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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34492/2023 del 11/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (avvocato)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta di un avvocato di ottenere dal proprio ex assistito la liquidazione dei compensi per l'attività svolta in più gradi di giudizio relativi a un licenziamento disciplinare. Il cliente si opponeva sostenendo l'esistenza di un accordo verbale secondo cui il compenso sarebbe stato dovuto solo in caso di esito favorevole e nella misura del 20% di quanto ottenuto; inoltre proponeva domanda riconvenzionale per il risarcimento del danno asseritamente derivatogli da una condotta negligente del difensore, consistita nell'avere ammesso in udienza circostanze di fatto che avrebbero favorito l'accoglimento della domanda risarcitoria della controparte nel giudizio sul licenziamento. In cassazione il cliente deduceva, in sintesi: vizio motivazionale e violazione delle norme sulla responsabilità professionale per l'esclusione del nesso causale tra l'asserito errore del difensore e la condanna subita; nullità dell'ordinanza per contraddittorietà rispetto al giudicato interno o comunque per avere valorizzato il comportamento extraprocessuale del cliente; violazione delle norme processuali per l'ammissione e l'utilizzazione di documenti prodotti solo in udienza in forma cartacea; violazione del diritto di difesa per mancata visione e contraddittorio su tali documenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto tempestiva l'impugnazione, applicabile il ricorso straordinario per cassazione avverso l'ordinanza resa nel procedimento ex art. 14 d.lgs. 150/2011, ma ha respinto tutti i motivi. In particolare, ha osservato che nel ricorso straordinario sono deducibili solo violazioni di legge e non vizi di motivazione, sicché le censure sull'illogicità o contraddittorietà della motivazione erano inammissibili. Quanto al merito della responsabilità professionale, ha condiviso l'impostazione del giudice di merito secondo cui mancava la prova del nesso causale: il cliente non aveva dimostrato che, in assenza della condotta contestata al professionista, l'esito del giudizio lavoristico sarebbe stato più favorevole. La Corte ha inoltre ritenuto sanata la nullità relativa derivante dalla produzione cartacea dei documenti non tempestivamente contestata, con conseguente legittima utilizzazione degli stessi ai fini decisori. Il ricorrente è stato quindi condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. n. 150/2011

    Il procedimento di liquidazione dei compensi dell'avvocato si svolge con rito speciale e l'ordinanza conclusiva non è appellabile, ma è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione.

  • art. 702 bis c.p.c.

    Rito sommario richiamato per la domanda di liquidazione dei compensi professionali.

  • art. 327 c.p.c.

    Al ricorso straordinario per cassazione si applica il termine lungo in mancanza di notificazione del provvedimento impugnato.

  • art. 111 Cost.

    Il ricorso straordinario è proponibile solo per violazione di legge, sostanziale o processuale, non per vizi motivazionali diversi dalla motivazione mancante o apparente.

  • art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c.

    La censura è ammissibile solo se la motivazione manca del tutto o è solo apparente; non è consentito denunciare mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione con il ricorso straordinario.

  • art. 1176, co. 2, c.c.

    Richiamato come parametro della diligenza qualificata del professionista, ma la sua applicazione diviene irrilevante se manca il nesso causale tra condotta e danno.

  • art. 1218 c.c.

    Per la responsabilità professionale occorre, oltre alla condotta inadempiente, la prova del nesso causale con il danno; senza tale nesso non può sorgere responsabilità risarcitoria.

  • art. 115 c.p.c.

    La contestazione dell'utilizzazione di documenti prodotti in udienza doveva essere tempestiva; in difetto, la nullità relativa si sana.

  • art. 116 c.p.c.

    La documentazione non inutilizzabile perché non validamente contestata può essere valutata liberamente dal giudice.

  • art. 16-bis d.l. n. 179/2012, conv. in L. n. 221/2012

    Invocato per la modalità telematica di deposito; la doglianza è stata respinta per mancata tempestiva opposizione alla produzione cartacea.

  • art. 24 Cost.

    La dedotta violazione del diritto di difesa è stata esclusa poiché la nullità della produzione documentale non era stata tempestivamente eccepita ed era quindi sanata.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato insieme all'art. 24 Cost., ma la censura è stata rigettata per le stesse ragioni processuali.

  • art. 2233, co. 3, c.c.

    Richiamato dalla Corte territoriale per affermare che il patto sul compenso professionale richiede la forma scritta a pena di nullità.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario per cassazione sono deducibili soltanto violazioni di legge; non sono scrutinabili i meri vizi di insufficienza, illogicità o contraddittorietà della motivazione, salvo i casi di motivazione mancante o apparente.
  • Nella responsabilità professionale dell'avvocato il cliente deve provare non solo la condotta asseritamente negligente, ma anche che, senza quella condotta, l'esito del giudizio sarebbe stato verosimilmente più favorevole; in mancanza di prova del nesso causale la domanda risarcitoria va rigettata.
  • L'apprezzamento del giudice di merito sul giudizio controfattuale e sugli elementi fattuali da cui desumere l'assenza di nesso causale è insindacabile in cassazione quando sorretto da motivazione esistente e comprensibile.
  • La deduzione di una nullità relativa relativa alla modalità di produzione di documenti deve essere tempestiva nel giudizio di merito, altrimenti la nullità si sana e i documenti possono essere legittimamente utilizzati dal giudice.
  • Il procedimento di liquidazione dei compensi dell'avvocato ex art. 14 d.lgs. 150/2011 conduce a un provvedimento non appellabile, impugnabile solo con ricorso straordinario per cassazione.
  • Il patto sul compenso del professionista richiede la forma scritta a pena di nullità; in difetto non è ammissibile la prova testimoniale diretta a dimostrarne il contenuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità professionaleMandato
RamiProcesso civileResponsabilità civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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