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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15635/2023 del 01/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2008 nei confronti di un professionista, contestandogli IRPEF, addizionali, IVA e IRAP perché non aveva presentato la dichiarazione annuale. Il contribuente aveva impugnato l'atto: la CTP aveva rigettato il ricorso, mentre la CTR aveva accolto parzialmente l'appello limitatamente all'IVA sugli acquisti, ritenendo detraibile l'imposta risultante dalle fatture anche in assenza dei registri obbligatori. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972, sostenendo che la detrazione non spettasse in ragione della gravità delle violazioni formali e sostanziali: mancanza dei registri, omesse liquidazioni IVA e omessa presentazione della dichiarazione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese. La decisione di merito della CTR è stata ritenuta erronea perché non aveva verificato, da un lato, se fossero integrati i presupposti sostanziali del diritto alla detrazione IVA e, dall'altro, se il diritto fosse stato esercitato entro la cornice temporale biennale prevista dalla disciplina applicabile ratione temporis. La Corte ha ribadito che le violazioni formali non impediscono di per sé la detrazione se i requisiti sostanziali sono provati, salvo ipotesi di frode o di impossibilità di dimostrare tali requisiti; tuttavia il giudice di merito deve compiere gli accertamenti necessari, cosa che nel caso di specie non è avvenuta.

Norme richiamate

  • art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972

    "le imposte detraibili ai sensi dell'art. 19 risultanti dalle liquidazioni prescritte dagli articoli 27 e 33"

    Il diritto alla detrazione IVA non può essere negato automaticamente per irregolarità formali; occorre verificare la sussistenza dei requisiti sostanziali e il rispetto del termine di esercizio del diritto secondo la disciplina vigente ratione temporis.

  • art. 55 d.P.R. n. 633 del 1972

    "Se il contribuente non ha presentato la dichiarazione annuale l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto può procedere in ogni caso all'accertamento dell'imposta dovuta indipendentemente dalla previa ispezione della contabilità"

    In caso di omessa dichiarazione l'Ufficio può procedere ad accertamento induttivo e computare in detrazione soltanto i versamenti e le imposte detraibili risultanti dalle liquidazioni prescritte.

  • art. 5 d.lgs. n. 471 del 1997

    "Per determinare l'imposta dovuta sono computati in detrazione tutti i versamenti effettuati relativi al periodo, il credito dell'anno precedente del quale non è stato chiesto il rimborso, nonché le imposte detraibili risultanti dalle liquidazioni regolarmente eseguite"

    La disciplina sanzionatoria e di accertamento in caso di omessa dichiarazione continua a consentire la detrazione di elementi risultanti da liquidazioni regolari, ma non esonera dall'accertamento dei presupposti sostanziali del diritto.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stata invocata come norma processuale di legittimità per censurare la violazione di legge commessa dal giudice di merito.

  • Direttiva 2006/112/CE

    articoli 168, 178, 179, 193, 206, 242, 244, 250, 252 e 273

    Le norme unionali sulla IVA vanno interpretate nel senso che le irregolarità formali non impediscono il diritto a detrazione se sono soddisfatti i requisiti sostanziali, salvo frode o impossibilità di provare tali requisiti.

Massime di principio

  • Il diritto alla detrazione IVA è espressione del principio di neutralità dell'imposta e non può essere escluso per la sola omissione di obblighi formali, quali tenuta dei registri, fatturazione o dichiarazione, quando risulti comunque provato che gli acquisti sono stati effettuati da un soggetto passivo, sono assoggettati ad IVA e sono destinati ad operazioni imponibili.
  • Le violazioni formali incidono sul controllo e sulla prova dei presupposti sostanziali del diritto alla detrazione, ma non ne travolgono automaticamente l'esistenza; il diniego è giustificato solo se tali violazioni impediscono la prova certa dei requisiti sostanziali oppure se risultano funzionali a condotte fraudolente o evasive.
  • In caso di omessa dichiarazione IVA, il giudice tributario deve verificare non solo l'esistenza dei requisiti sostanziali della detrazione, ma anche se il diritto sia stato esercitato nel termine previsto dalla disciplina applicabile ratione temporis e, secondo la regola processuale richiamata, nel contesto dichiarativo previsto dall'ordinamento.
  • L'accertamento induttivo in presenza di omessa dichiarazione consente all'Ufficio di determinare l'imposta dovuta sulla base dei dati disponibili, ma non legittima un diniego indiscriminato della detrazione in assenza di una specifica verifica dei presupposti sostanziali e temporali del diritto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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