la ricostruzione della fattispecie concreta compiuta dal giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La censura di nullità della sentenza per motivazione apparente non è fondata quando la decisione d'appello espone una motivazione comprensibile e coerente sul dissenso rispetto alla sentenza di primo grado.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
L'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio, se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice.
La doglianza è stata ritenuta inammissibile perché prospettava una diversa lettura dei fatti e delle prove, non una vera violazione del principio di non contestazione o di disponibilità della prova.
Richiamato insieme alle altre norme processuali, senza che la censura superasse il controllo di legittimità sul merito della valutazione probatoria.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'inadempimento del committente; la censura è stata però dichiarata inammissibile perché fondata su una diversa ricostruzione dei fatti.
Invocato dalla ricorrente in relazione alla domanda di risoluzione per inadempimento, ma senza superare il vaglio di ammissibilità in cassazione.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate; la Corte non ha accolto la doglianza perché rivolta alla rivalutazione del merito.
Richiamato in relazione all'onere della prova; la Corte ha escluso la violazione perché le censure investivano la valutazione delle prove e non la regola astratta di riparto dell'onere probatorio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Richiamato ai fini della liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Richiamato come modificativo del d.m. n. 55/2014 ai fini della liquidazione delle spese.
La causa è stata trattata in adunanza camerale secondo il rito camerale semplificato previsto dalla norma.
È stata depositata memoria solo dalla ricorrente ai sensi della disposizione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la doglianza per omesso esame di un fatto decisivo in una richiesta di nuova valutazione delle prove o di rivalutazione delle questioni già esaminate dai giudici di merito.
- Il vizio di violazione di legge ricorre solo quando si contesti l'erronea interpretazione della norma astratta; se invece si contesta l'applicazione della norma a una diversa ricostruzione dei fatti, la censura investe il merito ed è inammissibile in cassazione.
- L'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra automaticamente il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice di merito.
- La motivazione è sufficiente quando il giudice di appello indichi le ragioni del proprio dissenso rispetto alla decisione di primo grado e valorizzi gli elementi fattuali e documentali ritenuti decisivi.
- Le censure fondate su documenti o consulenze tecniche devono essere autosufficienti: il ricorrente deve indicare in quale fase e con quali contenuti la questione sia stata dedotta, altrimenti il motivo è inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28895/2024 del 11/11/2024
- ordinanza_civile · 11 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28896/2024 del 11/11/2024
- ordinanza_civile · 11 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28897/2024 del 11/11/2024
- ordinanza_civile · 11 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28899/2024 del 11/11/2024
- ordinanza_civile · 11 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28900/2024 del 11/11/2024
- ordinanza_civile · 11 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28901/2024 del 11/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →