Cassazione Civile, Ordinanza n. 04472/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condomino)
La controversia
Un condominio conveniva in giudizio il proprietario di un appartamento sottostante al lastrico solare per ottenere la demolizione di un manufatto realizzato sulla copertura comune: si trattava di un vano collegato all'alloggio mediante scala, progressivamente ampliato nel tempo fino a raggiungere dimensioni complessive di circa 29 mq, con altezza variabile. L'ente sosteneva che l'opera avesse compromesso l'aspetto architettonico dello stabile e, in appello, insisteva sul travisamento della consulenza tecnica d'ufficio, deducendo che il consulente aveva invece riconosciuto una alterazione dell'originaria fisionomia dell'edificio e un peggioramento architettonico; inoltre lamentava la violazione del limite alla sopraelevazione derivante dall'art. 1127, comma 2, c.c., assumendo che l'opera fosse anche pregiudizievole per la statica e non conforme alle norme antisismiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'unico motivo di ricorso e ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la censura sul travisamento della prova e sulla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non fosse ammissibile nei termini prospettati, poiché la valutazione del decoro/aspetto architettonico è giudizio di fatto riservato al merito e, in ogni caso, la decisione di appello era sorretta da una pluralità di argomenti (modeste dimensioni del vano, collocazione arretrata, visibilità limitata, omogeneità estetica), tali da rendere non decisivo l'asserito errore sulle misure o sulla lettura della CTU. Ha inoltre escluso la dedotta violazione dell'art. 1127, comma 2, c.c. perché la questione della compromissione statica non risultava tempestivamente introdotta e accertata nei gradi di merito, non potendo essere proposta per la prima volta in cassazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il comma 3 individua il limite dell'aspetto architettonico alla facoltà di sopraelevare; il comma 2 pone un divieto assoluto ove la sopraelevazione pregiudichi la statica dell'edificio. La relativa questione, però, deve essere tempestivamente dedotta e accertata nel merito, non potendo essere introdotta per la prima volta in cassazione.
La violazione si configura solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dei poteri officiosi; non quando attribuisce maggiore forza persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre.
La violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore legale diverso da quello previsto o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento quando la legge impone un diverso criterio; non è censurabile in cassazione il mero dissenso sulla valutazione del materiale probatorio.
La doglianza di travisamento della prova non è proponibile in modo generico; il relativo vizio va ricondotto, secondo i casi, ai mezzi di impugnazione e ai vizi motivazionali ammessi dalla norma.
Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, quando consista in una svista sul fatto probatorio in sé, trova rimedio nella revocazione per errore di fatto.
comma 1-quater; comma 1-bis
In caso di rigetto dell'impugnazione, ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La nozione di aspetto architettonico dell'edificio, quale limite alla sopraelevazione ex art. 1127 c.c., va valutata in concreto sulla base delle caratteristiche stilistiche visivamente percepibili dell'immobile, verificando se la nuova opera si armonizzi con il complesso edilizio o ne discosti in modo apprezzabile.
- Il giudizio sull'incidenza estetica della sopraelevazione è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione è logicamente e giuridicamente corretta.
- La censura di travisamento della prova è inammissibile quando si risolva in un mero dissenso sulla lettura delle risultanze istruttorie o della consulenza tecnica, mentre il travisamento del fatto probatorio in sé è eventualmente deducibile nei limiti e con gli strumenti processuali previsti, anche mediante revocazione per errore di fatto.
- La deduzione della violazione del limite statico alla sopraelevazione ex art. 1127, comma 2, c.c. richiede che la questione sia stata tempestivamente introdotta e accertata nei gradi di merito; non può essere prospettata per la prima volta in cassazione, neppure quando attenga a diritti assoluti.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere invocata per contestare la semplice preferenza accordata dal giudice ad alcune prove rispetto ad altre, ma solo quando il giudice utilizzi prove non acquisite ritualmente o attribuisca a una prova un valore legale non consentito.
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