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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44343/2024 del 04/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso articolava quattro motivi principali: (1) nullità/irregolarità della notifica del decreto di citazione in appello (avviso di deposito nella buca delle lettere, plico ritirato da persona diversa dall'imputato con firma illeggibile); (2) vizi di diritto e di motivazione sulla configurabilità del reato ex art. 255, comma 3, D.lgs. 152/2006: si contestava che l'ordinanza sindacale non contenesse gli obblighi tipici (rimozione, smaltimento, ripristino), che fosse indirizzata alla società fallita e quindi nulla, che l'area non fosse stata restituita al ricorrente e che mancassero accertamenti sulla responsabilità del ricorrente; si invocava anche l'impossibilità di applicare l'art. 650 c.p.; (3) eccessività della pena, rifiuto delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale per mancata valutazione dell'art. 133 c.p. e per l'esistenza di comportamenti positivi del ricorrente; (4) illegittimità della provvisionale ai sensi dell'art. 539 c.p.p. per mancanza di prova e quantificazione del danno diretto (diverso da quello ambientale) e mancato nesso tra spese di esproprio e inottemperanza all'ordinanza. Sono state inoltre dedotte questioni procedurali sulla fissazione dell'udienza e profili convenzionali (art. 6 e 7 CEDU).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi relativi alla notifica (attestazione dell'ufficio postale e possibilità di querela di falso non proposta), alla qualificazione e contenuto dell'ordinanza comunale (ritenuta idonea a prescrivere operazioni prodromiche alla rimozione/smaltimento e al ripristino) e alla responsabilità del destinatario formale dell'ordinanza (art. 192 e art. 255 D.lgs. 152/06), nonché manifestamente infondati i motivi relativi alle pene e alla provvisionale (valutazioni di merito insindacabili in Cassazione se adeguatamente motivate). Per tali ragioni è stato confermato l'esito del giudizio di merito e il ricorso è stato respinto per inammissibilità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, a versare €3.000 alla Cassa delle Ammende e a rifondere alle parti civili le spese di rappresentanza e difesa liquidate in €3.700 ciascuna, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.lgs. 152/2006

    art. 192; art. 255 comma 3

    L'art. 192 impone l'obbligo di rimozione/smaltimento e ripristino e attribuisce al sindaco il potere di ordinare le operazioni e i termini; l'art. 255 comma 3 punisce chiunque non ottempera all'ordinanza sindacale rivolta ai destinatari formali. La Corte interpreta l'ordinanza come comprensiva di oneri prodromici alla rimozione/smaltimento e al ripristino e ritiene che il reato sia proprio del destinatario formale dell'ordinanza, indipendentemente dall'essere autore dell'abbandono.

  • D.lgs. 22/1997

    art. 14 comma 3; art. 50 comma 2 (richiamati come antecedenti)

    Richiamati come antecedenti normativi dell'attuale art. 192 e 255; la giurisprudenza consolidata considera essenziali l'esistenza dell'ordinanza e l'inottemperanza dei destinatari formali.

  • Codice di procedura penale

    art. 606 comma 1 lett. b), c), d), e); art. 539; art. 616; art. 171; art. 178 lett. c)

    Art. 606: criteri di impugnazione in Cassazione; la Corte ha ritenuto i motivi manifestamente infondati o inammissibili. Art. 539: regola la provvisionale; la Corte ha ritenuto insindacabile la quantificazione del giudice di merito se motivata e nei limiti del danno prevedibile. Art. 616: conseguenze economiche per il ricorrente in caso di inammissibilità. Le norme procedurali relative a notifica e termini sono state esaminate e ritenute rispettate.

  • Codice penale

    La Corte ha ritenuto ininfluente la censura relativa all'art. 650 c.p., confermando che la fattispecie contestata resta adeguatamente descritta dall'art. 255 D.lgs. 152/06.

  • Codice penale

    Norma sulle circostanze e sulle attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto congrua la motivazione dei giudici di merito che avevano escluso le generiche e la sospensione condizionale per la condotta reiterata e la mancanza di buona fede del ricorrente.

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo

    Le censure convenzionali sollevate non hanno trovato riscontro: la Corte non ha ravvisato violazioni di questi articoli nella gestione del procedimento o nella interpretazione della norma penale in senso retroattivo o in malam partem.

  • Legge 890/1982

    Richiamate in relazione a profili di notifica; la Corte ha ritenuto irrisorie le contestazioni sulla regolarità della notifica d'appello in presenza dell'attestazione dell'ufficio postale.

  • Sentenza Corte Costituzionale

    Richiamata relativamente ai criteri per l'attribuzione del pagamento alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità, con valutazione di assenza di colpa grave nella presentazione del ricorso.

Massime di principio

  • La notifica a mezzo ufficio postale con attestazione di consegna a destinatario o delegato fa fede fino a querela di falso: chi contesta l'identità di chi ha ritirato deve proporre la querela di falso per incidere sulla prova della regolare notifica.
  • L'ordinanza sindacale ex art. 192 (D.lgs. 152/06) può contenere misure anche 'prodromiche' a rimozione e smaltimento (progetti, piani, misure di sicurezza) e resta idonea a costituire il presupposto dell'art. 255 comma 3 quando fissi oneri e termini per il ripristino.
  • Il reato di inottemperanza all'ordinanza sindacale è 'proprio' del destinatario formale dell'ordinanza: la responsabilità può essere contestata dimostrando di non essere destinatario, di non essere proprietario/responsabile, o impugnando l'ordinanza; altrimenti l'inottemperanza è sanzionata anche se l'accumulo dei rifiuti è anteriore o non ascrivibile al destinatario.
  • Le valutazioni di merito su pena, attenuanti e provvisionale sono difficilmente sindacabili in Cassazione se adeguatamente motivate; la Corte di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito per rivalutare i fatti.
  • In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente è condannato alle spese e può essere tenuto al versamento alla Cassa delle Ammende; l'entità è determinata equitativamente dal giudice, salvo colpa grave nella presentazione del ricorso.
  • Per contestare la legittimità di provvedimenti amministrativi (ordinanze) è necessario un confronto specifico e motivato con i fatti e gli atti amministrativi: in Cassazione errori di interpretazione di atti amministrativi sono, se configurati come valutazioni di fatto, inammissibili se si limitano a rivalutare dati probatori.

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