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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31981/2024 del 11/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva notificato un avviso di accertamento per il periodo d'imposta 2009, rettificando la dichiarazione del contribuente sulla base del raffronto tra fatture e elenco clienti e rilevando numerosi compensi professionali non fatturati e non dichiarati. La commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente; in appello la commissione tributaria regionale aveva riformato parzialmente la decisione, riconoscendo la debenza di maggiori imposte ma scomputando forfettariamente costi nella misura del 70%. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse illegittimamente decurtato i costi su una questione non riproposta in appello dal contribuente; 2) violazione degli artt. 39 e 41-bis d.P.R. 600/1973 e 54 TUIR, deducendo che la riduzione forfettaria dei costi non fosse dovuta, sia perché si trattava di compensi di lavoro autonomo e non di ricavi d'impresa, sia perché non vi era stato accertamento induttivo. Il contribuente ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente sulla rilevanza di un diverso accordo intervenuto su altro avviso di accertamento riferito allo stesso anno d'imposta; 2) violazione degli artt. 39 d.P.R. 600/1973 e 54 TUIR, sostenendo che gli indizi sui compensi ulteriori fossero insufficienti e che l'esistenza del diverso accertamento imponesse comunque un controllo per evitare duplicazioni; 3) violazione degli artt. 1 e 3 d.lgs. 472/1997 per mancata applicazione dello jus superveniens del d.lgs. 158/2015 in tema di sanzioni.

La decisione

La Corte ha respinto integralmente il ricorso principale dell'Agenzia, ritenendo inammissibile il primo motivo e infondato il secondo, affermando il principio secondo cui la deduzione forfettaria dei costi, normalmente prevista quando i ricavi siano determinati induttivamente in assenza di dichiarazione, si estende anche ai redditi ricostruiti in aggiunta rispetto a quelli dichiarati, e si applica ai professionisti al pari degli imprenditori. Ha invece accolto il ricorso incidentale del contribuente: ha ritenuto fondato il primo motivo per motivazione apparente della CTR circa l'irrilevanza dell'accordo intervenuto su altro avviso relativo al medesimo anno; ha accolto, almeno in parte, il secondo motivo perché, pur essendo convincenti gli indizi sui compensi non dichiarati, la presenza del diverso accertamento avrebbe imposto un riscontro per evitare duplicazioni; ha accolto il terzo motivo sulla necessità di applicare la disciplina sopravvenuta più favorevole in tema di sanzioni. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, che dovrà riesaminare la controversia e provvedere anche sulle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il motivo è stato ritenuto inammissibile perché la questione dei costi risultava già introdotta e trattata nei gradi di merito; l'onere della parte era di specificare compiutamente il contenuto delle controdeduzioni per dimostrare l'asserita mancata riproposizione.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione è stata reputata apparente laddove la CTR aveva considerato irrilevante un accordo relativo a un altro avviso di accertamento senza spiegare perché tale elemento non dovesse incidere sulla ricostruzione del reddito dello stesso anno d'imposta.

  • art. 39 d.P.R. 600/1973

    La Corte ha ricondotto la rettifica al metodo fondato sul raffronto tra fatture ed elenco clienti, quindi all'ambito dell'accertamento basato sulla contabilità e sulla ricostruzione induttiva del reddito, e ha ritenuto applicabile la deduzione forfettaria dei costi anche ai professionisti quando il reddito sia ricostruito in via induttiva o aggiuntiva.

  • art. 41-bis d.P.R. 600/1973

    Richiamato nel ricorso principale, ma non ritenuto decisivo ai fini dell'esclusione della deduzione forfettaria dei costi.

  • art. 54 TUIR

    Norma richiamata per la determinazione del reddito di lavoro autonomo; la Corte ha affermato che, nella ricostruzione di maggiori compensi non dichiarati, opera l'esigenza logica di dedurre forfettariamente i costi connessi.

  • art. 1 d.lgs. 472/1997

    Richiamato in tema sanzionatorio, con applicazione dello jus superveniens più favorevole.

  • art. 3 d.lgs. 472/1997

    La Corte ha ritenuto necessario tener conto delle modifiche sopravvenute ai minimi edittali introdotte dal d.lgs. 158/2015, in quanto specificamente dedotte e incidenti sulle sanzioni irrogate.

  • d.lgs. 158/2015

    È stato considerato jus superveniens rilevante ai fini della rideterminazione delle sanzioni.

  • d.P.R. 600/1973

    Nel testo è richiamato quale fonte dell'accertamento dei redditi e del metodo utilizzato dall'Ufficio.

  • TUIR

    Richiamato quale fonte di disciplina del reddito del professionista oggetto di accertamento.

Massime di principio

  • Quando il reddito di un professionista viene ricostruito in via induttiva o tramite rettifica per maggiori compensi non dichiarati, i costi inerenti non possono essere ignorati per il solo fatto che si tratti di lavoro autonomo: la deduzione forfettaria dei costi si applica per esigenza logica anche ai professionisti, al pari degli imprenditori.
  • L'eccezione di omessa riproposizione in appello di una questione già trattata non può essere accolta se la parte che la solleva non indica in modo puntuale il contenuto degli atti rilevanti e se dalla sentenza impugnata risulta che il tema era rimasto devoluto al giudice di secondo grado.
  • La motivazione è apparente quando il giudice qualifica come irrilevante un fatto potenzialmente decisivo senza spiegare il percorso logico-giuridico che sorregge tale conclusione.
  • In presenza di un secondo accertamento riferito al medesimo anno d'imposta, il giudice deve verificare la possibile sovrapposizione tra le pretese fiscali per evitare duplicazioni impositive; la mancata considerazione di tale profilo vizia la decisione.
  • Nella materia sanzionatoria tributaria deve applicarsi la disciplina sopravvenuta più favorevole, quando la parte deduca specificamente l'incidenza delle modifiche sui minimi edittali concretamente irrogati.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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