Cassazione Civile, Ordinanza n. 04009/2023 del 09/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (comproprietaria)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di scioglimento di una comunione su beni immobili, proposta da una delle comproprietarie, con richiesta anche di rimborso di spese sostenute per la manutenzione dei beni comuni. I convenuti non si opponevano allo scioglimento della comunione, ma contestavano la domanda di rimborso e formulavano a loro volta domande di rimborso di ulteriori spese sostenute in relazione ai beni comuni. Il tribunale disponeva lo scioglimento della comunione e rigettava le domande di rimborso; la corte d'appello, previa rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, accoglieva parzialmente l'appello principale e rigettava quello incidentale, rideterminando le quote e il conguaglio. I comproprietari proponevano ricorso per cassazione con tre motivi, ma il loro ricorso principale è stato dichiarato inammissibile per difetto di prova della rituale notificazione al procuratore/domiciliatario effettivamente costituito nel grado di appello. La controparte proponeva ricorso incidentale, deducendo: 1) violazione degli artt. 2727, 2729, 1117 e 813 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, per avere la corte d'appello incluso tra i beni comuni un sottotetto che, a suo dire, era stato materialmente unito alla sua proprietà esclusiva; 2) violazione degli artt. 61, 62, 191, 194 c.p.c., 1062 e 2697 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, per avere il giudice di merito recepito acriticamente il progetto divisionale del CTU, che prevedeva una servitù di fognatura a vantaggio di una quota e a carico dell'altra; 3) violazione dell'art. 92 c.p.c., per avere la corte ravvisato una soccombenza reciproca e compensato le spese, valorizzando anche il patrocinio a spese dello Stato di una parte. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso incidentale, osservando che le censure miravano a rivalutare il merito e che la ricorrente incidentale non aveva dimostrato di avere tempestivamente contestato il progetto divisionale e le tabelle millesimali; quanto alle spese, ha ritenuto corretta la compensazione per soccombenza reciproca e ha escluso che il riferimento al patrocinio a spese dello Stato integrasse un vizio della motivazione sulle spese.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale per mancata prova della notifica rituale al difensore/domiciliatario del grado di appello della parte resistente; ha rigettato il ricorso incidentale perché i motivi investivano valutazioni di merito non sindacabili in cassazione e perché la corte territoriale aveva correttamente ravvisato una soccombenza reciproca ai fini della compensazione delle spese. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente per reciproca soccombenza. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte di entrambe le parti ricorrenti, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato per affermare la tempestività del ricorso incidentale, notificato entro il termine lungo dalla pubblicazione della sentenza di appello
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
indicato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo
invocati dalla ricorrente incidentale per censurare l'apprezzamento presuntivo e probatorio del giudice di merito
invocato per sostenere la natura comune del sottotetto oggetto di divisione
richiamato nel motivo incidentale relativo alla qualificazione del bene e alla sua appartenenza comune o esclusiva
artt. 61, 62, 191 e 194 c.p.c.
richiamati nel motivo incidentale contro l'utilizzo e la recezione della consulenza tecnica d'ufficio nel progetto divisionale
richiamato nel motivo incidentale in relazione alla costituzione di una servitù a vantaggio di una quota e a carico dell'altra
richiamato nel motivo incidentale quale parametro dell'onere della prova in ordine alla contestazione della divisione e delle risultanze tecniche
interpretato nel senso che la compensazione delle spese è legittima in presenza di soccombenza reciproca, anche se l'accoglimento dell'appello è solo parziale
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di esito sfavorevole dell'impugnazione
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la mancata prova della rituale notificazione del ricorso al procuratore effettivamente costituito nel grado di merito comporta l'inammissibilità dell'impugnazione principale.
- Le censure che sollecitano una diversa lettura delle risultanze istruttorie, o una rivalutazione del progetto divisionale e della consulenza tecnica d'ufficio, non sono ammissibili in cassazione se non evidenziano un effettivo vizio di legittimità o un omesso esame di un fatto decisivo tempestivamente dedotto.
- Chi contesta in sede di legittimità un progetto divisionale fondato su CTU deve dimostrare di avere formulato tempestive contestazioni alle basi tecniche della divisione, non potendo limitarsi a critiche generiche o tardive.
- La compensazione delle spese è legittima quando il giudice di merito ravvisi una soccombenza reciproca, anche se l'accoglimento della domanda o dell'appello sia solo parziale.
- Il richiamo al patrocinio a spese dello Stato non incide, di per sé, sulla legittimità della compensazione delle spese, ma può rilevare soltanto per le modalità di pagamento nei limiti stabiliti dalla disciplina speciale.
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