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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21004/2023 del 18/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda la validità del termine apposto al terzo contratto a tempo determinato stipulato tra una compagnia aerea e un dipendente, con esecuzione dal 13.3.2012 al 12.5.2012. I giudici di merito hanno dichiarato nullo il termine, accertando la conversione del rapporto in tempo indeterminato dal 13.3.2012 e condannando la società al ripristino del rapporto e al pagamento di un'indennità ex art. 32 l. n. 183/2010. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha contestato la tempestività dell'impugnativa stragiudiziale del contratto a termine, sostenendo che, trattandosi di atto sostanziale e recettizio, dovesse rilevare la ricezione e non la sola spedizione; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 2 d.lgs. n. 368/2001 per asserito omesso o incompleto esame della documentazione relativa al rispetto del limite percentuale di contingentamento delle assunzioni a termine nel settore del trasporto aereo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto la decisione di merito conforme al principio consolidato secondo cui l'impugnazione del licenziamento è tempestiva se spedita entro il termine di decadenza, anche se ricevuta successivamente; la società non ha offerto argomenti per mutare tale orientamento e pretendeva di addossare al lavoratore il rischio del mezzo di comunicazione scelto. Quanto al secondo motivo, la censura è stata ritenuta inammissibile perché, pur formalmente prospettata come violazione di legge, in realtà mirava a una diversa valutazione delle prove documentali; inoltre, anche riqualificandola come vizio motivazionale, non indicava il fatto storico decisivo omesso. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di legittimità e dichiarata tenuta al contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 32, legge n. 183 del 2010

    richiamato in relazione alla disciplina dell'impugnazione del contratto a termine e alla tutela conseguente; la Corte conferma l'orientamento per cui rileva la spedizione dell'impugnativa entro il termine di decadenza.

  • art. 2, d.lgs. n. 368 del 2001

    norma che consente l'apposizione del termine nei contratti di assunzione nel trasporto aereo entro il limite del 15% dell'organico adibito ai servizi indicati; la società è onerata di provare il rispetto della clausola di contingentamento.

  • art. 360 bis c.p.c.

    rende inammissibile il motivo quando la decisione impugnata è conforme a un orientamento consolidato della Corte di cassazione.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    il vizio motivazionale è scrutinabile solo se il ricorso indica il fatto storico decisivo omesso e oggetto di discussione; non basta una critica alla valutazione delle prove.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    sussistendo l'inammissibilità del ricorso, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604

    richiamato per analogia al principio secondo cui l'impugnazione del recesso è tempestiva se spedita entro il termine, anche se perviene successivamente.

  • artt. 4 e 36 Cost.

    evocati dal precedente delle Sezioni Unite per giustificare il bilanciamento tra termine breve di decadenza e tutela del posto di lavoro.

Massime di principio

  • Nei regimi decadenziali che impongono l'impugnazione di un atto del datore di lavoro entro un termine, l'adempimento si considera tempestivo quando il lavoratore abbia spedito l'atto entro il termine stesso, senza che rilevi la successiva ricezione da parte del destinatario.
  • Il rischio del ritardo nella trasmissione dell'impugnazione non può essere posto a carico del lavoratore quando egli abbia attivato tempestivamente un mezzo di comunicazione affidabile sottratto alla sua ingerenza.
  • La violazione del limite di contingentamento nelle assunzioni a termine deve essere esclusa solo se il datore di lavoro dimostra specificamente il rispetto della percentuale prevista dalla legge; la mancanza di prova su uno dei segmenti dell'organico rilevante è decisiva.
  • Una censura formalmente proposta come violazione di legge ma sostanzialmente diretta a ottenere una diversa lettura delle prove è inammissibile in cassazione.
  • Il vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. richiede l'indicazione puntuale di un fatto storico decisivo, discusso tra le parti e non esaminato dal giudice di merito; non è sufficiente lamentare genericamente l'erronea valutazione degli atti di causa.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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