Cassazione Penale, Ordinanza n. 08724/2026 del 05/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non essendo emerse ragioni di esonero. La condanna inflitta nei precedenti gradi per il reato contestato è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che aveva confermato la condanna a mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, commesso in Apricena il 13/11/2017. Nel ricorso si deduceva l'omessa motivazione sulla richiesta di riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva ritenuta. La Corte osserva però che non era stata specificamente censurata l'operatività dell'art. 69, comma 4, cod. pen. nel caso concreto; richiama inoltre un precedente di legittimità sulla manifesta infondatezza della questione di costituzionalità del divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011
norma incriminatrice oggetto della condanna confermata nei gradi di merito, relativa alla violazione delle prescrizioni imposte in materia di misure di prevenzione
disciplina il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata; la Corte richiama l'orientamento per cui la questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata
richiamato come recidiva reiterata, rispetto alla quale opera il limite al bilanciamento con le attenuanti generiche
art. 3 Cost.
richiamato nel motivo di costituzionalità evocato, ritenuto non violato dal divieto di prevalenza
art. 25 Cost.
richiamato nel motivo di costituzionalità evocato, ritenuto non violato dal divieto di prevalenza
art. 27 Cost.
richiamato nel motivo di costituzionalità evocato, ritenuto non violato dal divieto di prevalenza
norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione che denunci l'omessa motivazione sul giudizio di comparazione tra attenuanti generiche e recidiva deve confrontarsi specificamente con il limite legale posto dall'art. 69, comma 4, cod. pen.; in difetto di una censura mirata su tale profilo, la doglianza non è idonea a scardinare la decisione impugnata.
- Il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata costituisce una scelta legislativa derogatoria del bilanciamento ordinario, non manifestamente irragionevole, perché le attenuanti generiche hanno funzione contenuta di valorizzazione della componente soggettiva del reato e non di correzione della sproporzione sanzionatoria.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- La mera richiesta di prevalenza delle attenuanti generiche non basta se il giudice è vincolato dal divieto legale di bilanciamento sfavorevole alla recidiva reiterata.
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