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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22930/2025 del 08/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (struttura sanitaria)

La controversia

La lite nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una struttura sanitaria privata nei confronti dell'azienda sanitaria per il pagamento di prestazioni rese nel periodo gennaio-ottobre 2005 nell'ambito del pronto soccorso. In origine la convenzione riguardava il pronto soccorso h24; a seguito di sopralluoghi erano emerse carenze organizzative e strutturali, e nel 2004 era stata adottata una revoca/sospensione dei finanziamenti. Successivamente, però, le delibere regionali del 2005 avevano previsto la trasformazione della funzione in pronto soccorso diurno e, con ulteriore delibera, la chiusura del servizio solo dal 1 novembre 2005. La struttura privata chiedeva il pagamento delle fatture emesse per il periodo in cui il servizio diurno sarebbe stato effettivamente svolto; l'azienda sanitaria opponeva, tra l'altro, che il servizio h24 era stato revocato, che il pronto soccorso diurno non era mai entrato in funzione per mancanza di protocollo/contratto, che mancava un valido titolo di accreditamento e di finanziamento per il 2005, e che la domanda era mutata in appello rispetto a quella originaria. In cassazione l'azienda sanitaria ha dedotto, in sintesi, violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., giudicato interno, omesso esame di fatti decisivi, violazione della disciplina su accreditamento e contratti con la PA, oltre alla questione degli interessi e delle spese. La controparte ha resistito sostenendo la correttezza della ricostruzione della Corte d'appello, che aveva ritenuto dovuto il corrispettivo per il servizio diurno effettivamente prestato e aveva fatto decorrere gli interessi dalla notifica del decreto ingiuntivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso innanzitutto la mutatio libelli, rilevando che già nel ricorso monitorio la struttura privata aveva richiamato sia la delibera del 2002 sul pronto soccorso h24 sia le successive delibere del 2005 sulla trasformazione in pronto soccorso diurno e sulla chiusura dal 1 novembre 2005, sicché in appello non vi è stata una domanda nuova ma, al più, una più precisa delimitazione del credito. Ha inoltre escluso la violazione del giudicato interno, osservando che le questioni relative all'anno 2004 non precludevano l'esame del diverso periodo gennaio-ottobre 2005. I motivi centrati sulla valutazione dei fatti e delle prove sono stati dichiarati inammissibili perché miravano a una nuova valutazione del materiale istruttorio. La Corte ha poi ribadito che, per la remunerazione di prestazioni sanitarie rese in regime di accreditamento, occorrono autorizzazione, accreditamento e accordo contrattuale; tuttavia, nel caso concreto ha ritenuto che l'esistenza del contratto e dell'accreditamento non fossero state tempestivamente contestate e che, comunque, per il soggetto già convenzionato operasse un accreditamento provvisorio ex lege nel periodo considerato. È stata confermata anche la regolazione delle spese, reputata legittima per reciproca soccombenza parziale sui capi di merito e sugli interessi. Esito finale: ricorso respinto e sentenza d'appello confermata, salvo la statuizione sugli interessi già definita dal giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per la dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha escluso che vi fosse stata una domanda nuova in appello.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato per la pretesa inammissibilità di una mutatio libelli in appello; la Corte ha ritenuto la censura infondata.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato per il preteso giudicato interno; la Corte ha escluso che il precedente processo sull'anno 2004 precludesse l'esame del diverso periodo del 2005.

  • art. 2041 c.c.

    Richiamato quale domanda subordinata di arricchimento senza causa; la Corte non ha accolto le censure che miravano a escluderne l'esame o la proponibilità nel caso concreto.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale richiamata per i motivi di violazione di legge; la Corte ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi così prospettati.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Norma richiamata per dedurre nullità della sentenza e violazioni processuali; la Corte ha escluso la nullità prospettata.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Richiamato per l'omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha escluso che vi fosse un vero omesso esame, trattandosi piuttosto di richiesta di rivalutazione del merito.

  • R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, artt. 16 e 17

    Richiamati per ribadire la necessità della forma scritta nei contratti con la pubblica amministrazione e l'invalidità di accordi per facta concludentia.

  • d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8-bis

    Richiamato per il principio secondo cui il SSN si avvale di soggetti accreditati nel rispetto degli accordi contrattuali.

  • d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8-quater

    Richiamato per il regime dell'accreditamento istituzionale e per la regola secondo cui la qualità di accreditato non obbliga al pagamento fuori dagli accordi contrattuali.

  • d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8-quinquies

    Richiamato per la necessità di specifici accordi/contratti tra regione o ASL e struttura sanitaria privata; in mancanza di accordo l'accreditamento può essere sospeso.

  • L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 6, comma 6

    Richiamato quale base dell'accreditamento provvisorio/automatico per i soggetti convenzionati nel regime transitorio.

  • L. Regione Veneto 16 agosto 2002, n. 22, art. 22

    Richiamato per la disciplina transitoria regionale sull'accreditamento delle strutture private già provvisoriamente accreditate.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato per la censura sulle spese di lite; la Corte ha ritenuto legittima la compensazione parziale in ragione della soccombenza reciproca.

Massime di principio

  • Per ottenere la remunerazione di prestazioni sanitarie rese a carico del servizio sanitario pubblico non basta l'effettiva erogazione del servizio: occorrono, in via cumulativa, autorizzazione, accreditamento e accordo/contratto con la pubblica amministrazione competente.
  • Nei rapporti tra struttura sanitaria privata e amministrazione sanitaria, la validità del titolo di pagamento va accertata con riferimento alla singola annualità considerata; un giudizio relativo a un anno non produce automaticamente giudicato esterno per annualità diverse, se il fatto costitutivo del credito dipende da provvedimenti amministrativi successivi o diversi.
  • Non vi è mutatio libelli quando, nel corso del giudizio, la parte creditrice richiami ulteriori provvedimenti amministrativi già coerenti con la medesima pretesa sostanziale e circoscriva meglio il periodo o la tipologia di prestazioni richieste.
  • La contestazione in cassazione che solleciti una nuova valutazione delle risultanze istruttorie è inammissibile se la sentenza di merito ha esaminato in modo analitico i documenti rilevanti e ha motivato in modo non apparente sulle ragioni del decisum.
  • Per i contratti con la pubblica amministrazione la forma scritta è requisito essenziale; tuttavia, nel settore sanitario, il regime transitorio dell'accreditamento può operare ex lege per i soggetti convenzionati, fermo restando che il pagamento resta comunque subordinato ai presupposti normativi e agli accordi richiesti.
  • La liquidazione delle spese di lite e la loro eventuale compensazione, in presenza di soccombenza reciproca, rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e sono censurabili in cassazione solo nei limiti della violazione del divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di litePrestazioni sanitarie
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullitàBuona fede e correttezza

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