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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22637/2024 del 09/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal mancato pagamento di un compenso per attività asseritamente svolte in esecuzione di un incarico di lavoro autonomo conferito da una regione. Nei gradi di merito era stato ritenuto che il diritto al compenso presupponesse la prova dell'effettivo svolgimento delle attività tipiche previste dall'incarico, con particolare rilievo a report scritti, relazioni periodiche, relazione finale e ulteriori atti documentali di controllo; per l'anno 2010, secondo i giudici di merito, la documentazione era insufficiente e non risultava l'esecuzione delle prestazioni dovute. Il ricorrente ha proposto cinque motivi: (1) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe trascurato documenti e circostanze che provavano lo svolgimento dell'attività; (2) ulteriore vizio motivazionale e/o di esame circa la rilevanza di report e relazioni effettivamente redatti, la questione dell'assenza di vincoli di orario o presenza e la mancata convocazione delle riunioni per fatto imputabile alla regione; (3) violazione dei canoni ermeneutici contrattuali e delle valutazioni probatorie, per non avere i giudici valorizzato le attività svolte; (4) violazione dell'art. 36 Cost. per non avere riconosciuto un compenso proporzionato alla quantità e qualità del lavoro; (5) violazione dell'art. 92 c.p.c. per non avere disposto la compensazione delle spese, anche in considerazione dell'esito favorevole di analoghe domande in altri giudizi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure sulla valutazione dei documenti e sull'interpretazione dell'incarico mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito, non essendo configurabile un omesso esame di fatti decisivi quando il giudice di merito abbia comunque preso in esame la documentazione e ne abbia valutato la portata probatoria. In particolare, la Corte ha osservato che la prestazione dedotta era di natura autonoma e documentale, sicché la mancanza di report, relazioni e riscontri costanti per l'anno 2010 escludeva la prova dell'adempimento e quindi del diritto al compenso. È stato poi affermato che l'art. 36 Cost. non è parametro correttamente invocabile nel lavoro autonomo e che la decisione sulle spese rientra nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile solo per violazione del principio di soccombenza o di specifici limiti normativi, non ravvisati nel caso concreto. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    il vizio è configurabile solo in presenza di omesso esame di fatti decisivi; non consente di censurare la mera valutazione della portata probatoria dei documenti o di sollecitare una nuova ricostruzione del merito

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    la violazione di legge non può essere usata per contestare apprezzamenti di fatto e valutazioni istruttorie riservate al giudice di merito

  • art. 1362 c.c. e ss.

    la mancata specifica censura dei criteri ermeneutici adottati dai giudici di merito rende improponibile in cassazione una diversa lettura del contratto basata sul merito

  • art. 36 Cost.

    non è disposizione correttamente richiamabile per rivendicare un compenso proporzionato nel rapporto di lavoro autonomo

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese resta affidata al potere discrezionale del giudice di merito, salvo violazione del principio di soccombenza o dei limiti legali

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    viene dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo a carico del soccombente

  • art. 2697 c.c.

    richiamato solo indirettamente nella logica della prova dell'adempimento; l'onere di dimostrare l'esecuzione della prestazione grava su chi chiede il compenso

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è deducibile come omesso esame di un fatto la contestazione che investe soltanto la diversa valutazione della forza probatoria di documenti già esaminati dal giudice di merito.
  • Quando il diritto al compenso dipende dall'esecuzione di una prestazione di lavoro autonomo, la prova deve riguardare l'effettivo svolgimento delle attività pattuite; non sono sufficienti attività preparatorie o generiche se il contratto richiede atti tipici e documentati.
  • La censura in cassazione non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio o di revisione del convincimento del giudice di merito.
  • L'art. 36 Cost. non è parametro diretto per rivendicare la proporzione della retribuzione in rapporti di lavoro autonomo.
  • La regolazione delle spese processuali è sindacabile in cassazione solo nei limiti della violazione del principio di soccombenza o di specifiche norme, non per contestare la mancata compensazione rientrante nella discrezionalità del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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