Sentenza n. 1337/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, Sezione lavoro, n. 556/2025, relativa all'assegnazione della Carta docente per l'anno scolastico 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l'inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza del Tribunale di Termini Imerese, Sezione lavoro, n. 556/2025, passata in giudicato. La pronuncia civile aveva accertato il diritto della docente all'assegnazione della Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento per l'anno scolastico 2022/2023 e aveva condannato il Ministero all'erogazione dell'importo di 500 euro, oltre interessi o rivalutazione. Nonostante la notificazione della sentenza in forma esecutiva, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996 e una successiva diffida, l'Amministrazione non aveva attivato la Carta docente né accreditato l'importo dovuto. Sono state richieste l'esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento, la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso, poiché risultavano provati il passaggio in giudicato della sentenza civile, la sua notificazione e il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996. Ha inoltre riconosciuto che una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato costituisce titolo esecutivo attuabile mediante il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito, il ricorso è stato accolto perché il Ministero non aveva dimostrato l'avvenuto adempimento. È stato ordinato al Ministero di attribuire alla ricorrente la Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento relativa all'anno scolastico 2022/2023, per 500 euro oltre accessori, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. È stato nominato, per l'eventuale persistente inottemperanza, un commissario ad acta individuato nel direttore generale competente, con facoltà di subdelega, da attivare su istanza della ricorrente e con ulteriore termine di 60 giorni. È stata altresì fissata una penalità di mora, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., pari agli interessi legali calcolati sulle somme dovute, con decorrenza dalla notificazione della sentenza fino all'adempimento e comunque non oltre il termine assegnato per l'adempimento spontaneo; il commissario avrebbe provveduto anche al pagamento della penalità maturata. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 200 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
È la disposizione sostanziale posta a fondamento del beneficio economico della Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento dei docenti, riconosciuto alla ricorrente dal giudicato civile.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza è stato ritenuto presupposto per l'ammissibilità dell'azione di ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione.
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente l'attuazione mediante il giudizio di ottemperanza delle sentenze passate in giudicato emesse dal giudice ordinario.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare una somma di denaro dovuta per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato, quando la penalità non risulti manifestamente iniqua.
È stato richiamato quale base normativa per la determinazione e liquidazione, con separato decreto collegiale, dell'eventuale compenso spettante al commissario ad acta.
Massime di principio
- Una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ove contenga un comando rivolto a una pubblica amministrazione, costituisce titolo suscettibile di attuazione mediante il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
- L'azione di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione è ammissibile quando siano comprovati il passaggio in giudicato della pronuncia, la sua notificazione e il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996.
- Nel giudizio di ottemperanza spetta all'Amministrazione dimostrare l'avvenuto adempimento del comando giudiziale; in mancanza di elementi idonei a provare l'esecuzione, il ricorso deve essere accolto.
- In caso di mancata esecuzione di un giudicato dal contenuto determinato, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per l'adempimento e nominare sin d'ora un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'inutile decorso del termine assegnato.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere fissata quando l'inadempimento si protragga senza giustificazione, il comando giudiziale sia di agevole esecuzione e non siano rappresentate ragioni ostative; la misura deve essere determinata in modo proporzionato e non manifestamente iniquo.
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