Cassazione Civile, Ordinanza n. 25578/2021 del 21/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia riguarda un contratto di appalto edile. L'impresa appaltatrice aveva agito per ottenere il pagamento del saldo/preteso residuo del corrispettivo, pari a euro 51.231,34 oltre IVA e interessi, deducendo di aver eseguito opere non integralmente pagate dal committente. Il committente aveva, a sua volta, proposto domande riconvenzionali di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatrice, con richiesta di restituzione di quanto versato e di risarcimento dei danni, lamentando vizi e difformità dell'opera e ritardi nell'esecuzione. La corte d'appello ha rigettato l'appello del committente, ritenendo che il primo giudice non avesse accolto una domanda di adempimento mai proposta, ma avesse sostanzialmente pronunciato sulla risoluzione con condanna restitutoria calcolata sul corrispettivo pattuito; ha inoltre applicato il criterio della comparazione della gravità dei reciproci inadempimenti, valorizzando il rapporto tra quanto già pagato, il valore residuo delle opere eseguite e l'entità dei costi necessari a ripristinare i vizi. Con il ricorso per cassazione il committente ha dedotto tre motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, assumendo che la sentenza di primo grado avesse erroneamente accolto una domanda di adempimento anziché di risoluzione; 2) violazione dell'art. 1460 c.c., sostenendo che la corte d'appello avesse erroneamente affermato il criterio della comparazione dei reciproci inadempimenti in presenza di eccezione di inadempimento; 3) violazione dell'art. 1455 c.c., lamentando che non fosse stata adeguatamente valutata la gravità degli inadempimenti. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi infondati perché non si confrontavano realmente con la motivazione della sentenza impugnata e perché il giudice di merito si era attenuto ai principi consolidati in tema di risoluzione per inadempimento nei contratti a prestazioni corrispettive e di appalto; ha inoltre dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile ex art. 360-bis n. 1 c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, respingendo le censure del committente. Ha ritenuto che la sentenza d'appello avesse correttamente interpretato il decisum di primo grado come pronuncia sostanzialmente risolutoria e restitutoria, calcolata sul corrispettivo pattuito nell'appalto, e che fosse corretta l'applicazione del criterio di comparazione dei reciproci inadempimenti. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata difesa dell'intimata; è stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
il ricorrente invocava il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha ritenuto infondata la censura perché il giudice di merito non aveva pronunciato ultra petita, ma aveva sostanzialmente deciso sulla risoluzione domandata.
in presenza di reciproche domande di risoluzione per inadempimento, l'eccezione di inadempimento non opera in modo autonomo e il giudice deve comparare la gravità dei reciproci inadempimenti secondo l'ordinario onere della prova.
la risoluzione richiede un inadempimento non scarsa importanza; la gravità va apprezzata in concreto in relazione all'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio sinallagmatico del rapporto.
norma processuale richiamata per le censure di violazione di legge sostanziale.
norma processuale richiamata per la censura di nullità della sentenza per ultrapetizione.
la Corte ha qualificato il ricorso come manifestamente inammissibile perché la decisione di merito era conforme alla giurisprudenza consolidata di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto in caso di ricorso dichiarato inammissibile.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nei contratti di appalto, se la risoluzione consegue all'inadempimento del committente e la restituzione in natura dell'opera parzialmente eseguita non è possibile, l'obbligo restitutorio può essere commisurato al corrispettivo originariamente pattuito, comprensivo dell'eventuale revisione prezzi pattiziamente prevista.
- Quando le parti formulano reciproche domande di risoluzione per inadempimento, il giudice deve procedere a una comparazione complessiva della gravità dei rispettivi inadempimenti, valutando non solo la sequenza cronologica dei fatti ma anche causalità, proporzionalità e incidenza delle violazioni sulla funzione economico-sociale del contratto.
- L'apprezzamento della gravità dell'inadempimento ex art. 1455 c.c. è un giudizio di merito che deve misurare l'incidenza concreta dell'inadempimento sull'equilibrio sinallagmatico del rapporto e sulla causa del comportamento della controparte.
- In sede di legittimità è inammissibile la censura che non si confronti effettivamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre doglianze già esaminate dal giudice di merito.
- La liquidazione del residuo dovuto o dell'equivalente restitutorio nell'appalto può tener conto non solo di quanto già pagato, ma anche del valore dell'opera realizzata e della differenza rispetto ai costi necessari per eliminare i vizi, ove tale differenza sia stata accertata in fatto dal giudice di merito.
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