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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34630/2021 del 16/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte promittente)

La controversia

La controversia nasce da una scrittura privata con cui due parti si obbligavano a trasferirsi reciprocamente un immobile e una quota indivisa di terreno, collegando i due preliminari e prevedendo, per una delle parti, anche l'impegno a liberare la controparte da passività, procedure esecutive e ipoteche connesse a una procedura concorsuale/fallimentare. Dopo l'omologazione del concordato fallimentare e la successiva estinzione delle esecuzioni, una delle parti si rifiutava di stipulare i definitivi deducendo uno squilibrio delle prestazioni. La controparte conveniva in giudizio chiedendo la risoluzione dei preliminari per inadempimento, il rilascio dell'immobile e il risarcimento del danno da mancato godimento; la convenuta proponeva riconvenzionali di rescissione e, in subordine, risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, oltre a domanda di esecuzione in forma specifica. La Corte d'appello rigettava l'appello della convenuta, confermando la risoluzione per inadempimento, il rigetto della rescissione e dell'eccessiva onerosità, nonché la condanna al rilascio e al risarcimento. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 1448 e 1353 c.c., sostenendo che la lesione ultra dimidium andasse valutata al momento dell'avveramento della condizione legata all'omologazione del concordato e non alla stipula; 2) violazione dell'art. 1467 c.c. e dell'art. 9 d.P.R. 327/2001, sostenendo che la decadenza del vincolo espropriativo fosse evento straordinario e imprevedibile idoneo a determinare eccessiva onerosità, con erronea quantificazione dell'aumento di valore; 3) omesso esame e violazione degli artt. 1218 e 1223 c.c. e 115-116 c.p.c., contestando la ritenuta consegna anticipata dell'immobile e il correlato danno da mancato godimento, affermando che non vi fosse prova della detenzione anticipata né di utilità percepite dalla ricorrente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, anche seguendo la tesi della ricorrente sulla natura condizionale del termine collegato al concordato, il mancato avveramento della condizione risolutiva o l'avveramento della condizione sospensiva non elidevano la correttezza della valutazione di merito: ai fini della rescissione per lesione ultra dimidium rilevava il valore del bene al momento della conclusione del contratto, e comunque la Corte territoriale aveva correttamente valorizzato anche l'obbligazione ulteriore di liberazione da passività, espressione di un accertamento di fatto non sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo: il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. era precluso dalla doppia conforme; inoltre la decadenza del vincolo espropriativo ex art. 9 d.P.R. 327/2001 era evento prevedibile e rientrante nella normale alea contrattuale, mentre la Corte d'appello aveva accertato, sulla base della CTU, un incremento di valore non significativo, con censura che mirava in realtà a sostituire una diversa valutazione del fatto. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la dedotta consegna anticipata e l'occupazione dell'immobile erano state considerate accertate e incontestate dai giudici di merito; la ricorrente si limitava a proporre una lettura alternativa delle risultanze probatorie, inammissibile in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna della ricorrente alle spese e con dichiarazione dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1448 c.c.

    Ai fini della rescissione per lesione, la valutazione della sproporzione va compiuta con riferimento al valore della prestazione al tempo del contratto; l'azione non è ammissibile se la lesione non eccede la metà di quel valore.

  • art. 1353 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la rilevanza del momento di avveramento della condizione, ma la Corte osserva che, in ogni caso, la diversa qualificazione del termine/condizione non mutava l'esito.

  • art. 1467 c.c.

    La risoluzione per eccessiva onerosità richiede eventi straordinari e imprevedibili; la Corte esclude che la decadenza del vincolo espropriativo e il fisiologico aumento di valore del bene vi rientrino.

  • art. 9 d.P.R. 327/2001

    Il vincolo preordinato all'esproprio cessa automaticamente se entro cinque anni non interviene la dichiarazione di pubblica utilità; tale evenienza è prevedibile e non straordinaria.

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi sono stati scrutinati come doglianze di violazione di legge e omesso esame, ma molte censure si risolvevano in richieste di rivalutazione del merito, non consentite.

  • art. 348-ter c.p.c.

    La censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile in presenza di doppia conforme, salvo indicazione della diversità delle ragioni di fatto delle decisioni di primo e secondo grado.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare il risarcimento, ma la Corte ha ritenuto insindacabile l'accertamento di merito sulla detenzione/occupazione e sul danno da mancato godimento.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato in relazione alla quantificazione del danno da mancato godimento dell'immobile, confermata dai giudici di merito.

  • artt. 115-116 c.p.c.

    La doglianza non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione delle prove da parte della Corte di cassazione.

  • art. 1, comma 17, l. 228/2012

    Consente, in caso di inammissibilità del ricorso, di dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di inammissibilità dell'impugnazione sussiste il presupposto processuale per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Per la rescissione per lesione ultra dimidium, la sproporzione tra le prestazioni deve essere accertata con riferimento al valore dei beni al momento della conclusione del contratto; non rileva, di regola, una valorizzazione successiva fondata su eventi successivi alla stipula se gli effetti negoziali si sono ormai cristallizzati.
  • L'interpretazione del contenuto di un contratto e la valutazione della reale incidenza economica delle prestazioni aggiuntive sono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se sorretti da motivazione congrua e non illogica.
  • La risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta presuppone eventi straordinari e imprevedibili estranei alla normale alea contrattuale; non integra tale requisito un effetto legale prevedibile, come la cessazione automatica di un vincolo espropriativo allo spirare del termine di legge.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare le censure ex art. 360 n. 5 c.p.c. in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio o di sostituzione del giudizio di merito sulla ricostruzione dei fatti.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente la diversità delle ragioni di fatto poste a fondamento delle due decisioni di merito.
  • La deduzione di violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c. non consente di chiedere alla Cassazione una diversa lettura delle prove, poiché il controllo di legittimità riguarda solo errori giuridici o macroscopiche incoerenze motivazionali.
  • Se l'occupazione o detenzione anticipata di un immobile è stata accertata dai giudici di merito come fatto non efficacemente contestato, la parte soccombente non può in cassazione limitarsi a negare la rilevanza della mancata previsione espressa nel contratto o a proporre una diversa ricostruzione del rapporto fattuale.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contrattoEccessiva onerosità sopravvenutaNullità

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