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Sentenza

Sentenza del 25/05/2016 n. 10793 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della C.T.R. Toscana che aveva annullato gli avvisi di accertamento IRPEF e contributo al Servizio sanitario nazionale relativi agli anni 1997, 1998 e 1999. L'Amministrazione ha sostenuto che, trattandosi di una società di capitali a ristretta base partecipativa, la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati nei confronti della società era sufficiente, salvo prova contraria del contribuente. Ha inoltre contestato la violazione del divieto di doppia imposizione e la valutazione della C.T.R. sull'infondatezza dell'accertamento societario.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto tutti e tre i motivi dell'Agenzia. Ha stabilito che la ristretta base sociale può fondare, anche da sola, la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci, mentre spetta al contribuente dimostrare che gli utili siano stati accantonati o reinvestiti. Ha escluso la doppia imposizione, poiché la tassazione della società e quella del socio riguardano soggetti passivi e presupposti diversi. Ha inoltre rilevato che l'accertamento definitivo nei confronti della società costituiva un antecedente logico-giuridico necessario per quello del socio e che i relativi giudizi societari si erano conclusi con sentenze passate in giudicato favorevoli all'Ufficio. La sentenza impugnata è stata cassata e la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre P.G. è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 8.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 3

    La norma è stata richiamata come base dell'accertamento e della presunzione relativa alla distribuzione ai soci degli utili extracontabili di una società a ristretta base partecipativa.

  • Art. 2697 c.c.

    L'onere della prova contraria alla presunzione di distribuzione degli utili grava sul contribuente, che deve dimostrare l'accantonamento o il reinvestimento degli utili da parte della società.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 67

    Il divieto di doppia imposizione opera solo quando la medesima imposta è applicata più volte in relazione allo stesso presupposto; non ricorre nel caso di tassazione della società e, separatamente, del socio.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 14, 127 e 127

    Le disposizioni sono state esaminate rispetto al rapporto tra tassazione del reddito societario e tassazione del provento attribuito al socio. La Corte ha escluso la doppia imposizione giuridica perché società e socio sono soggetti passivi distinti e le imposizioni hanno presupposti diversi.

  • Art. 295 c.p.c.

    Quando il giudizio sull'accertamento della società è ancora pendente, il processo relativo al socio deve essere sospeso per il rapporto di pregiudizialità tecnica tra i due giudizi.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1

    Il richiamo alle norme del codice di procedura civile consente l'applicazione dell'art. 295 c.p.c. anche al processo tributario.

  • Art. 384 c.p.c.

    La Corte ha deciso direttamente nel merito, senza rinvio, poiché gli accertamenti societari erano stati definitivamente confermati e non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • Nelle società di capitali con base partecipativa ristretta, l'accertamento definitivo di utili extracontabili può fondare la presunzione che tali utili siano stati distribuiti ai soci, anche senza ulteriori elementi indiziari.
  • La presunzione è relativa: il socio può superarla fornendo una prova concreta che gli utili siano rimasti nella società, siano stati accantonati o reinvestiti. La mera presenza di perdite contabili ufficiali non è sufficiente.
  • La tassazione della società per il reddito occulto e quella del socio per la presunta distribuzione non costituiscono automaticamente doppia imposizione giuridica, perché riguardano soggetti e presupposti impositivi diversi.
  • Il giudizio sull'accertamento societario è logicamente pregiudiziale rispetto a quello sul socio. Se è ancora pendente, il processo del socio può, e normalmente deve, essere sospeso; se l'accertamento societario diventa definitivo, il suo esito può vincolare la controversia relativa al socio.
  • Il socio può contestare l'effettiva esistenza dei maggiori utili societari, ma tale contestazione deve confrontarsi con l'eventuale giudicato formatosi nel procedimento promosso dalla società.

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