Sentenza del 25/05/2016 n. 271 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato una cartella di pagamento notificata il 15/12/2008, contestando la duplicazione di precedenti cartelle già sgravate, la mancata indicazione del funzionario responsabile, la carenza di motivazione e, sostanzialmente, l'applicazione di sanzioni e interessi per il tardivo pagamento delle rate relative alla definizione prevista dall'art. 9-bis della legge n. 289/2002. L'Agenzia ha sostenuto che il condono non si era perfezionato perché due rate erano state pagate oltre la scadenza: la prima il 16/04/2004 anziché il 01/12/2003 e la terza il 30/12/2004 anziché il 30/11/2004. Ha inoltre eccepito che il ricorso avrebbe dovuto essere notificato anche all'Agente della Riscossione, legittimato passivo per i vizi propri della cartella e della riscossione.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso della società e annullato la cartella. In appello, la Commissione Tributaria Regionale ha accolto integralmente l'impugnazione dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo legittima la cartella e le sanzioni e gli interessi applicati. Ha rilevato sia il mancato perfezionamento del condono per il pagamento tardivo di due rate, sia la mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti dell'Agente della Riscossione, emittente della cartella. La cartella è stata quindi confermata e la società è stata condannata al pagamento delle spese del secondo grado, liquidate in 1.000 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 9-bis, comma 1, legge n. 289/2002
La procedura di definizione dei ritardati o omessi versamenti non si perfeziona quando le rate previste non vengono pagate regolarmente; nel caso esaminato, il pagamento tardivo di due rate ha comportato la perdita del beneficio del condono.
Art. 13, decreto legislativo n. 471/1997
Consente l'applicazione delle sanzioni per omesso o tardivo versamento di imposte e somme dovute, applicate nella fattispecie a seguito del mancato perfezionamento del condono.
Art. 36-bis, decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973
Prevede il controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali, dal quale possono derivare iscrizioni a ruolo e cartelle per importi non versati o versati in misura insufficiente.
Art. 37, decreto-legge n. 223/2006
È stato richiamato quale disposizione che fissava al 31 dicembre 2008 il termine per la notifica delle cartelle relative ai contribuenti che non avevano regolarmente eseguito i versamenti rateali collegati alla procedura di condono.
Art. 7, legge n. 212/2000
Impone determinati requisiti di motivazione e contenuto degli atti tributari; la contestazione della società non è stata accolta, essendo stata ritenuta legittima la cartella.
Art. 14, decreto legislativo n. 546/1992
È stato richiamato in relazione all'integrazione del contraddittorio nei confronti del soggetto necessario al giudizio. La mancata partecipazione dell'Agente della Riscossione ha determinato, secondo la Commissione, un vizio del giudizio di primo grado.
Massime di principio
- Quando si impugna una cartella, occorre individuare il soggetto responsabile del vizio contestato: l'ente impositore risponde normalmente dei vizi della pretesa tributaria, mentre l'Agente della Riscossione risponde dei vizi propri della cartella, della notifica e dell'esecuzione.
- Se la legge subordina un condono o una definizione agevolata al pagamento puntuale delle rate, il pagamento tardivo può impedire il perfezionamento del beneficio e comportare il recupero dell'imposta con sanzioni e interessi.
- La verifica del rispetto dei termini di notifica della cartella è essenziale: nel caso esaminato la notifica entro il termine normativo è stata ritenuta sufficiente a rendere valida la riscossione.
- Le contestazioni generiche sulla motivazione o sulla mancata indicazione del funzionario responsabile devono essere specificamente dimostrate e collegate a un concreto pregiudizio, altrimenti possono essere disattese.
- La mancata citazione di una parte necessaria può compromettere la validità o la procedibilità del giudizio; prima di proporre ricorso è quindi necessario notificare l'atto a tutti i soggetti legittimati passivi.
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