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Sentenza

Sentenza del 25/05/2016 n. 695 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Non si estende al socio il raddoppio dei termini D.lgs 74/2000.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

XXX ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'anno 2005, notificato il 2 marzo 2013, con il quale gli era stato imputato per trasparenza il reddito di partecipazione derivante dall'accertamento effettuato nei confronti della società YYY s.r.l. L'Amministrazione aveva applicato il raddoppio dei termini previsto dall'art. 43 del d.P.R. 600/1973, richiamando un procedimento penale relativo a presunte fatture false e a un meccanismo fraudolento. Il contribuente ha sostenuto che il reato riguardava la società e non il socio, che non vi era obbligo di presentare una nuova denuncia nei suoi confronti e che, comunque, non risultavano superate le soglie di punibilità a suo carico. Ha quindi dedotto l'intervenuta decadenza dell'Ufficio per tardiva notifica dell'accertamento.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello e annullato l'accertamento nei confronti del socio, con condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento di 1.000 euro per spese di giudizio, oltre oneri di legge. Il giudice ha rilevato che l'Ufficio conosceva già il procedimento penale sia quando aveva notificato l'accertamento alla società sia quando aveva notificato quello al socio. Pertanto, non sussisteva l'obbligo di presentare un'ulteriore denuncia ai sensi del d.lgs. 74/2000. Il raddoppio dei termini non può essere utilizzato in modo strumentale per prolungare i termini ordinari, ma opera soltanto quando esiste effettivamente l'obbligo di denuncia per un reato tributario.

Norme richiamate

  • Art. 43, comma 2-bis, d.P.R. 600/1973

    Il raddoppio dei termini di accertamento opera in presenza di fatti che comportano l'obbligo di denuncia ai sensi del d.lgs. 74/2000.

    Il raddoppio dei termini non è automatico né può essere applicato per finalità meramente dilatorie. Il giudice deve verificare concretamente la sussistenza dell'obbligo di denuncia e del relativo presupposto penale.

  • D.lgs. 74/2000

    Disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

    La rilevanza penale della condotta deve essere valutata in concreto, anche con riferimento alla soglia di punibilità e al soggetto cui il reato è effettivamente ascrivibile.

  • Artt. 115 e 116 del TUIR

    Regime di trasparenza fiscale.

    Il reddito prodotto dalla società può essere imputato direttamente ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione. Tuttavia, l'imputazione fiscale per trasparenza non comporta automaticamente l'estensione al socio del raddoppio dei termini fondato su un reato riferibile alla società.

  • Art. 1, lettere b) ed e), d.lgs. 74/2000

    Definizioni degli elementi attivi e passivi e riferibilità dei fatti commessi nell'interesse della società.

    La responsabilità penale deve essere riferita al soggetto che ha commesso la condotta; la posizione del socio o del rappresentante non può essere automaticamente sovrapposta a quella della società senza una specifica verifica.

  • Art. 17 del d.lgs. 546/1992

    Reclamo e mediazione tributaria.

    La procedura amministrativa è stata esperita senza esito positivo prima della proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • Il raddoppio dei termini di accertamento richiede un concreto obbligo di denuncia per un reato tributario; non è sufficiente un generico riferimento a un procedimento penale o a presunte irregolarità.
  • Quando l'Amministrazione è già a conoscenza del procedimento penale e dei fatti oggetto di contestazione, non può giustificare il raddoppio mediante una denuncia ulteriore meramente formale o strumentale.
  • La responsabilità penale della società non si trasferisce automaticamente al socio, anche quando il reddito societario viene imputato a quest'ultimo per effetto della trasparenza fiscale.
  • L'accertamento nei confronti del socio deve essere valutato autonomamente quanto alla riferibilità del reato, all'obbligo di denuncia e alle eventuali soglie di punibilità.
  • Il regime di trasparenza fiscale determina un'imputazione del reddito ai soci ai fini tributari, ma non comporta di per sé l'estensione di ogni effetto procedurale o decadenziale derivante dall'accertamento della società.
  • In casi analoghi, il contribuente deve verificare la data di notifica dell'accertamento rispetto al termine ordinario e contestare specificamente l'assenza dei presupposti penali individuali che consentirebbero il raddoppio.

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